12005SP006

Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - PARTE PRIMA: PRINCIPI - Articolo 6

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21/06/2005 pag. 0030 - 0031


Articolo 6

1. Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dall'Unione con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dalla Costituzione e dal presente protocollo.

2. La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente protocollo, agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall'Unione congiuntamente agli Stati membri attuali.

L'adesione della Bulgaria e della Romania agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall'Unione congiuntamente agli Stati membri attuali con particolari paesi terzi o organizzazioni internazionali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.

Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell'Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.

3. Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.

4. Dalla data dell'adesione e in attesa dell'entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania applicano le disposizioni degli accordi o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall'Unione e dagli Stati membri attuali prima dell'adesione, ad eccezione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera. Tale obbligo si applica anche agli accordi e alle convenzioni che l'Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente.

In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2, l'Unione e gli Stati membri, agendo congiuntamente, adottano, se opportuno nell'ambito delle rispettive competenze, le disposizioni necessarie.

5. La Bulgaria e la Romania aderiscono all'Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro [1], firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

6. La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente protocollo, all'accordo sullo Spazio economico europeo [2], conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.

7. Dalla data dell'adesione, la Bulgaria e la Romania applicano le intese e gli accordi tessili bilaterali conclusi dall'Unione con paesi terzi.

Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione. A tal fine, prima della data di adesione, l'Unione può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi bilaterali di cui sopra.

Qualora le modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione, l'Unione adatta secondo la necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania.

8. Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.

A tal fine, prima della data di adesione, saranno negoziati i necessari emendamenti alle intese e agli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l'Unione e paesi terzi.

Qualora le modifiche delle intese e degli accordi bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione si applicano le disposizioni del primo comma.

9. Gli accordi di pesca conclusi prima dell'adesione dalla Bulgaria e dalla Romania con paesi terzi sono gestiti dall'Unione.

I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.

Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.

10. Con effetto dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio.

Nella misura in cui gli accordi tra la Bulgaria, la Romania o entrambi gli Stati, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente protocollo, la Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritirano dallo stesso.

11. La Bulgaria e la Romania aderiscono, alle condizioni previste nel presente protocollo, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2, 5 e 6.

12. La Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per adeguare, se necessario, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o altri Stati membri.

Esse si ritirano in particolare, alla data dell'adesione o il più presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione è parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.

13. I riferimenti contenuti nel presente articolo a convenzioni e accordi conclusi o firmati dall'Unione includono quelli di cui all'articolo IV-438 della Costituzione.

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

[2] GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

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