Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea; - PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO: - TITOLO II:APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI - Articolo 52
Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21/06/2005 pag. 0219 - 0219
Articolo 52 Dalla data di adesione la Bulgaria e la Romania sono considerate come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purché tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Bulgaria e la Romania sono considerate come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni al momento dell'adesione. --------------------------------------------------