12005SAN06/04/B

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea; - Allegato VI:Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Bulgaria - 4.Agriculture - B.Normativa veterinaria e fitosanitaria

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21/06/2005 pag. 0283 - 0284


B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

a) Gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nei capitoli I e II dell'appendice del presente allegato possono fino al 31 dicembre 2009 ricevere consegne di latte crudo non conforme o che non è stato manipolato conformemente ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, sottocapitoli II e III, a condizione che le aziende da cui è consegnato il latte figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorità bulgare.

b) Finché gli stabilimenti di cui alla lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in Bulgaria in stabilimenti ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare un marchio di identificazione diverso da quello previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.

c) Gli stabilimenti elencati nel capitolo II dell'appendice del presente allegato, sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2009, a trasformare il latte conforme e non conforme alle norme UE su linee di produzione separate. In tale contesto, per latte non conforme alle norme UE si intende il latte di cui alla lettera a). Detti stabilimenti devono soddisfare pienamente i requisiti UE per gli stabilimenti, inclusa l'attuazione dei principi del sistema dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) (di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 [4] e devono dimostrare la capacità di rispettare pienamente le condizioni riportate in appresso, inclusa l'indicazione delle pertinenti linee di produzione:

- prendere tutte le misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte dalla raccolta alla fase del prodotto finale, inclusi itinerari della raccolta del latte, deposito e trattamento separati del latte conforme e non conforme alle norme UE, imballaggio ed etichettatura specifici dei prodotti a base di latte non conforme alle norme UE nonché deposito separato di tali prodotti,

- stabilire una procedura per garantire la rintracciabilità della materia prima, inclusi i necessari documenti giustificativi dei movimenti dei prodotti, nonché la responsabilità per i prodotti e la corrispondenza tra materie prime conformi e non conformi e categorie di prodotti,

- sottoporre tutto il latte crudo a trattamento termico a una temperatura minima di 71,7 oC per 15 secondi, e

- adottare tutte le misure appropriate volte a garantire che i marchi di identificazione non siano usati in modo fraudolento.

Le autorità bulgare:

- garantiscono che il conduttore o il gestore di ciascuno stabilimento interessato prenda tutte le misure necessarie per assicurare la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte;

- conducono test e controlli senza preavviso sul rispetto della separazione del latte e

- effettuano, in laboratori approvati, test su tutte le materie prime e i prodotti finiti per verificarne la conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo II, inclusi i criteri microbiologici per i prodotti a base di latte.

Il latte e/o i prodotti a base di latte provenienti da linee di produzione separate che trasformano latte crudo non conforme alle norme UE in stabilimenti di trasformazione del latte approvati dall'UE possono essere immessi sul mercato solo alle condizioni stabilite alla lettera b). I prodotti a base di latte crudo conforme trasformati su una linea di produzione separata in uno stabilimento elencato nel capitolo II dell'appendice del presente allegato possono essere commercializzati come prodotti conformi purché siano soddisfatte tutte le condizioni concernenti la separazione delle linee di produzione.

d) Al latte e ai prodotti a base di latte prodotti conformemente alle disposizioni di cui alla lettera c) viene accordato il sostegno di cui al titolo I, capitoli II e III, ad eccezione dell'articolo 11, ed al titolo II del regolamento (CE) n. 1259/1999 [5] solo se recano il marchio di identificazione ovale di cui all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004.

e) La Bulgaria garantisce il graduale allineamento ai requisiti di cui alla lettera a) e presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti nel miglioramento delle aziende lattiero-casearie e del sistema di raccolta del latte. La Bulgaria garantisce che tali requisiti siano pienamente soddisfatti entro il 31 dicembre 2009.

f) La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 [6], aggiornare l'appendice del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in questo contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti, alla luce dei progressi conseguiti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.

Le modalità di applicazione dettagliate intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, del regolamento (CE) n. 178/2002.

[4] Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

[5] Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

[6] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1o.2.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

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