21.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 157/203 |
ATTO
relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea
Conformemente all'articolo 2 del trattato di adesione, il presente atto si applica nel caso in cui il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non sia in vigore al 1o gennaio 2007 e fino alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
PARTE PRIMA
PRINCIPI
Articolo 1
Ai fini del presente atto:
— |
per «trattati originari» si intendono:
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— |
per «Stati membri attuali» si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; |
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per «Unione» si intende l'Unione europea quale istituita dal trattato UE; |
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per «Comunità» si intende una o entrambe le Comunità di cui al primo trattino, a seconda dei casi; |
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per «nuovi Stati membri» si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania; |
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per «istituzioni» si intendono le istituzioni create dai trattati originari. |
Articolo 2
Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell'adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.
Articolo 3
1. La Bulgaria e la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
2. La Bulgaria e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative alla Comunità o all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; esse rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da altre dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
3. La Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.
4. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, apporta alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. La Bulgaria e la Romania si impegnano, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.
6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può integrare l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione.
Articolo 4
1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea dal protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «protocollo di Schengen»), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato II, così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell'adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione.
2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione, si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale Stato.
Il Consiglio adotta la sua decisione, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.
Articolo 5
La Bulgaria e la Romania partecipano all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato CE.
Articolo 6
1. Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dalla Comunità oppure rientranti negli articoli 24 o 38 del trattato UE, con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.
2. La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dagli Stati membri attuali congiuntamente alla Comunità.
L'adesione della Bulgaria e della Romania agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente agli Stati membri attuali con particolari Stati terzi o organizzazioni internazionali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.
Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunità e non incide sulla ripartizione dei poteri tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.
3. Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.
4. Dalla data dell'adesione e in attesa dell'entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania applicano le disposizioni degli accordi e delle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente alla Comunità, ad eccezione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera. Tale obbligo si applica anche agli accordi e alle convenzioni che l'Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente.
In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2, la Comunità e gli Stati membri, agendo congiuntamente, adottano, se opportuno nell'ambito delle rispettive competenze, le disposizioni necessarie.
5. La Bulgaria e la Romania aderiscono all'Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
6. La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente atto, all'accordo sullo Spazio economico europeo, (2) conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.
7. Dalla data dell'adesione, la Bulgaria e la Romania applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi.
Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania alla Comunità. A tal fine, prima della data di adesione, la Comunità può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche degli accordi bilaterali di cui sopra.
Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione, la Comunità adatta secondo la necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania.
8. Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.
A tal fine, prima della data di adesione, sono negoziati i necessari emendamenti alle intese e agli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra la Comunità e paesi terzi.
Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche degli accordi bilaterali, si applicano le disposizioni del primo comma.
9. Gli accordi di pesca conclusi prima dell'adesione dalla Bulgaria e dalla Romania con i paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.
I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.
10. Con effetto dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio.
Nella misura in cui gli accordi tra la Bulgaria, la Romania o entrambi gli Stati, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente atto, la Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritirano dallo stesso.
11. La Bulgaria e la Romania aderiscono, alle condizioni previste nel presente atto, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2, 5 e 6.
12. La Bulgaria e la Romania adottano le misure opportune per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche la Comunità o altri Stati membri.
Esse si ritirano in particolare, alla data dell'adesione o il più presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche la Comunità è parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.
Articolo 7
1. Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto tramite le procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.
2. Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
3. Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
Articolo 8
L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente atto.
PARTE SECONDA
ADATTAMENTI DEI TRATTATI
TITOLO I
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 9
1. All'articolo 189 del trattato CE e all'articolo 107 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentasei.».
2. Con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2009‐2014, all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato CEEA, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. |
Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
|
Articolo 10
1. All'articolo 205 del trattato CE e all'articolo 118 del trattato CEEA, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
«2. |
Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata‚ ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.»; |
2. All'articolo 23, paragrafo 2 del trattato UE, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ai voti dei menbri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.».
3. All'articolo 34 del trattato UE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. |
Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.» |
Articolo 11
1. All'articolo 9 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici.»
2. L'articolo 48 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia è sostituito dal seguente:
«Articolo 48
Il Tribunale è composto di ventisette giudici.».
Articolo 12
All'articolo 258 del trattato CE e all'articolo 166 del trattato CEEA, il secondo comma relativo alla composizione del Comitato economico e sociale è sostituito dal seguente:
«Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:
Belgio |
12 |
Bulgaria |
12 |
Repubblica ceca |
12 |
Danimarca |
9 |
Germania |
24 |
Estonia |
7 |
Grecia |
12 |
Spagna |
21 |
Francia |
24 |
Irlanda |
9 |
Italia |
24 |
Cipro |
6 |
Lettonia |
7 |
Lituania |
9 |
Lussemburgo |
6 |
Ungheria |
12 |
Malta |
5 |
Paesi Bassi |
12 |
Austria |
12 |
Polonia |
21 |
Portogallo |
12 |
Romania |
15 |
Slovenia |
7 |
Slovacchia |
9 |
Finlandia |
9 |
Svezia |
12 |
Regno Unito |
24.» |
Articolo 13
All'articolo 263 del trattato CE, il terzo comma sulla composizione del Comitato delle regioni è sostituito dal seguente:
«Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:
Belgio |
12 |
Bulgaria |
21 |
Repubblica ceca |
24 |
Danimarca |
9 |
Germania |
24 |
Estonia |
7 |
Grecia |
12 |
Spagna |
21 |
Francia |
24 |
Irlanda |
9 |
Italia |
24 |
Cipro |
6 |
Lettonia |
7 |
Lituania |
9 |
Lussemburgo |
6 |
Ungheria |
12 |
Malta |
5 |
Paesi Bassi |
12 |
Austria |
12 |
Polonia |
21 |
Portogallo |
12 |
Romania |
15 |
Slovenia |
7 |
Slovacchia |
9 |
Finlandia |
9 |
Svezia |
12 |
Regno Unito |
24» |
Articolo 14
Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato CE, è modificato come segue:
1. |
All'articolo 3, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
|
2. |
All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma:
|
3. |
All'articolo 11, paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
|
Articolo 15
All'articolo 134, paragrafo 2 del trattato CEEA, il primo comma sulla composizione del Comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente:
«2. |
Il comitato è composto di quarantuno membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.». |
TITOLO II
ALTRI ADATTAMENTI
Articolo 16
L’ultima frase dell’articolo 57, paragrafo 1 del trattato CE è sostituita dalla seguente:
«In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.».
Articolo 17
All'articolo 299 del trattato CE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. |
Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.». |
Articolo 18
1. All'articolo 314 del trattato CE, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena, svedese e ungherese.».
2. All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.».
3. All'articolo 53 del trattato UE, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena, svedese e ungherese.».
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI PERMANENTI
TITOLO I
ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
Articolo 19
Gli atti elencati nell'allegato III del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.
Articolo 20
Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato IV del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato.
TITOLO II
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 21
Le misure elencate nell'allegato V del presente atto sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.
Articolo 22
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari a seguito di una modifica delle regole comunitarie.
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI TEMPORANEE
TITOLO I
MISURE TRANSITORIE
Articolo 23
Le misure elencate negli allegati VI e VII del presente atto si applicano nei confronti della Bulgaria e della Romania alle condizioni stabilite in detti allegati.
TITOLO II
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 24
1. In deroga al numero massimo di membri del Parlamento europeo stabilito dall'articolo 189, secondo comma del trattato CE e dall'articolo 107, secondo comma del trattato CEEA, il numero di membri del Parlamento europeo è aumentato, per tenere conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, con il seguente numero di membri di tali paesi per il periodo dalla data di adesione all'inizio del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo:
Bulgaria |
18 |
Romania |
35. |
2. Entro il 31 dicembre 2007 la Bulgaria e la Romania svolgono l'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto della popolazione, del numero di membri stabilito al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (4).
3. In deroga all'articolo 190, paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 1 del trattato CEEA, se le elezioni si svolgeranno dopo la data di adesione, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i popoli della Bulgaria e della Romania per il periodo dalla data di adesione sino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 2, sono designati dai parlamenti di detti Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 25
1. Dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi, corrispondenti alla loro quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti (5):
Bulgaria |
14 800 000 EUR |
Romania |
42 300 000 EUR. |
Tali contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 31 maggio 2007, 31 maggio 2008, 31 maggio 2009, 30 novembre 2009, 31 maggio 2010, 30 novembre 2010, 31 maggio 2011 e 30 novembre 2011.
2. La Bulgaria e la Romania contribuiscono in otto rate uguali, esigibili alle date di cui al paragrafo 1, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste (5).
Bulgaria |
0,181 % |
Romania |
0,517 % |
3. Il capitale e i versamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 saranno versati dalla Bulgaria e dalla Romania in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimità dal consiglio dei governatori.
Articolo 26
1. La Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (6):
(milioni di euro, prezzi attuali) |
|
Bulgaria |
11,95 |
Romania |
29,88. |
2. I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2009, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali:
2009: |
15 % |
2010: |
20 % |
2011: |
30 % |
2012: |
35 %. |
Articolo 27
1. Adecorrere dalla data di adesione, l'indizione delle gare d'appalto, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare (7), del programma Phare di cooperazione transfrontaliera (8) e dello strumento di transizione di cui all'articolo 31 sono gestiti dalle agenzie esecutive in Bulgaria e in Romania.
Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una procedura di accreditamento svolta dalla Commissione e ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 (9) e nell'articolo 164 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10).
Se detta decisione della Commissione sulla deroga al controllo ex ante non è presa prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione prende la decisione è inammissibile all'assistenza di preadesione.
Tuttavia, se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante è ritardata oltre la data di adesione per motivi non riconducibili alle autorità della Bulgaria o della Romania, la Commissione può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti firmati nel periodo compreso fra la data dell'adesione e la data della decisione della Commissione siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione dell'assistenza di preadesione prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni.
2. Gli impegni finanziari stabiliti prima dell'adesione in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché quelli stabiliti in base allo strumento di transizione di cui all'articolo 31 successivamente all'adesione, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
3. L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 è effettuata nell'ultimo anno civile completo precedente l'adesione. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per l'esecuzione dei contratti, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati.
In deroga a quanto sopra, i fondi di preadesione destinati a coprire spese amministrative di cui al paragrafo 4 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi di audit e di valutazione, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.
4. Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché del programma ISPA (11), la Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Bulgaria e in Romania resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l'adesione. Per la durata di tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell'adesione coprivano posti in Bulgaria e in Romania e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione in conformità dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (12). Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario sono coperte dalla voce «Soppressione graduale dell'assistenza di preadesione per i nuovi Stati membri» o da voci equivalenti nell'ambito del settore politico pertinente del bilancio generale delle Comunità europee relativo alla preadesione.
Articolo 28
1. Si considera che la Commissione ha approvato, a norma del regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione (13), le iniziative che, alla data di adesione, hanno formato oggetto di decisioni sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e la cui attuazione non è stata completata entro detta data. Gli importi ancora da impegnare ai fini dell'attuazione di dette iniziative sono impegnati ai sensi del regolamento relativo al fondo di coesione in vigore alla data di adesione e iscritti al capitolo ad esso corrispondente nel bilancio generale delle Comunità europee. Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 5, a dette iniziative si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle iniziative approvate a norma di quest'ultimo regolamento.
2. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione è già stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applicano tuttavia le disposizioni previste all'articolo 165 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali non è stato ancora pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee devono essere conformi alle disposizioni dei trattati, agli atti adottati in forza delle stesse, nonché alle politiche comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici
3. I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di un'iniziativa di cui al paragrafo 1 sono imputati al primo impegno aperto effettuato in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del relativo al fondo di coesione in vigore a tale data.
4. Le norme che disciplinano l'ammissibilità della spesa in conformità del regolamento (CE) n. 1267/1999 restano applicabili per le iniziative di cui al paragrafo 1, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta dello Stato membro interessato.
5. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può decidere di autorizzare deroghe specifiche alle norme che, in conformità del regolamento relativo al fondo di coesione in vigore alla data di adesione, si applicano alle iniziative di cui al paragrafo 1.
Articolo 29
Qualora il periodo di pagamento per gli impegni pluriennali assunti nell'ambito del programma SAPARD (14) in relazione all'imboschimento dei terreni agricoli, al sostegno della creazione di organizzazioni di produttori o di programmi agroambientali superi la data ultima consentita per i pagamenti nell'ambito di SAPARD, gli impegni in sospeso saranno coperti nel quadro del programma di sviluppo rurale 2007-2013. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate secondo la procedura stabilita all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (15).
Articolo 30
1. La Bulgaria, conformemente agli impegni assunti, ha chiuso definitivamente, per disattivarle successivamente, l'unità 1 e l'unità 2 della centrale nucleare di Kozloduy prima del 2003, e si impegna a chiudere definitivamente l'unità 3 e l'unità 4 della stessa centrale nel 2006 e a disattivare successivamente dette unità.
2. Nel periodo 2007-2009, la Comunità fornirà alla Bulgaria assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione delle unità 1‐4 della centrale nucleare di Kozloduy.
L'assistenza contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione delle unità 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy; misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis, misure di ammodernamento dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia convenzionale in Bulgaria, misure per migliorare l'efficienza energetica, potenziare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento.
Per il periodo 2007-2009 l'assistenza ammonta a 210 milioni di EUR (prezzi 2004) in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali di 70 milioni di EUR (prezzi 2004).
L'assistenza o parte di essa può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Kozloduy, gestito dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
3. La Commissione può adottare disposizioni relative all'attuazione dell'assistenza di cui al paragrafo 2. Tali disposizioni sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16). A tal fine, la Commissione è assistita da un comitato. Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di sei settimane. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 31
1. Nel primo anno successivo all'adesione l'Unione fornisce alla Bulgaria e alla Romania un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso «Strumento di transizione», per sviluppare e rafforzare la loro capacità amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare la normativa comunitaria e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. L'assistenza è volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e piccoli investimenti limitati accessori a questi.
2. L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.
3. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti al rafforzamento istituzionale continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.
Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi 2004, per la Bulgaria e la Romania ammontano a 82 milioni di EUR nel primo anno successivo all'adesione al fine di rispondere alla priorità nazionali e orizzontali. Gli stanziamenti sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
4. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa e attuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale.
Articolo 32
1. È istituito uno strumento per i flussi di tesoreria e strumento Schengen, a carattere temporaneo, per aiutare la Bulgaria e la Romania a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2009, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere e per contribuire a migliorare i flussi di tesoreria dei bilanci nazionali.
2. Per il periodo 2007-2009 sono messi a disposizione della Bulgaria e della Romania, sotto forma di pagamenti forfettari in virtù di uno strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen, i seguenti importi (prezzi 2004):
(in milioni di EUR, prezzi 2004) |
|||
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bulgaria |
121,8 |
59,1 |
58,6 |
Romania |
297,2 |
131,8 |
130,8 |
3. Almeno il 50% dei fondi assegnati a ciascun paese a titolo dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen saranno utilizzati per aiutare la Bulgaria e la Romania nell'adempimento degli obblighi assuntisi di finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
4. Il primo giorno lavorativo di ciascun mese del corrispondente anno viene corrisposto alla Bulgaria e alla Romania un dodicesimo di ciascun importo annuale. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni la Bulgaria e la Romania presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti forfettari dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.
5. La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen.
Articolo 33
1. Fatte salve future decisioni di carattere politico, il totale degli stanziamenti d'impegno per azioni strutturali da rendere disponibile per Bulgaria e Romania nel triennio 2007-2009 è stabilito come segue:
(in milioni di EUR, prezzi 2004) |
|||
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bulgaria |
539 |
759 |
1 002 |
Romania |
1 399 |
1 972 |
2 603 |
2. Nel triennio 2007-2009, la portata e la natura degli interventi, nell'ambito di tali dotazioni fisse per paese, sono determinati sulla base delle disposizioni applicabili al momento alle spese per azioni strutturali.
Articolo 34
1. Oltre ai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data dell'adesione, le disposizioni di cui alle sezioni I-III dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo 2007-2009 e le disposizioni specifiche finanziarie di cui alla sezione IV dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo di programmazione 2007-2013.
2. Fatte salve future decisioni di carattere politico, gli stanziamenti d'impegno per lo sviluppo rurale provenienti dalla sezione Garanzia del FEAOG destinati alla Bulgaria e alla Romania nel triennio 2007-2009 ammontano a 3 041 milioni di EUR (prezzi del 2004).
3. Le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'allegato VIII sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, effettua gli adattamenti delle disposizioni dell'allegato VIII, laddove necessario, per garantire la coerenza con i regolamenti relativi allo sviluppo rurale.
Articolo 35
Gli importi di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 sono adeguati ogni anno dalla Commissione, in linea con le oscillazioni dei prezzi, in quanto parte degli adeguamenti tecnici annuali alle prospettive finanziarie.
TITOLO IV
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 36
1. Entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione nella situazione economica di una data area, la Bulgaria o la Romania può chiedere di essere autorizzata a adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.
Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti della Bulgaria, della Romania o di entrambi gli Stati.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.
In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.
3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CE e al presente atto, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovrà accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
Articolo 37
Qualora la Bulgaria o la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare le misure appropriate.
Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Articolo 38
In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi in Bulgaria o in Romania nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in campo penale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonché delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in campo civile ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione può, per un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare le misure appropriate e definirne le condizioni e le modalità di applicazione.
Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra Bulgaria o Romania e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Articolo 39
1. Se il costante controllo da parte della Commissione degli impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione e in particolare le relazioni di controllo della Commissione dimostrano chiaramente che lo stato dei preparativi per l'adozione e l'attuazione dell'acquis in Bulgaria e Romania è tale da far sorgere il serio rischio che uno dei due Stati sia manifestamente impreparato a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni importanti settori entro la data di adesione, ossia il 1o gennaio 2007, il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla base di una raccomandazione della Commissione, può decidere di posporre di un anno, al 1o gennaio 2008, la data dell'adesione di tale Stato.
2. Nonostante il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, può adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei riguardi della Romania, se sono state riscontrate gravi carenze nell'adempimento da parte della Romania di uno o più degli impegni e dei requisiti elencati nell'allegato IX, punto I.
3. Nonostante il paragrafo 1, e senza pregiudizio dell'articolo 37, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa approfondita valutazione, che deve essere effettuata nell'autunno 2005, dei progressi compiuti dalla Romania nel settore della politica della concorrenza, può adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania, se sono state riscontrate gravi carenze nell'adempimento da parte della Romania degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo europeo (17) o di uno o più degli impegni e dei requisiti elencati nell'allegato IX, punto II.
4. Qualora sia adottata la decisione di cui ai paragrafi 1, 2 o 3, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide immediatamente in merito agli adattamenti del presente atto, inclusi i relativi allegati e appendici, che si siano resi indispensabili in conseguenza della decisione di rinvio.
Articolo 40
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Bulgaria e della Romania durante i periodi transitori di cui agli allegati VI e VII deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
Articolo 41
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e Romania a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente atto, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (18) o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare detto periodo.
Le misure transitorie che si riferiscono all'attuazione degli strumenti riguardanti la politica agricola comune che non sono specificati nel presente atto e che si rendono necessari in conseguenza dell'adesione sono adottate prima della data di adesione dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo la procedura richiesta per l'adozione degli strumenti in questione.
Articolo 42
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e Romania a quello risultante dall'applicazione della normativa comunitaria nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Tali misure sono adottate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO
TITOLO I
INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI
Articolo 43
Il Parlamento europeo apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Articolo 44
Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Articolo 45
Un cittadino di ogni nuovo Stato membro è nominato membro della Commissione a partire dalla data dell'adesione. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.
Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Articolo 46
1. Due giudici sono nominati alla Corte di giustizia e due giudici sono nominati al Tribunale di primo grado.
2. Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2009. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 2012.
Il mandato di uno dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2007. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 31 agosto 2010.
3. La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Il Tribunale di primo grado, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
I regolamenti di procedura così adattati sono sottoposti all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
4. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.
Articolo 47
La Corte dei conti è completata con la nomina di due membri supplementari, il cui mandato è di sei anni.
Articolo 48
Il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di 27 membri in rappresentanza delle varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata della Bulgaria e della Romania. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Articolo 49
Il Comitato delle regioni è completato con la nomina di 27 membri, in rappresentanza delle collettività regionali e locali della Bulgaria e della Romania, titolari di un mandato elettorale regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Articolo 50
Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
Articolo 51
1. I nuovi membri dei comitati, dei gruppi o degli altri enti istituiti dai trattati o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di detti comitati, gruppi o altri enti. Il mandato dei membri recentemente nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. I comitati o i gruppi istituiti dai trattati o da un atto delle istituzioni con un numero di membri fisso a prescindere dal numero di Stati membri sono integralmente rinnovati all'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro l'anno successivo all'adesione.
TITOLO II
APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
Articolo 52
Dalla data di adesione la Bulgaria e la Romania sono considerate come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purché tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Bulgaria e la Romania sono considerate come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni al momento dell'adesione.
Articolo 53
1. La Bulgaria e la Romania mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, di cui all'articolo 249 del trattato CE e all'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Esse comunicano tali misure alla Commissione al più tardi entro la data di adesione o, se del caso, entro il termine previsto dal presente atto.
2. Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui all'articolo 249 del trattato CE e all'articolo 161 del trattato CEEA introdotte dal presente atto richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli attuali Stati membri, questi ultimi adottano le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo.
Articolo 54
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Bulgaria e della Romania, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
Articolo 55
Dietro richiesta debitamente circostanziata presentata dalla Bulgaria o Romania alla Commissione entro la data di adesione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato adottato da essa, possono adottare misure consistenti in deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1o ottobre 2004 e la data dell'adesione. Le misure sono adottate in conformità delle regole di voto che disciplinano l'adozione dell'atto rispetto al quale si chiede una deroga temporanea. Tali deroghe, se adottate dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
Articolo 56
Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente atto o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato adottato da essa, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali adattamenti, se adottati dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
Articolo 57
Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente atto.
Articolo 58
I testi degli atti delle istituzioni, e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea in lingua bulgara e rumena fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 59
Gli allegati I-IX e le relative appendici costituiscono parte integrante del presente atto.
Articolo 60
Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua bulgara e rumena, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.
Articolo 61
Il Segretario Generale rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Le cifre relative alla Bulgaria e alla Romania sono indicative e si basano sui dati per il 2003 pubblicati da Eurostat.»
(4) GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio 2002/772/EC, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
(5) Le cifre riportate sono indicative e si basano sui dati pubblicati da Eurostat per il 2003.
(6) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
(7) Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2003 (GU L 267 del 17.10.2003, pag. 9).
(9) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
(10) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
(11) Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).
(12) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).
(13) GU L 130 del 25.5.1994. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
(14) Regolamento (CE) n. 1268/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2008/2004 (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 12).
(15) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
(16) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(17) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2).
(18) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
ALLEGATO I
Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3(3) dell'atto di adesione)
1. |
Convenzione del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1)
|
2. |
Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10)
|
3. |
Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49)
|
4. |
Convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2)
|
5. |
Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34)
|
6. |
Convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2) |
7. |
Convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3, del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2) |
8. |
Convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2) |
9. |
Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3)
|
ALLEGATO II
Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi (articolo 4 (1) dell'atto di adesione)
1. |
L'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 1985 (1). |
2. |
Le seguenti disposizioni della Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 , di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2), nonché dei relativi atto finale e dichiarazioni comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso: Articolo 1 nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto; articoli da 3 a 7, escluso l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d); articolo 13; articoli 26 e 27; articolo 39; articoli da 44 a 59; articoli 61, 62 e 63; articoli da 65 a 69; articoli 71, 72 e 73; articoli 75 e 76; articolo 82; articolo 91; articoli da 126 a 130 nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto (i) articolo 136; dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale. |
3. |
Le seguenti disposizioni degli accordi di adesione alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché degli atti finali e relative dichiarazioni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
|
4. |
I seguenti accordi conclusi dal Consiglio a norma dell'articolo 6 del protocollo di Schengen:
|
5. |
Le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
|
6. |
Le seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:
|
7. |
Le seguenti decisioni del Gruppo centrale istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:
|
8. |
I seguenti atti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati:
|
(1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 13.
(2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29).
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.
(5) GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.
(6) GU L 15 del 20.1.2000, pag. 1.
(7) Nella misura in cui l'accordo non sia ancora concluso e si applichi a titolo provvisorio.
ALLEGATO III
Elenco di cui all'Articolo 19 dell'atto di adesione: Adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
1. DIRITTO DELLE SOCIETÀ
DIRITTI DI PROPRIETà INDUSTRIALE
I. MARCHIO COMUNITARIO
31994 R 0040: Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da:
— |
31994 R 3288: Regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83), |
— |
32003 R 0807: Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36), |
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
— |
32003 R 1653: Regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio, del 18.6.2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36), |
— |
32003 R 1992: Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27.10.2003 (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1), |
— |
32004 R 0422: Regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19.2.2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1). |
All'articolo 159 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. |
A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo “i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)”), un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri è esteso al loro territorio affinché esso produca gli stessi effetti in tutta la Comunità.». |
II. CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI
1. |
31992 R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1), modificato da:
|
a) |
All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:
|
b) |
All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
2. |
31996 R 1610: Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), modificato da:
|
a) |
All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:
|
b) |
All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
III. DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1), modificato da:
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
All'articolo 110 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. |
A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo “i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)”), i disegni e modelli comunitari protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta la Comunità.». |
2. AGRICOLTURA
1. |
31989 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da:
|
a) |
Nell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) si aggiunge:
|
b) |
Nell'allegato II sono aggiunte le seguenti denominazioni geografiche:
|
2. |
31991 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:
Nell'articolo 2, paragrafo 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:
e la lettera i) diventa lettera j). |
3. |
31992 R 2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70), modificato da:
|
a) |
Nell'allegato, punto V. «Sun cured», si aggiunge:
|
b) |
Nell'allegato, punto VI. «Basmas», si aggiunge:
|
c) |
Nell'allegato, punto VIII. «Kaba Koulak Classico», si aggiunge:
|
4. |
31996 R 2201: Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29), modificato da:
L'allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5 Peso netto di materia prima fresca
|
5. |
31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:
L'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Percentuali del limite di garanzia per stato membro o regione specifica ai fini del riconoscimento delle associazioni di produttori
|
6. |
31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da:
|
a) |
Nell'articolo 6 si aggiunge:
|
b) |
Nell'allegato III (Zone viticole), punto 2, si aggiunge:
|
c) |
Nell'allegato III (Zone viticole), l'ultima frase del punto 3 è sostituita dalla seguente:
|
d) |
Nell'allegato III (Zone viticole), punto 5, si aggiunge:
|
e) |
Nell'allegato III (Zone viticole), punto 6, si aggiunge: «In Bulgaria, la zona viticola C III a) comprende le superfici vitate non incluse nel punto 5, lettera e).» |
f) |
Nell'allegato V, parte D.3, si aggiunge: «e in Romania.» |
7. |
32000 R 1673: Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16), modificato da:
|
a) |
Nell'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
b) |
Nell'articolo 3, paragrafo 2, la frase di apertura e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:
Tuttavia, il quantitativo nazionale garantito stabilito per l'Ungheria concerne solo le fibre di canapa.» |
8. |
32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da:
|
a) |
All'articolo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
|
b) |
Nell'articolo 5, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge: «Tuttavia, la Bulgaria e la Romania provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1o gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente.»; |
c) |
Nell'articolo 54, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge: «Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto per superficie è il 30 giugno 2005.»; |
d) |
Nell'articolo 71 octies si aggiunge:
|
e) |
Nell'articolo 71 nonies si aggiunge: «Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 30 giugno 2003 diventa al 30 giugno 2005.»; |
f) |
All'articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
g) |
All'articolo 78, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
h) |
All'articolo 80, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
i) |
L'articolo 81 è sostituito dal seguente: «Articolo 81 Superfici È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:
Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.»; |
j) |
L'articolo 84 è sostituito dal seguente: «Articolo 84 Superfici 1. Uno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR. 2. È fissata una superficie massima garantita, pari a 829 229 ettari. 3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:
4. Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.»; |
k) |
All'articolo 95, paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti: «Per la Bulgaria e la Romania, i quantitativi globali di cui al primo comma sono riportati nella tabella f) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e riveduti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sesto comma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio. Per la Bulgaria e la Romania il periodo di dodici mesi di cui al primo comma è il 2006/2007.»; |
l) |
Nell'articolo 103, dopo il secondo comma si inserisce: «Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la condizione per l'applicazione del presente comma è che il regime di pagamento unico per superficie sia attuato nel 2007 e che si sia optato per l'applicazione dell'articolo 66.»; |
(m) |
All'articolo 105, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
n) |
All'articolo 108, dopo il secondo comma è inserito: «Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania le domande di pagamento non possono essere presentate per terreni destinati, al 30 giugno 2005, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.»; |
o) |
L'articolo 110 quater, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
p) |
L'articolo 110 quater, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
q) |
All'articolo 116, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
|
r) |
All'articolo 123, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
|
s) |
All'articolo 126, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
|
t) |
All'articolo 130, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per i nuovi Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente:
|
(u) |
All'articolo 143 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema di incrementi espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunità:
|
v) |
All'articolo 143 ter, paragrafo 4 si aggiunge il seguente comma: «Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie è quella parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia in produzione o no, se del caso adeguata in conformità di criteri oggettivi che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione.»; |
w) |
All'articolo 143 ter, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
|
x) |
All'articolo 143 ter, paragrafo 11 si aggiunge il seguente comma: «Per la Bulgaria e la Romania, fino al termine dei cinque anni del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (vale a dire il 2011), si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis, paragrafo 2. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie è prorogato oltre tale data in seguito a una decisione adottata in base alla lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2 per il 2011 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.»; |
y) |
All'articolo 143 quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino, occorre includere i pagamenti nazionali diretti e/o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 70, paragrafo 2 e 71 quater. Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra. Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.»; |
z) |
All'articolo 154 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
a bis) |
All'allegato III, le seguenti note in calce sono aggiunte: al titolo del punto A: «* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2005 va inteso come riferimento al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»; al titolo del punto B: «* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2006 va inteso come riferimento al secondo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»; e al titolo del punto C: «* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2007 va inteso come riferimento al terzo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»; |
a ter) |
L'allegato VIII bis è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VIII BIS Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater I massimali sono stati calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis e non devono pertanto essere ridotti.
|
a quater) |
All'allegato X si aggiunge:
|
a quinquies) |
L'allegato XI TER è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XI TER Superfici di base nazionali a seminativi e rese di riferimento nei nuovi Stati membri, di cui agli articoli 101 e 103
|
9. |
32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123), modificato da:
|
a) |
All'articolo 1, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma: «Per la Bulgaria e la Romania è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell'allegato I, tabella g). Tale riserva è liberata dal 1oaprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 2002. La decisione di liberare la riserva e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 in base alla valutazione di una relazione che la Bulgaria e la Romania dovranno presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell'effettivo processo di ristrutturazione nel settore lattiero-caseario del paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.»; |
b) |
All'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
|
c) |
All'articolo 1 si aggiunge il seguente paragrafo:
|
d) |
All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, la base di calcolo dei quantitativi di riferimento individuali è indicata nell'allegato I, tabella f). Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi per l'istituzione di quantitativi di riferimento individuali ha inizio: il 1o aprile 2001 per l'Ungheria, il 1o aprile 2002 per Malta e la Lituania, il 1o aprile 2003 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 1o aprile 2004 per la Polonia e la Slovenia e il 1o aprile 2006 per la Bulgaria e la Romania.»; |
e) |
All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Per la Bulgaria e la Romania la ripartizione del quantitativo globale tra consegne e vendite dirette di cui all'allegato I, tabella f) è riveduta sulla base dei dati reali del 2006 per le consegne e le vendite dirette e, se necessario, essa è adeguata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.»; |
f) |
All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il tenore di materie grasse di riferimento di cui al paragrafo 1 è uguale al tenore di materie grasse di riferimento dei quantitativi assegnati ai produttori alle date seguenti: il 31 marzo 2002 per l'Ungheria, il 31 marzo 2003 per la Lituania, il 31 marzo 2004 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 31 marzo 2005 per la Polonia e la Slovenia e il 31 marzo 2007 per la Bulgaria e la Romania.»; |
g) |
All'articolo 9, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma: «Per la Romania il tenore di materie grasse di riferimento di cui all'allegato II è riveduto sulla base dei dati dell'intero 2004 e, se necessario, adeguato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.»; |
h) |
All'allegato I, le tabelle d), e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
|
i) |
Nell'allegato II la tabella è sostituita dalla seguente: «Tenore di materie grasse di riferimento
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3. POLITICA DEI TRASPORTI
31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da:
— |
31998 L 0076: Direttiva 98/76/CEE del Consiglio, dell'1.10.1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17), |
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
— |
32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35). |
(a) |
All'articolo 10 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
|
(b) |
All'articolo 10 ter, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I certificati di idoneità professionale di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 12, possono essere nuovamente rilasciati dagli Stati membri secondo il modello di certificato di cui all'allegato I bis.» |
4. FISCALITÀ
1. |
31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da:
All'articolo 24 bis, prima del trattino
E dopo il trattino
|
2. |
31992 L 0083: Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21), modificata da:
|
(a) |
All'articolo 22, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
|
(b) |
All'articolo 22, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
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(1) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.
(2) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.
(3) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.
(4) Questo massimale è temporaneamente aumentato di 100 000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1 519 811 capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi.»
(5) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.
(6) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.
(7) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.»
ALLEGATO IV
Elenco di cui all'articolo 16 del Protocollo: ulteriori adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
AGRICOLTURA
A. NORMATIVA AGRICOLA
1. |
Treaty establishing the European Community, Part Three, Title II, Agriculture
Il Consiglio‚ deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, modifica il regolamento che disciplina l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, adeguando di conseguenza le quote di zucchero e di isoglucosio e il fabbisogno massimo di approvvigionamento per le importazioni di zucchero greggio, così come indicato nella tabella seguente che può essere adattata secondo le stesse modalità previste per le quote relative agli Stati membri attuali, al fine di garantire il rispetto dei principi e degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero vigenti al momento. Quantitativi concordati
Qualora la Bulgaria lo chieda nel 2006, i suddetti quantitativi di base A e B di zucchero sono trasferiti ai rispettivi quantitativi di base A e B di isoglucosio della Bulgaria. |
2. |
31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:
Ove opportuno e secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (3), la Commissione adotta entro il momento dell'adesione le necessarie modifiche all'elenco comunitario delle zone di produzione riconosciute figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98, per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, al fine in particolare di includere in tale elenco le zone designate di produzione di tabacco bulgare e rumene. |
3. |
32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da:
|
B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
31999 L 0105: Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).
Se necessario e conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3 della direttiva 1999/105/CE, la Commissione adatta l'allegato I di detta direttiva riguardo alle specie forestali Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. e Tilia tomentosa Moench.
(1) In tonnellate di zucchero bianco.
(2) In tonnellate di materia secca.
ALLEGATO V
Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti
1. DIRITTO DELLE SOCIETÀ
Trattato che istituisce la Comunità europea, parte terza, titolo I, Libera circolazione delle merci
MECCANISMO SPECIFICO
Per quanto riguarda la Bulgaria o la Romania, il detentore o il beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare di un prodotto farmaceutico, depositato in uno Stato membro in un momento in cui una simile protezione non poteva essere ottenuta in uno dei nuovi Stati membri summenzionati per tale prodotto, ha la possibilità di far valere i diritti derivanti dal brevetto o dal certificato protettivo complementare per impedirne l'importazione e la commercializzazione nello Stato membro o negli Stati membri in cui il prodotto in questione è protetto da brevetto o certificato protettivo complementare, anche se detto prodotto è stato immesso sul mercato in tale nuovo Stato membro per la prima volta dal detentore o beneficiario o con il suo consenso.
Chiunque intenda importare o commercializzare uno dei prodotti farmaceutici di cui al comma precedente in uno Stato membro in cui il prodotto beneficia di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, deve dimostrare alle competenti autorità, nella domanda relativa a tale importazione, di averne data comunicazione mediante notificazione effettuata al detentore o beneficiario di tale protezione con un mese di anticipo.
2. POLITICA DELLA CONCORRENZA
Trattato che istituisce la Comunità europea, parte terza, titolo VI, capo 1, Regole di concorrenza
1. |
I seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili successivamente a detta data sono da considerare, dopo l'adesione, come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE:
Tutte le misure ancora applicabili dopo la data di adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Le suddette disposizioni non si applicano agli aiuti al settore dei trasporti, né alle attività connesse con la produzione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, fatta eccezione per i prodotti della pesca ed i prodotti da questi derivati. Le suddette disposizioni lasciano inoltre impregiudicate le misure transitorie relative alla politica della concorrenza stabilite nel presente Atto e le misure previste nell'allegato VII, capo 4, sezione B del presente Atto. |
2. |
Qualora un nuovo Stato membro desideri che la Commissione esamini una misura di aiuto in base alla procedura descritta al punto 1, lettera c), esso trasmette periodicamente alla Commissione:
conformemente al modello di relazione fornito dalla Commissione. Se, entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni complete sulla misura di aiuto esistente o dalla ricezione della dichiarazione del nuovo Stato membro nella quale si informa la Commissione che si ritiene che le informazioni fornite sono complete poiché le ulteriori informazioni richieste non sono disponibili o sono già state fornite, la Commissione non ha espresso seri dubbi sulla compatibilità della stessa con il mercato comune, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni. Tutte le misure di aiuto sottoposte alla Commissione in base alla procedura di cui al punto 1, lettera c) prima della data di adesione sono sottoposte alla procedura di cui sopra indipendentemente dal fatto che durante il periodo di esame il nuovo Stato membro interessato sia già divenuto membro dell'Unione. |
3. |
Un'eventuale decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura, ai sensi del punto 1, lettera c), è considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1). Se tale decisione è presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione. |
4. |
Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti previste dall'articolo 88 del trattato CE, i regimi di aiuti e i singoli aiuti concessi al settore dei trasporti, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, sono considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE alle seguenti condizioni:
Tali misure di aiuto sono considerate come aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione. Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri modificano, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti è considerato nuovo aiuto. |
5. |
Per quanto riguarda la Romania, il punto 1, c) si applica esclusivamente alle misure di aiuto esaminate dall'autorità rumena di controllo degli aiuti di Stato dopo la data, decisa dalla Commissione sulla base del controllo costante degli impegni assunti dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione, alla quale il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato da parte della Romania nel periodo che precede l'adesione raggiunga un livello soddisfacente. Si considera raggiunto un livello soddisfacente solo quando la Romania dimostri di procedere sistematicamente ad un controllo completo e appropriato degli aiuti di Stato, nei confronti di tutti gli aiuti connessi in Romania, comprese l'adozione e l'attuazione, da parte dell'autorità rumena di controllo degli aiuti di Stato di decisioni pienamente e correttamente motivate che comportino una valutazione accurata del carattere di aiuto di Stato di ciascuna misura ed una corretta applicazione del criterio di compatibilità. La Commissione può sollevare obiezioni nei confronti di qualsiasi misura di aiuto concessa nel periodo precedente l'adesione tra il 1o settembre 2004 e la data fissata nella summenzionata decisione della Commissione, in cui si constata che il grado di attuazione è di livello soddisfacente, qualora nutra seri dubbi sulla compatibilità della misura in questione con il mercato comune. La decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura è considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999. Se tale decisione è presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione. Qualora la Commissione adotti una decisione negativa in seguito all'avvio del procedimento di indagine formale, essa stabilisce che la Romania adotti tutti i provvedimenti necessari per il recupero effettivo dell'aiuto dal beneficiario. Nell'aiuto da recuperare sono compresi interessi fissati ad un tasso adeguato, in conformità del regolamento (CE) n. 794/2004 (2), ed esigibili a decorrere dalla stessa data. |
3. AGRICOLTURA
a) |
Trattato che istituisce la Comunità europea, parte terza, titolo II, agricoltura
|
b) |
Trattato che istituisce la Comunità europea, parte terza, titolo VI, capo 1, Regole di concorrenza Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all'articolo 88 del trattato CE, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attività connesse con la produzione, la trasformazione o l'immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, a eccezione dei prodotti della pesca e dei prodotti da essa derivati, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data sono considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE alle seguenti condizioni:
Tali misure di aiuto sono considerate aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione. Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri modificano, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti è considerato nuovo aiuto. |
4. UNIONE DOGANALE
Trattato che istituisce la Comunità europea, parte terza, titolo I Libera circolazione delle merci, capo 1, Unione doganale
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31992 R 2913: Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:
|
|
31993 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
|
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 e il regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri secondo le seguenti specifiche disposizioni:
PROVA DELLA POSIZIONE COMUNITARIA (SCAMBI NELLA COMUNITÀ ALLARGATA
1. |
In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92, le merci che alla data di adesione sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettera b) e punto 16, lettere da b) a g) di tale regolamento nella Comunità allargata, o che sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione nella Comunità allargata sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nella Comunità allargata purché sia presente uno dei seguenti requisiti:
|
2. |
Al fine del rilascio delle prove di cui al paragrafo 1, lettera b), con riferimento alla situazione alla data di adesione ed in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 4, punto 7 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per «merci comunitarie» si intendono le merci:
|
3. |
Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 1, lettera a) si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai rispettivi accordi europei o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri. Le richieste di successiva verifica di tali prove sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica. |
PROVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE (SCAMBI CON PAESI TERZI, COMPRESA LA TURCHIA NEL QUADRO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PRODOTTI CARBOSIDERURGICI)
4. |
Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi terzi o compilate nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dai nuovi Stati membri con tali paesi o rilasciate o compilate nel contesto della normativa nazionale unilaterale dei nuovi Stati membri sono accettate da questi ultimi, a condizione che:
Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro prima della data di adesione, anche le prove dell'origine rilasciate o compilate a posteriori in base ad accordi preferenziali in vigore in tale nuovo Stato membro alla data dell'immissione in libera pratica possono essere accettate nel nuovo Stato membro in questione, a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. |
5. |
La Bulgaria e la Romania possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di «esportatori autorizzati» è stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che:
Tali autorizzazioni sono sostituite dai nuovi Stati membri, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria. |
6. |
Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 4, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi. Le richieste di successiva verifica di dette prove sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica. |
7. |
Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine rilasciate a posteriori da paesi terzi nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità con tali paesi sono accettate nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca in uno di tali paesi terzi o in tale nuovo Stato membro, a condizione che il nuovo Stato membro nel quale avviene l'immissione in libera pratica non abbia accordi di libero scambio in vigore con il paese terzo, in relazione ai prodotti in questione, al momento del rilascio dei documenti di trasporto e che:
|
8. |
Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 7, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi. |
PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DOGANALE CE‐TURCHIA
9. |
Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi commerciali preferenziali in vigore tra loro e che consentano con la Comunità un cumulo dell'origine basato su regole di origine identiche e un divieto di restituzione o di sospensione dei dazi doganali sulle merci in questione sono accettate nei rispettivi paesi come prova della posizione doganale conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995 (8), a condizione che:
Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Turchia o in un nuovo Stato membro, prima della data di adesione, nel quadro degli accordi commerciali preferenziali summenzionati, anche le prove dell'origine rilasciate a posteriori in base a tali accordi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. |
10. |
Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 9, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi preferenziali. Le richieste di successiva verifica di dette prove sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica. |
11. |
Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, un certificato di circolazione A.TR. rilasciato conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE‐Turchia, del 22 dicembre 1995, è accettato nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione nella Comunità o in Turchia o sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92 in Turchia o in tale nuovo Stato membro, a condizione che:
|
12. |
Ai fini della verifica del certificato di circolazione A.TR. di cui al paragrafo 11, si applicano le disposizioni relative al rilascio dei certificati di circolazione A.TR. e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui alla decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE‐Turchia (9). |
REGIMI DOGANALI
13. |
La custodia temporanea e i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92, iniziati prima dell'adesione, sono ultimati o appurati in base alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria. Qualora la conclusione o l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, l'importo del dazio all'importazione che deve essere corrisposto è quello in vigore al momento dell'insorgenza dell'obbligazione in conformità della tariffa doganale comune e l'importo corrisposto è considerato risorsa propria della Comunità. |
14. |
Le procedure che disciplinano il deposito doganale, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 535 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
|
15. |
Le procedure che disciplinano il perfezionamento attivo, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 536 a 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
|
16. |
Le procedure che disciplinano l'ammissione temporanea, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
|
17. |
Le procedure che disciplinano il perfezionamento passivo fissate negli articoli da 84 a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 585 a 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
|
ALTRE DISPOSIZIONI
18. |
Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di adesione per il ricorso ai regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere d), e) e g) del regolamento (CEE) n. 2913/92 restano valide fino al termine del loro periodo di validità o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione. |
19. |
Le procedure che disciplinano l'insorgenza dell'obbligazione doganale, la contabilizzazione e il recupero a posteriori, fissate negli articoli da 201 a 232 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 859 a 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
|
20. |
Le procedure che disciplinano il rimborso e lo sgravio dei dazi, fissate negli articoli da 235 a 242 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
|
(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
(2) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 del 10.9.1996 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).
(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(5) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(6) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE‐Bulgaria del 4 giugno 2003 (GU L 191 del 30.7.2003, pag. 1).
(7) GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2, modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE‐Romania, del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella GU).
(8) Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE‐Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione CE‐Turchia (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 36).
(9) Decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE‐Turchia, del 28 marzo 2001 che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1/2003 del Comitato di cooperazione doganale CE‐Turchia, del 30 gennaio 2003 (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 51).
Appendice dell'allegato V
Elenco delle misure di aiuto esistenti previste al punto 1, lettera b) del meccanismo d'aiuto esistente di cui al capitolo 2 dell'allegato V
Nota: Le misure di aiuto elencate nella presente appendice sono da considerare aiuti esistenti per l'applicazione del meccanismo d'aiuto esistente di cui al capitolo 2 dell'allegato V solo a condizione che rientrino nel campo d'applicazione del primo paragrafo.
N. |
Titolo (originale) |
Data di approvazione da parte dell''autorità nazionale di controllo degli aiuti di Stato |
Durata |
||
SM |
N. |
Anno |
|||
BG |
1 |
2004 |
Предоговаряне на задълженията към държавата, възникнали по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. със «Силома» АД, гр.Силистра, чрез удължаване на срока на изплащане на главницата за срок от 15 години. |
29.7.2004 |
2004-2018 |
BG |
2 |
2004 |
Средства за компенсиране от държавния бюджет на доказания от «Български пощи» ЕАД дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга. |
18.11.2004 |
31.12.2010 |
BG |
3 |
2004 |
Целево финансиране на дейността на Българската телеграфна агенция- направление «Информационно обслужване» |
16.12.2003 |
31.12.2010 |
ALLEGATO VI
Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Bulgaria
1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Trattato che istituisce la Comunità europea
GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2
— |
32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77); |
31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);
32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
1. |
L'articolo 39 e l'articolo 49, primo comma del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Bulgaria, da un lato, e ciascuno degli Stati membri attuali, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14. |
2. |
In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini bulgari al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione. I cittadini bulgari occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali. Anche i cittadini bulgari ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti. I cittadini bulgari di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti menzionati in tali comma qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi. I cittadini bulgari occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti. |
3. |
Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione. Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. |
4. |
Su richiesta della Bulgaria si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta bulgara. |
5. |
Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure risultanti da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Bulgaria qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. |
6. |
Durante i sette anni successivi all'adesione, gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini bulgari e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini bulgari durante tale periodo a fini di controllo, vi procedono automaticamente. |
7. |
Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini bulgari, possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione. Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane. Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione. |
8. |
Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Bulgaria nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini bulgari, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attività lavorativa:
Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali. |
9. |
Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Bulgaria e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8. |
10. |
Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Bulgaria potrà continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati. |
11. |
Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Bulgaria potrà ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Romania. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Bulgaria a cittadini rumeni per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente. |
12. |
Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione. |
13. |
Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori bulgari, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo 49, primo comma del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Bulgaria, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali. L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:
Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni dell'articolo 49, primo comma del trattato CE, in conformità dei precedenti capoversi, la Bulgaria può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti. L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Bulgaria, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione. |
14. |
L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini bulgari ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione. Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro. I lavoratori migranti bulgari e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in Bulgaria non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Bulgaria. Inoltre, in applicazione del principio della «preferenza comunitaria», i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Bulgaria, non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini bulgari. |
2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di indennizzo non si applica in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009. La Bulgaria assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori preveda una copertura non inferiore a 12 000 EUR dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e non inferiore a 15 000 EUR dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
Durante il periodo transitorio gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di investimento bulgara stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinché tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di indennizzo in Bulgaria e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE.
3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
Trattato sull'Unione europea,
Trattato che istituisce la Comunità europea.
1. |
Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Bulgaria e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari. |
2. |
Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini di un altro Stato membro, di cittadini di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro può ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione né un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere legalmente in Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari. Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma. |
4. AGRICOLUTRA
A. NORMATIVA IN MATERIA AGRICOLA
31997 R 2597: Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13), modificato da ultimo da:
— |
31999 R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43). |
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 2597/97, le prescrizioni relative al tenore di materia grassa non si applicano al latte alimentare prodotto in Bulgaria fino al 30 aprile 2009 in quanto il latte con un tenore di materia grassa del 3 % (m/m) può essere commercializzato come latte intero ed il latte con un tenore di materia grassa del 2 % (m/m) può essere commercializzato come latte semiscremato. Il latte alimentare non conforme alle prescrizioni relative al tenore di materia grassa può essere commercializzato solo in Bulgaria o esportato in un paese terzo.
B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
a) |
Gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nei capitoli I e II dell'appendice del presente allegato possono fino al 31 dicembre 2009 ricevere consegne di latte crudo non conforme o che non è stato manipolato conformemente ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, sottocapitoli II e III, a condizione che le aziende da cui è consegnato il latte figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorità bulgare. |
b) |
Finché gli stabilimenti di cui alla lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in Bulgaria in stabilimenti ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare un marchio di identificazione diverso da quello previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004. |
c) |
Gli stabilimenti elencati nel capitolo II dell'appendice del presente allegato, sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2009, a trasformare il latte conforme e non conforme alle norme UE su linee di produzione separate. In tale contesto, per latte non conforme alle norme UE si intende il latte di cui alla lettera a). Detti stabilimenti devono soddisfare pienamente i requisiti UE per gli stabilimenti, inclusa l'attuazione dei principi del sistema dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) (di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 (4) e devono dimostrare la capacità di rispettare pienamente le condizioni riportate in appresso, inclusa l'indicazione delle pertinenti linee di produzione:
Le autorità bulgare:
Il latte e/o i prodotti a base di latte provenienti da linee di produzione separate che trasformano latte crudo non conforme alle norme UE in stabilimenti di trasformazione del latte approvati dall'UE possono essere immessi sul mercato solo alle condizioni stabilite alla lettera b). I prodotti a base di latte crudo conforme trasformati su una linea di produzione separata in uno stabilimento elencato nel capitolo II dell'appendice del presente allegato possono essere commercializzati come prodotti conformi purché siano soddisfatte tutte le condizioni concernenti la separazione delle linee di produzione. |
d) |
Al latte e ai prodotti a base di latte prodotti conformemente alle disposizioni di cui alla lettera c) viene accordato il sostegno di cui al titolo I, capitoli II e III, ad eccezione dell'articolo 11, ed al titolo II del regolamento (CE) n. 1259/1999 (5) solo se recano il marchio di identificazione ovale di cui all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004. |
e) |
La Bulgaria garantisce il graduale allineamento ai requisiti di cui alla lettera a) e presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti nel miglioramento delle aziende lattiero-casearie e del sistema di raccolta del latte. La Bulgaria garantisce che tali requisiti siano pienamente soddisfatti entro il 31 dicembre 2009. |
f) |
La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (6), aggiornare l'appendice del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in questo contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti, alla luce dei progressi conseguiti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio. Le modalità di applicazione dettagliate intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, del regolamento (CE) n. 178/2002. |
5. POLITICA DEI TRASPORTI
1. |
31993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
|
2. |
31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo da:
Fino al 31 dicembre 2010 l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 96/26/CE non si applica in Bulgaria alle imprese di trasporto che effettuano esclusivamente trasporti nazionali su strada di merci e viaggiatori. Il capitale e le riserve di dette imprese devono raggiungere gradualmente i valori minimi previsti in detto articolo in base al seguente calendario:
|
3. |
31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da:
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale bulgara fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti bulgari concernenti il peso per asse. Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali reti di transito di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (7). La Bulgaria rispetterà il calendario indicato nelle tabelle allegate per l'adattamento della rete stradale principale. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture finanziato mediante il bilancio comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse. Parallelamente all'adattamento, è garantita una progressiva apertura della rete stradale bulgara, inclusa la rete di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE, per i veicoli autorizzati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, è consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria. Dalla data di adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale, provvisti di sospensioni pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE, non saranno soggetti a canoni aggiuntivi temporanei sull'intera rete stradale bulgara. I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale non provvisti di sospensioni pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione è trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse è garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Bulgaria. Programma di adattamento della rete stradale (km) Tabella 1
Tabella 2
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6. FISCALITÀ
1. |
31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:
In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, la Bulgaria può mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché la stessa esenzione sarà applicata da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore. |
2. |
31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Bulgaria può rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva. Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (8) e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere, sui quantitativi di sigarette che dalla Bulgaria possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno. |
3. |
32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi(GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:
La Bulgaria è autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2014. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 % fino al 31 dicembre 2010 e il 5 % negli anni successivi fino al 31 dicembre 2014. |
4. |
32003 L 0096: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:
|
7. POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE
32001 L 0037: Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).
In deroga all'articolo 3 della direttiva 2001/37/CE, la data di messa in applicazione del tenore massimo in catrame delle sigarette prodotte e commercializzate nel territorio della Bulgaria è il 1o gennaio 2011. Durante il periodo transitorio:
— |
le sigarette prodotte in Bulgaria con un tenore in catrame superiore a 10 mg per sigaretta non sono commercializzate negli altri Stati membri; |
— |
le sigarette prodotte in Bulgaria con un tenore in catrame superiore a 13 mg per sigaretta non sono esportate nei paesi terzi; tale limite è ridotto a 12 mg per sigaretta dal 1o gennaio 2008 e a 11 mg dal 1o gennaio 2010; |
— |
la Bulgaria fornisce alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva. |
8. ENERGIA
31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:
— |
31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100). |
In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica alla Bulgaria fino al 31 dicembre 2012. La Bulgaria garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:
— |
30 giorni entro il 1o gennaio 2007; |
— |
40 giorni entro il 31 dicembre 2007; |
— |
50 giorni entro il 31 dicembre 2008; |
— |
60 giorni entro il 31 dicembre 2009; |
— |
70 giorni entro il 31 dicembre 2010; |
— |
80 giorni entro il 31 dicembre 2011; |
— |
90 giorni entro il 31 dicembre 2012. |
9. 'ΤELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
32002 L 0022: Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
In deroga all'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2002/22/CE, la Bulgaria può differire l'introduzione della portabilità del numero al più tardi fino al 1o gennaio 2009.
10. AMBIENTE
A. QUALITÀ DELL'ARIA
1. |
31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:
|
2. |
31999 L 0032: Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13), modificata da ultimo da:
|
B. GESTIONE DEI RIFIUTI
1. |
31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
|
2. |
31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:
|
3. |
31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1), modificata da ultimo da:
In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'Allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c), punto ii) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (13), i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, nonché i requisiti relativi alle misure volte a impedire che le acque superficiali entrino nei rifiuti collocati nella discarica, non si applicano, fino al 31 dicembre 2004, ai 14 impianti esistenti di seguito elencati:
La Bulgaria dovrà garantire una riduzione graduale dei rifiuti scaricati nei 14 impianti non conformi esistenti nel rispetto delle quantità massime annuali di seguito riportate:
|
4. |
32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.02.2002, pag. 24), modificata da ultimo da:
In deroga all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere, entro il 31 dicembre 2008, un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno quattro chilogrammi in media per abitante all'anno, il tasso di recupero e il tasso di reimpiego e di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze. |
C. QUALITÀ DELL'ACQUA
31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.05.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:
— |
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). |
In deroga agli articoli 3 e 4 e all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Bulgaria fino al 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
— |
entro il 31 dicembre 2010, sarà conseguita la conformità alla direttiva negli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000; |
D. INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI
1. |
31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Bulgaria agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4:
Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformità. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva. |
2. |
32001 R 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da:
|
(1) Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(2) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(6) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1o.2.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
(7) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).
(8) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(9) GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.06.1996, pag. 32).
(10) GU L 78 del 26.03.1991, pag. 32.
(11) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
(12) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di Adesione del 2003. (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
(13) GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).
(14) TPP sta per Thermal Power Plant, cioè centrale termoelettrica.
Appendice dell'allegato VI
CAPITOLO I
Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte che trasformano latte non conforme alle norme UE di cui al capitolo 4, sezione B, paragrafo a) dell'Allegato VI
N. |
N.vet. |
Nome e indirizzo dello stabilimento |
Ubicazione dei locali interessati |
Regione Blagoevgrad - N. 1 |
|||
1 |
BG 0112004 |
«Matand» EOOD gr. Pernik ul. «Lenin» 111 |
s. Eleshnitsa |
Regione Bourgas - N. 2 |
|||
2 |
BG 0212013 |
ET «Marsi-Mincho Bakalov» gr. Burgas j.k. «Vazrajdane» bl. 1 |
Burgas j.k. «Pobeda» ul. «Baykal» 9 |
3 |
BG 0212027 |
DZZD «Mlechen svyat» gr. Burgas j.k. «Izgrev» ul. «Malchika» 3 |
s. Debelt ul. «Indje voyvoda» 5 obl. Burgaska |
4 |
BG 0212028 |
«Vester» OOD gr. Burgas ul. «Fotinov» 36 |
s. Sigmen |
5 |
BG 0212047 |
«Complektstroy» EOOD gr. Burgas ul. «Aleksandar Stamboliiski» 17 |
s. Veselie |
Regione Vidin - N. 5 |
|||
6 |
BG 0512025 |
«El Bi Bulgarikum» EAD gr. Vidin |
gr. Vidin Yujna promishlena zona |
Regione Vratsa — N. 6 |
|||
7 |
BG 0612010 |
«Hadjiiski i familiya» EOOD s. Gradeshnitsa |
s. Gradeshnitsa |
8 |
BG 0612027 |
«Mlechen ray 99» EOOD gr. Vratsa j.k. «Dabnika» bl. 48 ap. 3 |
gr. Vratsa j.k. Bistrets Stopanski dvor |
9 |
BG 0612035 |
ET «Nivego» s. Chiren |
s. Chiren |
Regione Gabrovo - N. 7 |
|||
10 |
BG 0712001 |
«Ben Invest» OOD s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo |
s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo |
11 |
BG 0712002 |
«Shipka 97» AD gr. Gabrovo ul. «V. Levski» 2 |
gr. Gabrovo ul. «V. Levski» 2 |
12 |
BG 0712003 |
«Elvi» OOD s. Velkovtsi obsht. Gabrovo |
s. V elkovtsi obsht. Gabrovo |
13 |
BG 0712008 |
«Milkieks» OOD gr. Sevlievo j.k. «d-r Atanas Moskov» |
gr. Sevlievo j.k. «Atanas Moskov» |
Regione Dobrich - N. 8 |
|||
14 |
BG 0812002 |
«AVITA» OOD gr. Sofia ul. «20-ti April» 6 |
s. Tsarichino |
15 |
BG 0812008 |
«Roles 2000» OOD gr. Varna ul. «Tsar Ivan Shishman» 13 |
s. Kardam |
16 |
BG 0812019 |
«Filipopolis» OOD gr. Plovdiv ul. «Hristo Danov» 2 |
s. Jeglartsi |
17 |
BG 0812029 |
«AKURAT — MLECHNA PROMISHLENOST» OOD gr. Sofia ul. «Baba Vida 2» |
gr. Dobrich j.k. «Riltsi» |
18 |
BG 0812030 |
«FAMA» AD gr. Varna ul. «Evlogi Georgiev» 23 |
gr. Dobrich bul. «Dobrudja» 2 |
Regione Kardjali - N. 9 |
|||
19 |
BG 0912004 |
ET «Rado» s. Byal izvor |
s. Byal izvor obsht. Ardino |
Regione Kiustendil - N. 10 |
|||
20 |
BG 1012012 |
«Galkom» OOD gr. Dupnitsa |
gr. Dupnitsa ul. «Venelin» 57 |
21 |
BG 1012008 |
ET «Nikolay Kolev» s. Konyavo |
s. Konyavo |
Regione Lovech - N. 11 |
|||
22 |
BG 1112001 |
«Prima Lakta» Ltd. gr. Lovech ul. «Troyansko shose» 1 |
gr. Lovech ul. «Troyansko shose» |
23 |
BG 1112004 |
«Mlekoprodukt» OOD gr. Lovech |
s. Goran |
24 |
BG 1112008 |
«Plod» AD gr. Apriltsi |
gr. Apriltsi |
25 |
BG 1112012 |
«Stilos» OOD gr. Dupnitsa ul. «Batenberg» 64 |
s. Lesidren |
Regione Pazardjik - N. 13 |
|||
26 |
BG 1312011 |
«Eko-F» EAD gr. Sofia ul. «Stara planina» 34 |
s. Karabunar |
27 |
BG 1312015 |
«Mevgal Bulgaria» EOOD gr. Velingrad |
gr. Velingrad j.k. «Industrialen» |
28 |
BG 1312022 |
ET «Palmite-Vesela Popova» gr. Plovdiv ul. «Koprivkite» 23 |
gr. Strelcha ul. «Osvobojdenie» 17 |
Regione Pleven - N. 15 |
|||
29 |
BG 1512003 |
«Mandra 1» EOOD gr. Obnova |
s. Tranchovitsa |
30 |
BG 1512006 |
«Mandra» OOD gr. Obnova |
s. Obnova |
31 |
BG 1512008 |
ET «Viola» gr. Koynare |
gr. Koynare ul. «Hristo Botev» 16 |
32 |
BG 1512010 |
ET «Militsa Lazarova - 90» gr. Slavyanovo |
gr. Slavyanovo ul. «Asen Zlatarev» 2 |
Regione Plovdiv - N. 16 |
|||
33 |
BG 1612009 |
ET «D.Madjarov» gr. Plovdiv |
gr. Stamboliiski-mandra |
34 |
BG 1612013 |
ET «Polidey - EI» gr. Karlovo |
s. Domlyan |
35 |
BG 1612017 |
«Snep» OOD gr. Rakovski |
gr. Rakovski ul. «F. Stanislavov» 57 |
36 |
BG 1612020 |
ET «Bor -Chvor» s. Dalbok izvor |
s. Dalbok izvor |
37 |
BG 1612023 |
«Vanela» OOD gr. Plovdiv bul. «Bulgaria» 170 |
s. Tsarimir |
38 |
BG 1612024 |
SD «Kostovi - EMK» gr. Saedinenie |
gr. Saedinenie |
39 |
BG 1612039 |
«Topolovo-Agrokomers» OOD gr. Sofia z.k. Dianabad, bl.20 |
s. Topolovo Stopanski dvor |
40 |
BG 1612040 |
«Mlechni produkti» OOD gr. Plovdiv |
s. Manole |
Regione Razgrad - N. 17 |
|||
41 |
BG 1712002 |
ET «Rosver» gr. Tsar Kaloyan ul. «Ivan Vazov» 4 |
gr. Tsar Kaloyan ul. «Sofia» 41 |
42 |
BG 1712010 |
«Bulagrotreyd» OOD gr. Ruse ul. «Elin Pelin» 15A |
s. Juper |
43 |
BG 1712020 |
ET «Prelest-Sevim Ahmed» s. Podayva ul. «Struma» 12 |
s. Lavino Stopanski dvor |
44 |
BG 1712042 |
ET «Madar» s. Madrevo ul. «Han Kubrat» 65 |
s. Terter Stopanski dvor |
Regione Ruse - N. 18 |
|||
45 |
BG 1812002 |
«Laktis-Byala» AD gr. Byala |
gr. Byala ul. «Stefan Stambolov» 75 |
46 |
BG 1812005 |
ET «DAV» gr. Ruse ul. «6-ti Septemvri» 43 |
gr. Vetovo |
47 |
BG 1812022 |
ZKPU «Tetovo» s. Tetovo |
s. Tetovo ul. «Tsar Osvoboditel» 5 |
48 |
BG 1812011 |
ET «Georgi Bojinov-Gogo» s. Nikolovo |
s. Nikolovo |
Regione Silistra - N. 19 |
|||
49 |
BG 1912004 |
ET «Merone-Hristo Kunev» gr. Silistra bul. «Makedonia» 150 |
gr. Alfatar |
50 |
BG 1912013 |
«JOSI» OOD gr. Sofia ul. «Hadji Dimitar» 142 vh.A |
s. Chernolik |
51 |
BG 1912024 |
«Buldeks» OOD gr. Silistra ul. «D.Donchev» 6 |
s. Belitsa |
Regione Sliven - N. 20 |
|||
52 |
BG 2012007 |
«Delta lakt» OOD gr. Stara Zagora ul. «Tsar Kaloyan» 20 |
v. Stoil vojvoda |
53 |
BG 2012020 |
«Jotovi» LTD. t. Sliven rev. distr. Rechitsa str. Kosharite 12 |
t. Sliven rev. distr. Rechitsa |
54 |
BG 2012022 |
«Bratya Zafirovi» LTD. t. Sliven Ul «Treti mart» 7 |
t. Sliven Industrialna zona Zapad |
55 |
BG 2012030 |
«Agroprodukt» OOD gr. Sliven ul. «Oreshak» 24 |
s. Dragodanovo |
56 |
BG 2012036 |
«Minchevi» OOD s. Korten obl. Sliven |
s. Korten obl. Sliven |
Regione Smolian - N. 21 |
|||
57 |
BG 2112001 |
«Belev» EOOD gr. Smolyan |
gr. Smolyan ul. «Trakiya» 15 |
58 |
BG 2112021 |
«Rossi» EOOD gr. Dospat |
gr. Dospat |
59 |
BG 2112018 |
ET «Rosen Atanasov-Komers» s. Kutela |
s. Kutela |
60 |
BG 2112023 |
ET «Iliyan Isakov» s. Trigrad |
s. Trigrad obsht. Devin |
Regione della città di Sofia — N. 22 |
|||
61 |
BG 2212001 |
«Danon — Serdika» AD gr. Sofia ul. «Ohridsko ezero» 3 |
ul. «Ohridsko ezero» 3 |
62 |
BG 2212002 |
«Formalat» EOOD s. G.Lozen ul. «Saedinenie» 132 |
s. G. Lozen ul. «Saedinenie» 132 |
63 |
BG 2212009 |
«Serdika-94» OOD j.k. Jeleznitsa |
j.k. Jeleznitsa |
64 |
BG 2212022 |
«Megle - MJ» OOD ul. «Probuda» 14 |
ul. «Probuda» 12-14 |
65 |
BG 2212023 |
«EL BI BULGARIKUM» EAD gr. Sofia ul. «Saborna» 9 |
ul. «Malashevska» 12A |
Regione del distretto di Sofia — N. 23 |
|||
66 |
BG 2312013 |
ET «Dobrev» s. Dragushinovo |
s. Dragushinovo |
67 |
BG 2312016 |
AD «Bovis» s. Trudovets |
s. Trudovets |
68 |
BG 2312026 |
«Dyado Liben» OOD gr. Sofia ul. «Hubcha» 2 |
gr. Koprivshtitsa bul. «H.Nencho Palaveev» 137 |
69 |
BG 2312033 |
«Balkan Spetsial» OOD gr. Sofia |
s. Gorna Malina |
70 |
BG 2312002 |
ET «Danim» gr. Elin Pelin |
gr. Elin Pelin bul. «Vitosha» 18A |
Regione Stara Zagora — N. 24 |
|||
71 |
BG 2412019 |
«Dekada» OOD gr. Stara Zagora bul. «Ruski» 41 et.3 ap.9 |
s. Elhovo |
72 |
BG 2412023 |
Agricultural Institute gr. Stara Zagora |
gr. Stara Zagora |
73 |
BG 2412033 |
«Gospodinovi» OOD gr. Stara Zagora pl. «Beroe» 1 ap.21 |
s. Julievo |
Regione Targovishte - N. 25 |
|||
74 |
BG 2512004 |
«PIP Trade» OOD gr. Sofia ul. «Baba Vida» 2 |
s. Davidovo |
75 |
BG 2512006 |
«Hadad» OOD s. Makariopolsko |
s. Makariopolsko |
76 |
BG 2512016 |
«Milktreyd-BG» OOD gr. Sofia obsht. «Studentska» 58-A-115 |
s. Saedinenie obl. Targovishte |
77 |
BG 2512017 |
«YU E S - Komers» OOD gr. Opaka |
s. Golyamo Gradishte ul. «Rakovski» 2 |
Regione Yambol - N. 28 |
|||
78 |
BG 2812002 |
«Arachievi» OOD gr. Elhovo ul. «Bakalov» 19 |
s. Kirilovo |
79 |
BG 2812003 |
«Balgarski jogurt» OOD s. Ravda |
s. Veselinovo Kompleks «Ekaterina» |
80 |
BG 2812025 |
«Sakarela» OOD gr. Yambol ul. «Hr. Botev» 24-B-15 |
gr. Yambol ul. «Preslav» 269 |
CAPITOLO II
Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte che trasformano sia latte conforme che latte non conforme alle norme UE di cui al capitolo 4, sezione B, paragrafi a) e c) dell'Allegato VI
N. |
N.vet. |
Nome e indirizzo dello stabilimento |
Ubicazione dei locali interessati |
Regione Veliko Turnovo — N. 4 |
|||
1 |
BG 0412002 |
«Sofbiolayf-BG» OOD gr. Svishtov |
gr. Svishtov ul. «33-ti svishtovski polk.» 67 |
2 |
BG 0412009 |
«Milki-luks» OOD gr. Plovdiv |
s. Byala Cherkva |
3 |
BG 0412010 |
«Bi Si Si Handel» OOD gr. Elena |
gr. Elena ul. «Treti mart» 19 |
Regione Vratsa - N. 6 |
|||
4 |
BG 0612012 |
ET «Zorov - 97» gr. Vratsa j.k. Kulata ul. «Palkovitsa» 7 |
Vrachanski balkan, mestnost «Parshevitsa» |
Regione Dobrich - N. 8 |
|||
5 |
BG 0812009 |
«Serdika - 90» AD gr. Dobrich |
gr. Dobrich ul. «25 septemvri» 100 |
Regione Lovech - N. 11 |
|||
6 |
BG 1112006 |
«Kondov Ekoproduktsiya» OOD gr. Sofia |
s. Staro selo |
Regione Plovdiv - N. 16 |
|||
7 |
BG 1612001 |
«OMK» gr. Sofia |
gr. Plovdiv bul. «Dunav» 3 |
8 |
BG 1612002 |
«Shipka 99» OOD gr. Parvomay |
gr. Parvomay |
9 |
BG 1612037 |
«Filipopolis-RK» OOD gr. Plovdiv |
gr. Plovdiv j.k. «Proslav» ul. «Prosveta» 2A |
10 |
BG 1612041 |
«Elit-95» EOOD s. Dalbok izvor |
s. Dalbok izvor |
Regione Ruse - N. 18 |
|||
11 |
BG 1812003 |
«Sirma Prista» AD gr. Ruse |
gr. Ruse bul. «3-ti mart» 1 |
Regione Sliven - N. 20 |
|||
12 |
BG 2012006 |
«Mlechen pat» AD gr. Sofia ul. «Vasil Levski» 109 |
gr. Nova Zagora j.k. Industrialen |
13 |
BG 2012009 |
«Vangard» OOD gr. Sliven ul. «Al. Stamboliiski» 1 |
s. Jelyo voyvoda obl. Sliven |
14 |
BG 2012019 |
«Hemus milk komers» OOD gr. Sliven ul. «Neofit Rilski» 3a |
gr. Sliven Industrialna zona Zapad j.k. 10 |
15 |
BG 2012042 |
«Tirbul» EAD gr. Sliven |
«Tirbul» EAD gr. Sliven |
Regione Stara Zagora — N. 24 |
|||
16 |
BG 2412005 |
«Markeli» AD gr. Stara Zagora ul. «Sv.Kn.Boris» 67 et.3 ap.6 |
gr. Kazanlak j.k. Industrialen |
Regione Targovishte - N. 25 |
|||
17 |
BG 2512001 |
«Mladost - 2002» OOD gr. Targovishte |
gr. Targovishte bul. «29-ti yanuari» 7 |
18 |
BG 2512020 |
«Mizia-Milk» OOD gr. Targovishte ul. «Rodopi» 5 |
gr. Targovishte Industrialna zona |
Regione Haskovo - N. 26 |
|||
19 |
BG 2612047 |
«Balgarsko sirene» OOD gr. Harmanli ul. «Gotse Delchev» 1 |
gr. Haskovo bul. «Saedinenie» 94 |
Regione Yambol - N. 28 |
|||
20 |
BG 2812022 |
«Karil i Tanya» OOD gr. Yambol |
gr. Yambol ul. «Graf Ignatiev» 189 |
ALLEGATO VII
Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Romania
1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Trattato che istituisce la Comunità europea
|
31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:
|
|
31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1); |
|
32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). |
1. |
L'articolo 39 e il primo paragrafo dell'articolo 49 del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Romania, da un lato, e ciascuno degli attuali Stati membri, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14. |
2. |
In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini rumeni al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione. I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali. Anche i cittadini rumeni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti. I cittadini rumeni di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi. I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti. |
3. |
Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione. Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione della Romania, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. |
4. |
Su richiesta della Romania si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta rumena. |
5. |
Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Romania qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. |
6. |
Durante il periodo di sette anni successivo all'adesione, gli Stati membri in cui si applicano, a norma dei punti 3, 4 o 5, gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini rumeni e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini rumeni durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente. |
7. |
Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini rumeni possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione. Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, qualsiasi Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane. Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione. |
8. |
Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Romania nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini rumeni, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attività economica:
Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali. |
9. |
Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Romania e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8. |
10. |
Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Romania potrà continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati. |
11. |
Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Romania potrà ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Bulgaria. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Romania a cittadini bulgari per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente. |
12. |
Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione. |
13. |
Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori rumeni, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare al primo paragrafo dell'articolo 49 del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Romania, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali. L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:
Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 49 del trattato CE, in conformità dei precedenti capoversi, la Romania può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti. L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Romania, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione. |
14. |
L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini rumeni ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione. Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini dello Stato membro rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro. I lavoratori migranti rumeni e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in Romania, non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Romania. Inoltre, in applicazione del principio della «preferenza comunitaria», i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Romania, non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini rumeni. |
2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di indennizzo non si applica in Romania fino al 31 dicembre 2011. La Romania assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori preveda una copertura non inferiore a 4 500 EUR dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, non inferiore a 7 000 EUR dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, non inferiore a 9 000 EUR dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, non inferiore a 11 000 EUR dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e non inferiore a 15 000 EUR dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
Durante il periodo transitorio gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di investimento rumena stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinché tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di indennizzo in Romania e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE.
3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
Trattato sull'Unione europea,
Trattato che istituisce la Comunità europea.
1. |
Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Romania può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del trattato di adesione sull'acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Romania e da parte di società costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non sono stabilite né hanno succursali o agenzie di rappresentanza in territorio rumeno. I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in Romania non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni. |
2. |
Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Romania può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini degli Stati membri, di cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e da parte di società costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non sono né stabilite né registrate in Romania. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro può ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione né un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere in Romania non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni. Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma. |
4. POLITICA DELLA CONCORRENZA
A. AGEVOLAZIONI FISCALI
1. Trattato che istituisce la Comunità europea, titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza
a) |
Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, la Romania può continuare a concedere alle imprese a cui era stato attribuito il certificato di investitore permanente in una zona disagiata anteriormente al 1o luglio 2003 l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche in base al decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate, modificato:
|
b) |
la Romania trasmette alla Commissione:
|
2. Trattato che istituisce la Comunità europea, titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza
a) |
Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, la Romania può continuare a concedere alle imprese che hanno stipulato contratti commerciali con le amministrazioni delle zone di libero scambio anteriormente al 1o luglio 2002 l'esenzione dai canoni ai sensi della legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio, modificata, fino al 31 dicembre 2011 alle seguenti condizioni:
|
b) |
la Romania trasmette alla Commissione:
|
B. RISTRUTTURAZIONE DELLA SIDERURGIA
Trattato che istituisce la Comunità europea, titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza
1. |
Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato CE, gli aiuti di Stato concessi dalla Romania ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica rumena dal 1993 al 2004 sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che:
|
2. |
Solo le società elencate nell'appendice A, parte I (in appresso denominate «società beneficiarie») hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia rumena. |
3. |
La ristrutturazione del settore siderurgico rumeno, secondo quanto descritto nei piani d'impresa individuali delle società beneficiarie e nel programma nazionale di ristrutturazione e in linea con le condizioni definite nelle presenti disposizioni e nell'appendice A, sarà completata entro il 31 dicembre 2008 (in appresso denominata «la fine del periodo di ristrutturazione»). |
4. |
La società beneficiaria non può:
|
5. |
Qualsiasi successiva modifica della proprietà delle società beneficiarie è soggetta alle condizioni e ai principi riguardanti la vitalità, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità definiti nelle presenti disposizioni e nell'appendice A. |
6. |
Le società non elencate come «società beneficiarie» nell'appendice A, parte I, non beneficiano di aiuti di Stato finalizzati alla ristrutturazione o di altri aiuti non considerati compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e non sono pertanto tenute a riduzioni di capacità . Eventuali riduzioni di capacità all'interno di queste società non saranno considerate riduzioni minime. |
7. |
L'importo globale dell'aiuto lordo alla ristrutturazione che deve essere approvato per le società beneficiarie è determinato in ragione degli elementi giustificativi per ciascuna misura di aiuto contenuti nella versione definitiva del programma nazionale di ristrutturazione e nei piani d'impresa individuali che devono essere approvati dalle autorità rumene e fatta salva la verifica finale del rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo e l'approvazione da parte del Consiglio. In ogni caso, l'importo globale dell'aiuto lordo alla ristrutturazione concesso ed erogato nel periodo 1993-2004 non deve superare 49 985 miliardi di ROL. Nell'ambito di tale massimale, si applicano i seguenti sottomassimali o importi massimi di aiuti di Stato concessi o erogati a ciascuna società beneficiaria nel periodo 1993-2004:
Gli aiuti di Stato contribuiscono a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione. L'importo e l'intensità di tali aiuti devono essere strettamente limitati a quanto assolutamente necessario al fine di ripristinare detta vitalità. La vitalità è determinata tenendo conto dei parametri descritti nell'appendice A, parte III. La Romania non concede alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica. |
8. |
Le riduzioni nette complessive di capacità che le società beneficiarie dovranno conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1993-2008 ammontano ad almeno 2,05 tonnellate. Tali riduzioni di capacità sono misurate sulla base della chiusura permanente delle strutture interessate di acciaio laminato a caldo, mediante distruzione fisica in modo che le strutture non possano essere rimesse in servizio. Una dichiarazione di fallimento di una società beneficiaria non può essere considerata come una riduzione di capacità (9). La riduzione netta minima di capacità di 2,05 milioni di tonnellate e le date di cessazione della produzione e di chiusura permanente delle strutture contemplate sono ottenute conformemente al calendario definito nell'appendice A, parte II. |
9. |
I piani d'impresa individuali devono ottenere l'approvazione scritta delle società beneficiarie. Essi devono essere attuati e includere in particolare:
|
10. |
Eventuali modifiche successive del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio. |
11. |
La ristrutturazione deve avvenire in condizioni di piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato. |
12. |
La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione del programma di ristrutturazione e dei singoli piani aziendali, nonché l'adempimento delle condizioni di cui alle presenti disposizioni ed all'appendice A prima e dopo l'adesione e fino al 2009. In particolare, la Commissione seguirà i principali impegni e le disposizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 relativi agli aiuti di Stato, alla vitalità economica e alla riduzione di capacità, sulla base in particolare dei parametri di ristrutturazione di cui al paragrafo 9 ed all'appendice A parte III. A tal fine la Commissione riferirà al Consiglio. |
13. |
Il controllo comprende una valutazione indipendente da effettuare annualmente tra il 2005 ed il 2009. |
14. |
La Romania collaborerà pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare:
|
15. |
Un comitato consultivo composto da rappresentanti delle autorità rumene e della Commissione si riunirà con frequenza semestrale. Il comitato consultivo si può inoltre riunire a seconda delle esigenze ogni qual volta la Commissione lo reputi necessario. |
16. |
Se la Commissione riscontra, sulla scorta dei controlli, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto alle previsioni sugli sviluppi macroeconomici, sulla situazione finanziaria delle società beneficiarie o sulla valutazione della vitalità economica, può chiedere alla Romania di adottare provvedimenti atti a rafforzare le misure di ristrutturazione delle società beneficiarie in questione. |
17. |
Qualora i controlli rivelino che:
la Commissione adotterà le misure necessarie intese ad esigere dalle società interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e dell'appendice A. Se del caso, si farà ricorso alle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 37 dell'atto o all'articolo 39 dell'atto. |
5. AGRICOLTURA
A. NORMATIVA AGRICOLA
31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo da:
— |
32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13). |
In deroga all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Romania può riconoscere i diritti di reimpianto ottenuti dall'estirpazione di varietà ibride, che possono non essere incluse nella classificazione delle varietà di viti, coltivate su una superficie di 30 000 ettari. Tali diritti di reimpianto possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2014 ed esclusivamente per impianti di Vitis vinifera.
La ristrutturazione e la riconversione di questi vigneti non saranno ammissibili al sostegno comunitario di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tuttavia può essere concesso un aiuto di Stato per le spese derivanti da detta ristrutturazione e riconversione. L'aiuto non può superare il 75 % delle spese complessive per vigneto.
B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
I. Normativa veterinaria
32004 R 0852: Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
a) |
I requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III e sezione V, capitolo I non si applicano agli stabilimenti rumeni elencati nell'appendice B del presente allegato fino al 31 dicembre 2009, ferme restando le condizioni fissate in appresso. |
b) |
Finché gli stabilimenti di cui alla precedente lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti rumeni ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004. La lettera precedente si applica inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione è soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a). |
c) |
Fino al 31 dicembre 2009, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice B del presente allegato possono ricevere consegne di latte crudo non conforme al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III o non manipolato secondo i requisiti fissati da tale regolamento, purché le aziende in questione figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorità rumene. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti nel migliorare queste aziende lattiero-casearie e il sistema di raccolta del latte. |
d) |
La Romania garantisce il graduale allineamento ai requisiti strutturali di cui alla lettera a). Entro la data di adesione la Romania presenta alla Commissione un piano di miglioramento, approvato dalla competente autorità veterinaria nazionale, per ciascuno degli stabilimenti contemplati dalla misura di cui alla lettera a) ed elencati nell'appendice B. Il piano comprende un elenco di tutte le carenze rispetto ai requisiti di cui alla lettera a) e la data prevista per porvi rimedio. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti in ciascuno degli stabilimenti. La Romania garantisce che solo gli stabilimenti che saranno pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2009 potranno continuare ad operare. |
e) |
La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (10), aggiornare l'appendice B del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in tale contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti alla luce dei progressi compiuti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio. Le modalità di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002. |
II. Normativa fitosanitaria
31991 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1), modificata da ultimo da:
— |
32004 L 0099: Direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1o.10.2004 (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6). |
In deroga all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, la Romania può prorogare i termini per la presentazione delle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per i prodotti fitosanitari attualmente autorizzati in Romania e commercializzati esclusivamente nel territorio rumeno contenenti composti di rame (solfato, ossicloruro o idrossido), zolfo, acetocloro, dimetoato e 2,4-D, purché tali componenti figurino in quel momento nell'allegato I della suddetta direttiva. I suddetti termini possono essere prorogati al più tardi fino al 31 dicembre 2009, salvo per il 2,4-D, sostanza per la quale la proroga è possibile al più tardi fino al 31 dicembre 2008. Le suddette disposizioni si applicano esclusivamente alle società richiedenti che abbiano effettivamente avviato i lavori per la generazione o l'acquisizione dei dati richiesti anteriormente al 1o gennaio 2005.
6. POLITICA DEI TRASPORTI
1. |
31993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
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2. |
31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da:
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale rumena fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti rumeni concernenti il peso per asse. Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali strade di transito di cui all'allegato 5 dell'accordo CE/Romania per il trasporto merci (11) e all'allegato I della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (12) elencate in appresso:
La Romania rispetterà il calendario che figura nella tabella in appresso per l'adattamento della rete stradale secondaria come indicato nella carta riportata di seguito. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture, finanziato mediante il bilancio comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse. Parallelamente all'adattamento deve essere garantita una progressiva apertura della rete stradale secondaria rumena ai veicoli abilitati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti nella direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, è consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria. Dalla data dell'adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE saranno soggetti soltanto a canoni aggiuntivi temporanei sulla rete stradale secondaria rumena se eccedono i limiti di carico per asse nazionali. Detti veicoli non saranno soggetti a tali canoni aggiuntivi temporanei sulla rete secondaria rumena di trasporto stradale se eccedono i limiti nazionali in relazione alla dimensione e al peso totale del veicolo. Inoltre i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 36/53/CE e provvisti di sospensioni pneumatiche sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %. I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale secondaria non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione è trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse è garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Romania. I canoni per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE non devono superare il livello dei canoni di cui alla tabella seguente (espresso in cifre 2002). I veicoli provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %. Livello massimo dei canoni (cifre 2002) per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE
Calendario per l'adattamento della rete stradale secondaria su cui ci sarà un'apertura progressiva ai veicoli conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE
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3. |
31999 L 0062: Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42), modificata da ultimo da:
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 1999/62/CE, le aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2010 ai veicoli utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto interno. Nel periodo in questione, le aliquote applicate dalla Romania a tali veicoli devono raggiungere gradualmente le aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva in base al seguente calendario:
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7. FISCALITÀ
1. |
31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 14), modificata da ultimo da:
In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE la Romania può mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché le stesse esenzioni saranno applicate da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore. |
2. |
31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Romania può rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva. Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (15) e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Romania possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno. |
3. |
32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:
La Romania è autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2010. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 %. |
4. |
32003 L 0096: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:
|
8. ENERGIA
31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:
— |
31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100). |
— |
68,75 giorni entro il 1o gennaio 2007; |
— |
73 giorni entro il 31 dicembre 2007; |
— |
77,25 giorni entro il 31 dicembre 2008; |
— |
81,5 giorni entro il 31 dicembre 2009; |
— |
85,45 giorni entro il 31 dicembre 2010; |
— |
90 giorni entro il 31 dicembre 2011. |
9. AMBIENTE
A. QUALITÀ DELL'ARIA
31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:
— |
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). |
1. |
In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Romania:
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2. |
In deroga all'articolo 4 e all'allegato II della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:
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3. |
In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:
|
4. |
In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Romania:
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B. GESTIONE DEI RIFIUTI
1. |
31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
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2. |
31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:
|
3. |
31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), modificata da:
|
4. |
32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24), modificata da:
In deroga all'articolo 5, paragrafo 5) e all'articolo 7, paragrafo 2) della direttiva 2002/96/CE, la Romania dovrà raggiungere il tasso medio annuo di raccolta differenziata di RAEE provenienti da privati di almeno quattro chilogrammi per abitante, nonché il tasso di reimpiego ed il tasso di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze entro il 31 dicembre 2008. |
C. QUALITÀ DELL'ACQUA
1. |
31983 L 0513: Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1), modificata da:
31984 L 0156: Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49), modificata da:
In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 83/513/CEE e all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/156/CEE, i valori limite per gli scarichi di cadmio e mercurio nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (24), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
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2. |
31984 L 0491: Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11), modificata da:
In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/491/CEE i valori limite per gli scarichi di lindano nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (25), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
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3. |
31986 L 0280: Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16), modificata da ultimo da:
In deroga all'articolo 3 e all'allegato II della direttiva 86/280/CEE, i valori limite per gli scarichi di esaclorobenzene, esaclorobutadiene, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene e triclorobenzene nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (25), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
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4. |
31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:
In deroga agli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Romania fino al 31 dicembre 2018, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
La Romania garantisce un aumento graduale dell'introduzione di reti fognarie ai sensi all'articolo 3 conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:
La Romania garantisce un aumento graduale dell'introduzione di sistemi di trattamento delle acque reflue ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 2), conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:
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5. |
31998 L 0083: Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32), modificata da:
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2), all'articolo 8 ed all'allegato I, parti B e C della direttiva 98/83/CE, i valori stabiliti per i seguenti parametri non si applicano integralmente in Romania alle condizioni sottoelencate:
La Romania garantisce il rispetto dei requisiti della direttiva, conformemente agli obiettivi intermedi indicati nella tabella seguente: Località in conformità entro il 31 dicembre 2006
Località in conformità alla fine del 2010
Tale deroga non si applica all'acqua potabile destinata alla lavorazione alimentare. |
D. INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI
1. |
31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Romania agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3) e 4):
Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformità. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva. |
2. |
32000 L 0076: Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91). In deroga agli articoli, 6, 7, paragrafo 1 e all'articolo 11 della direttiva 2000/76/CE, i valori limite di emissione e le prescrizioni per le misurazioni non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2007 a 52 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari e fino al 31 dicembre 2008 a 58 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari. La Romania riferirà alla Commissione entro la fine del primo trimestre di ogni anno, a cominciare dal 30 marzo 2007, in merito alla chiusura degli impianti per il trattamento termico dei rifiuti pericolosi che non risultino conformi e ai quantitativi di rifiuti sanitari trattati nel corso dell'anno precedente. |
3. |
32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da:
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(1) Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13) modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(2) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(4) Ai sensi dell'allegato C della comunicazione della Commissione - Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8), modificata da ultimo e pubblicata nella GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.
(5) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, orientamenti modificati da ultimo e pubblicati nella GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.
(6) Ai sensi dell'allegato C della comunicazione della Commissione - Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8), modificata da ultimo e pubblicata nella GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.
(7) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, orientamenti modificati da ultimo e pubblicati nella GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.
(8) GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE‐Romania, del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella GU).
(9) Le riduzioni di capacità sono permanenti come definito nella decisione della Commissione n. 3010/91 CECA (GU L 286 del 6.10.1991, pag. 20).
(10) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.7.2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
(11) Accordo di transito fra la Comunità europea e la Romania per il trasporto di merci su strada, del 28 giugno 2001 (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 75).
(12) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).
(13) Km in corso = tronchi stradali per i quali i lavori sono svolti nell'anno di riferimento. Detti lavori possono iniziare nell'anno di riferimento o essere iniziati negli anni precedenti.
(14) Km messi in servizio = tronchi stradali per i quali i lavori sono completati o che sono messi in servizio nell'anno di riferimento.
(15) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(16) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(17) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.
(18) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.
(19) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(20) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
(21) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1, direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 703).
(22) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(23) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).
(24) GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(25) GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Appendice A dell'ALLEGATO VII
Ristrutturazione dell'industria siderurgica rumena (capitolo 4, sezione B dell'allegato VII)
PARTE I
SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI AIUTI DI STATO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE SIDERURGICO IN ROMANIA
— |
Ispat Sidex Galaţi |
— |
Siderurgica Hunedoara |
— |
COS Târgovişte |
— |
CS Reşiţa |
— |
IS Câmpia Turzii |
— |
Donasid (Siderca) Călăraşi |
PARTE II
CALENDARIO E DESCRIZIONE DEI CAMBIAMENTI DI CAPACITÀ (1)
|
Impianto |
Cambiamento di capacità (tonnellate) |
Data di cessazione della produzione |
Data di chiusura permanente |
Siderurgica Hunedoara |
Vergella n. 1 |
–400 000 |
1995 |
1997 |
|
Vergella n. 3 |
–280 000 |
1998 |
2000 |
|
Profilati medi |
–480 000 |
1o trimestre 2008 |
2o trimestre 2008 |
IS Câmpia Turzii |
Vergella n. 1 |
–80 000 |
1995 |
1996 |
CS Reşiţa |
Profilati leggeri |
–80 000 |
2000 |
2001 |
|
Ruote ferroviarie |
–40 000 |
1999 |
2000 |
|
Profilati pesanti |
–220 000 |
4o trimestre 2007 |
2o trimestre 2008 |
|
Profilati medi e profilati speciali |
–120 000 |
4o trimestre 2006 |
4o trimestre 2007 |
Donasid (Siderca) Călăraşi |
Profilati medi |
–350 000 |
1997 |
1999 |
|
Cambiamento netto di capacità |
–2 050 000 |
|
|
PARTE III
PARAMETRI DI RISTRUTTURAZIONE
1. Vitalità economica
In considerazione delle speciali norme contabili applicate dalla Commissione, ogni società beneficiaria degli aiuti deve realizzare un risultato operativo lordo annuale minimo in termini di fatturato del 10 % per società siderurgiche non integrate e del 13,5 % per le acciaierie integrate ed un rendimento minimo dell'1,5 % dei fondi propri entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Ciò sarà verificato nella valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2005 e il 2009, come previsto nel capitolo 4, sezione B, paragrafo 13 dell'allegato VII.
2. Produttività
Entro il 31 dicembre 2008 verrà raggiunta gradualmente una produttività globale paragonabile a quella registrata dall'industria siderurgica dell'UE. Ciò sarà verificato nella valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2005 e il 2009, come previsto nel capitolo 4, sezione B, paragrafo 13 dell'allegato VII.
3. Riduzioni dei costi
Sarà attribuita particolare importanza alle riduzioni dei costi come uno degli elementi chiave della vitalità economica. Tali riduzioni saranno attuate pienamente, in conformità dei piani d'impresa delle società beneficiarie.
PARTE IV
ELENCO INDICATIVO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE
1. Produzione ed effetti sul mercato
— |
produzione mensile di acciaio grezzo, prodotti semilavorati e finiti per categoria e per gamma di prodotti, |
— |
prodotti venduti, compresi volumi, prezzi e mercati; ripartizione per gamma di prodotti. |
2. Investimenti
— |
dettaglio degli investimenti realizzati, |
— |
data di completamento, |
— |
costi dell'investimento, fonti di finanziamento e importo di eventuali aiuti ad essi collegati, |
— |
data dell'eventuale erogazione degli aiuti. |
3. Riduzioni della forza lavoro
— |
entità e calendario delle perdite dei posti di lavoro, |
— |
andamento dell'occupazione nelle società beneficiarie degli aiuti (distinguendo tra occupazione diretta e indiretta), |
— |
andamento dell'occupazione nel settore siderurgico nazionale. |
4. Capacità (con riferimento all'intero settore siderurgico in Romania)
— |
data o data prevista di cessazione della produzione di capacità espresse in PMP (ossia di produzione massima possibile annuale in condizioni di lavoro ordinarie) da chiudere, e loro descrizione, |
— |
data (o data prevista) di smantellamento, come definito nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in merito ai loro investimenti (2), degli impianti in questione e dettagli sullo smantellamento, |
— |
data (o data prevista) dell'introduzione di nuove capacità e loro descrizione, |
— |
evoluzione della capacità totale di produzione di acciaio grezzo e di prodotti finiti per categoria in Romania. |
5. Costi
— |
ripartizione dei costi e loro rispettiva evoluzione passata e futura, in particolare riguardo alle economie sulla forza lavoro, ai consumi energetici, alle economie sulle materie prime, agli accessori e alla riduzione dei servizi esterni. |
6. Risultati finanziari
— |
evoluzione dei principali rapporti finanziari volti a garantire la realizzazione di progressi verso la vitalità economica (i risultati e i rapporti finanziari devono essere forniti in modo da consentire raffronti con il piano di ristrutturazione finanziario della società e devono includere il test di vitalità economica messo a punto dalla Commissione), |
— |
dettagli delle imposte e dei dazi pagati, comprese informazioni sulle eventuali deviazioni dal regime fiscale e doganale di norma applicabile, |
— |
livello degli oneri finanziari, |
— |
dettagli e calendario dell'erogazione degli aiuti già concessi secondo quanto stabilito dal presente protocollo, |
— |
termini e condizioni dei nuovi prestiti (a prescindere dalla fonte). |
7. Creazione di una nuova società o di nuovi impianti corrispondenti ad un ampliamento delle capacità
— |
identità degli azionisti del settore pubblico e privato, |
— |
fonti dei finanziamenti per la creazione della nuova società o dei nuovi impianti, |
— |
termini e condizioni per la partecipazione degli azionisti pubblici e privati, |
— |
struttura amministrativa della nuova società. |
8. Cambiamenti negli assetti proprietari
(1) Le riduzioni di capacità devono essere permanenti come definito nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione, del 15 ottobre 1991 (GU L 286 del 16.10.1991, pag. 20).
Appendice B dell'allegato VII
Elenco di stabilimenti di carni, pollame, latte e prodotti lattiero-caseari Capitolo 5, sezione B, sottosezione I dell'allegato VII
Stabilimenti di carni
N. |
N. vet. |
Nome dello stabilimento |
Ubicazione dei locali interessati |
1 |
5806/2000 |
Comb Agroind Curtici |
Str. Revoluţiei, nr.33, Curtici, jud. Arad |
2 |
5065/2000 |
S.C. RB Prod S.R.L. |
Str. Constituţiei, Arad, jud. Arad |
3 |
101/2000 |
S.C. Cominca S.A. |
Str. Octavian Goga, nr. 4, Oradea, jud. Bihor |
4 |
102/1999 |
S.C. Prodaliment S.A. |
Str. Republicii, nr. 101, Salonta, jud. Bihor |
5 |
115/1996 |
S.C. Ferm Com Prod S.R.L. |
Căldărăşti, jud. Buzău |
6 |
1446/2002 |
S.C. Izocon MC S.A. |
Cuza Vodă, jud. Călăraşi |
7 |
19/2002 |
S.C. Carnob S.R.L. |
Str. Lebedelor, nr. 1, Lumina, jud. Constanţa |
8 |
154/1999 |
S.C. Casalco S.A. |
Str. Jókai Mór, nr. 9-11, Sf. Gheorghe, jud. Covasna |
9 |
312/1999 |
S.C. Olas Prod S.R.L. |
Str. N. Romanescu, nr. 28, Craiova, jud. Dolj |
10 |
58/2001 |
S.C. Elan Trident S.R.L. |
Str. Rákóczi, Miercurea Ciuc, jud. Harghita |
11 |
143/1999 |
S.C. Lorialba Prest S.R.L. |
Str. Crişul Alb, nr. 1, Brad, jud. Hunedoara |
12 |
4585/2002 |
S.C. Agro Prod Com Dosa S.R.L. |
Str. Principală, nr. 79, Chibed, jud. Mureş |
13 |
2585/2000 |
S.C. Cazadela S.R.L. |
Str. Oltului, nr. 34, Reghin, jud. Mureş |
14 |
4048/2000 |
S.C. Coniflor S.R.L. |
Str. Petru Maior, Gurghiu, jud. Mureş |
15 |
422/1999 |
S.C. Prodprosper S.R.L. |
Str. Dumbravei, nr. 18, Dumbrava Roşie, jud. Neamţ |
16 |
549/1999 |
S.C. Tce 3 Brazi S.R.L. |
Zăneşti, jud. Neamţ |
17 |
24/2000 |
S.C. Spar S.R.L. |
Str. Gării, nr. 10, Potcoava, jud. Olt |
18 |
2076/2002 |
S.C. Simona S.R.L. |
Str. Popa Şapcă, nr. 105, Balş, jud. Olt |
19 |
86/2002 |
S.C. Universal S.R.L. |
Crişeni, jud. Sălaj |
20 |
5661/2002 |
S.C. Harald S.R.L. |
Str. Mânăstirea Humorului, nr. 76A, jud. Suceava |
21 |
6066/2002 |
S.C. Raitar S.R.L. |
Cornu Luncii, jud. Suceava |
22 |
5819/2002 |
S.C. Mara Alex S.R.L. |
Milişăuţi, jud. Suceava |
23 |
93/2003 |
S.C. Mara Prod Com S.R.L. |
Str. Abatorului, nr. 1 bis, Alexandria, jud. Teleorman |
24 |
1/2000 |
S.C. Diana S.R.L. |
Bujoreni, jud. Vâlcea |
25 |
6/1999 |
S.C. Diana Prod S.R.L. |
Vlădeşti, jud. Vâlcea |
Stabilimenti per le carni di pollame
N. |
N. vet. |
Nome dello stabilimento |
Ubicazione dei locali interessati |
1 |
2951/2000 |
S.C. Agronutrisco Impex S.R.L. |
Str. Abatorului, nr. 2A, Mihăileşti, jud. Giurgiu |
2 |
3896/2002 |
S.C. Oprea Avicom S.R.L. |
Str. Dealul Viilor, nr. 5, Crăieşti, jud. Mureş |
Stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari
N. |
N. vet. |
Nome dello stabilimento |
Ubicazione dei locali interessati |
1 |
999/2000 |
S.C. Alba Lact S.A. |
Str. Muncii, nr. 4, Alba Iulia, jud. Alba |
2 |
5158/8.11.2002 |
S.C. Biolact Bihor S.R.L. |
Paleu, jud. Bihor |
3 |
2100/8.11.2001 |
S.C. Bendearcris S.R.L. |
Miceştii de Câmpie, nr. 202A, jud. Bistriţa-Năsăud |
4 |
2145/5.3.2002 |
S.C. Lech Lacto S.R.L. |
Lechinţa, nr. 387, jud. Bistriţa-Năsăud |
5 |
395/18.6.2001 |
S.C. Lacto Solomonescu S.R.L. |
Miron Costin, Vlăsineşti, jud. Botoşani |
6 |
115/1.2.2002 |
S.C. Comintex S.R.L. Darabani |
Darabani, jud. Botoşani |
7 |
A343827/ 30.8.2002 |
S.C. Prodlacta S.A. |
Str. Gării, nr. 403, Homorod, jud. Braşov |
8 |
258/10.4.2000 |
S.C. Binco Lact S.R.L. |
Săcele, jud. Constanţa |
9 |
12203/25.9.2003 |
S.C. Lacto Genimico S.R.L. |
Str. Căşăriei nr. 2A, Hârşova, jud. Constanţa |
10 |
2721/28.8.2001 |
S.C. Industrializarea Laptelui S.A. |
B-dul Independenţei, nr. 23, Târgovişte, jud. Dâmboviţa |
11 |
4136/10.6.2002 |
S.C. Galmopan S.A. |
B-dul G. Coşbuc, nr. 257, Galaţi, jud. Galaţi |
12 |
5/7.5.1999 |
S.C. Sandralact S.R.L. |
Şos. Bucureşti-Giurgiu, km. 23, jud. Giurgiu |
13 |
213/1996 |
S.C. Paulact S.R.L. |
Str. Principală, nr. 28, Sânpaul, jud. Harghita |
14 |
625/21.11.1996 |
S.C. Lactis S.R.L. |
Str. Beclean, nr. 31, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita |
15 |
913/17.3.2000 |
S.C. Lactex — Reghin S.R.L. |
Jabeniţa, nr. 33, jud. Mureş |
16 |
207/21.4.1999 |
S.C. Midatod S.R.L. |
Ibăneşti, nr. 273, jud. Mureş |
17 |
391/23.4.1999 |
S.C. Kubo Ice Cream Company S.R.L. |
Str. Dumbravei, nr. 5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ |
18 |
1055/10.7.2000 |
S.C. Oltina S.A. |
Str. A. I. Cuza, nr. 152, Slatina, jud. Olt |
19 |
282/1999 |
S.C. Calion S.R.L. |
Str. Gheorghe Doja, nr. 39, Jibou, jud. Sălaj |
20 |
1562/27.12.1999 5750/23.5.2002 |
S.C. Bucovina S.A. Suceava |
Str.Humorului, nr.4, Suceava, jud. Suceava |
21 |
1085/26.5.1999 |
S.C. Bucovina S.A. Falticeni |
Str. Izvor, nr.5, Falticeni, jud. Suceava |
22 |
5614/20.4.2002 |
S.C. Coza Rux S.R.L. |
Str. Burdujeni, nr.11 A, Suceava, jud. Suceava |
23 |
1659/27.3.2003 |
S.C. Ecolact S.R.L. |
Milisauti, jud. Suceava |
24 |
1205/5.10.1999 |
S.C. Pro Putna S.R.L. |
Putna, jud. Suceava |
25 |
5325/13.2.2002 |
S.C. Cetina Prod Lact S.R.L. |
Neagra Sarului, Saru Dornei, jud. Suceava |
26 |
5245/6.11.2001 |
S.C. Simultan S.R.L. |
Ortisoara, jud. Timiş |
27 |
2459/21.8.2002 |
S.C. Zan S.R.L. |
Str. Celulozei, nr. 5, Zarnesti, jud. Braşov |
ALLEGATO VIII
Sviluppo rurale (articolo 34 dell'atto di adesione)
SEZIONE I
MISURE TEMPORANEE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA
A. Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione
1) |
Il sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione contribuisce al perseguimento dei seguenti obiettivi:
|
2) |
Per beneficiare del sostegno, l'agricoltore deve presentare un piano d'impresa che:
|
3) |
La conformità con il piano d'impresa di cui al paragrafo 2 è riesaminata dopo tre anni. Se gli obiettivi provvisori fissati nel piano non sono stati raggiunti al momento del riesame triennale, non è concesso ulteriore sostegno, ma non sarà necessario rimborsare per questa ragione gli importi già ricevuti. |
4) |
Il sostegno è pagato annualmente in forma di aiuto forfettario fino all'importo massimo ammissibile specificato nella Sezione I G e per un periodo non superiore a cinque anni. |
B. Associazioni di produttori
1) |
Un sostegno forfettario è concesso per agevolare la creazione e la gestione amministrativa di associazioni di produttori che perseguono gli obiettivi di:
|
2) |
Il sostegno è concesso soltanto alle associazioni di produttori che sono formalmente riconosciute dalle autorità competenti della Bulgaria o della Romania tra la data di adesione e il 31 dicembre 2009 in base al diritto nazionale o a quello comunitario. |
3) |
Il sostegno è concesso in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data in cui l'associazione di produttori è stata riconosciuta. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione e non supera:
In nessun caso il sostegno supera gli importi massimi ammissibili stabiliti alla Sezione I G. |
C. Misure del tipo Leader+
1) |
Un sostegno può essere concesso per misure connesse all'acquisizione di competenze destinate a preparare le comunità rurali a progettare e ad attuare strategie locali di sviluppo rurale. Le misure possono comprendere in particolare:
|
2) |
Un sostegno può essere concesso per l'adozione di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, elaborate da gruppi di azione locale conformemente ai principi stabiliti ai punti 12, 14 e 36 della comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (1). Tale sostegno è limitato alle regioni in cui vi sia già sufficiente capacità amministrativa e in cui sia disponibile un'esperienza negli approcci del tipo dello sviluppo rurale locale. |
3) |
I gruppi di azione locale di cui al paragrafo 2 possono essere ammessi a partecipare alla cooperazione interterritoriale e transnazionale conformemente ai principi stabiliti ai punti da 15 a 18 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2. |
4) |
La Bulgaria, la Romania e i gruppi di azione locale possono accedere all'Osservatorio dei territori rurali di cui al punto 23 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2. |
D. Servizi di consulenza e di divulgazione agricole
Un sostegno è concesso per la fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole.
E. Complementi ai pagamenti diretti
1) |
Un sostegno può essere concesso agli agricoltori ammissibili ai pagamenti o gli aiuti diretti complementari nazionali di cui all'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 (2). |
2) |
Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera la differenza tra:
|
3) |
Il contributo comunitario al sostegno concesso ai sensi della presente sottosezione E in Bulgaria o in Romania, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera il 20 % dell'assegnazione annuale di tale Stato. La Bulgaria o la Romania possono tuttavia decidere di sostituire detta percentuale annua del 20 % con le percentuali seguenti: 25 % per il 2007, 20 % per il 2008 e 15 % per il 2009. |
4) |
Un sostegno concesso a un agricoltore ai sensi della presente sottosezione E è considerato alla stessa stregua dei pagamenti o degli aiuti diretti complementari nazionali, a seconda del caso, ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. |
F. Assistenza tecnica
1) |
Un sostegno può essere concesso per le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione dei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale. |
2) |
Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono‚ in particolare:
|
G. Tabella recante gli importi per le misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale per la Bulgaria e la Romania
Misura |
EUR |
|
Aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza |
1 000 |
per azienda/all'anno |
Associazioni di produttori |
100 000 |
il primo anno |
|
100 000 |
il secondo anno |
|
80 000 |
il terzo anno |
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60 000 |
il quarto anno |
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50 000 |
il quinto anno |
SEZIONE II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA BULGARIA E LA ROMANIA
1) |
Gli aiuti agli investimenti in aziende agricole ai sensi dei regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione sono concessi alle aziende agricole che dimostrano vitalità economica alla fine della realizzazione dell'investimento. |
2) |
Il valore totale degli aiuti agli investimenti in aziende agricole, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 50 % al massimo e, nelle zone svantaggiate, al 60 % al massimo, ovvero alla percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima è superiore. Allorché gli investimenti sono intrapresi da giovani agricoltori ai sensi del pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, tali percentuali possono raggiungere un massimale del 55 % e, nelle regioni sfavorite, del 65 %, ovvero la percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima è superiore. |
3) |
Gli aiuti agli investimenti volti a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ai sensi del pertinente regolamento in vigore alla data di adesione saranno concessi alle aziende cui è stato accordato un periodo transitorio dopo l'adesione per il soddisfacimento dei requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali. In tale caso l'azienda soddisfa i pertinenti requisiti entro la fine del periodo transitorio specificato o allo scadere del periodo di investimento, se questo è precedente. |
SEZIONE III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL SOSTEGNO AL PREPENSIONAMENTO PER LA BULGARIA
1) |
Gli agricoltori bulgari cui è stata assegnata una quota latte beneficiano del regime di prepensionamento a condizione che abbiano meno di 70 anni al momento della cessione. |
2) |
L'importo del sostegno dipende dai massimali stabiliti nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione ed è calcolato in funzione dell'entità della quota latte e dell'attività agricola complessiva dell'azienda. |
3) |
Le quote latte assegnate al cedente sono reintegrate nella riserva nazionale di quote latte, senza alcun ulteriore pagamento compensativo. |
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE SPECIFICHE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA PER IL PERIODO 2007-2013
1) |
Per il periodo di programmazione 2007-2013 il sostegno comunitario concesso alla Bulgaria e alla Romania per tutte le misure di sviluppo rurale sarà attuato in conformità dei principi stabiliti dagli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 luglio 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3). |
2) |
Nelle zone contemplate dall'obiettivo 1 il contributo finanziario della Comunità può ammontare o all'85 % per le misure agroambientali e le misure attinenti al benessere degli animali, e all'80 % per le altre misure, o alle percentuali stabilite dai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se queste ultime sono superiori. |
(1) GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5.
(2) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). Regolamento adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio del 22 marzo 2004 recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1) e regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/02004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
(3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
ALLEGATO IX
Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania alla conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004 (articolo 39 dell'atto di adesione)
I. In relazione all'articolo 39, paragrafo 2
1) |
Attuare senza ulteriori indugi il piano d'azione Schengen, pubblicato in M.Of., p.I, n. 129 bis/10.2.2005, modificato conformemente all'acquis e nel rispetto dei tempi previsti; |
2) |
al fine di garantire un livello elevato di controllo e sorveglianza alle future frontiere esterne dell'Unione, accelerare considerevolmente le iniziative per la modernizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture alle frontiere verdi e blu nonché ai valichi di frontiera e potenziare ulteriormente la capacità di analisi operativa del rischio. Ciò deve rispecchiarsi in un unico piano pluriennale di investimenti da presentare entro il marzo 2005, che dovrà consentire all'Unione di quantificare i progressi su base annuale e finché nei confronti della Romania non sia presa la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 di questo Atto. Inoltre, la Romania deve potenziare sensibilmente i programmi relativi all'assunzione di 4 438 agenti e funzionari della polizia di frontiera e garantire, in particolare, che l'organico alle frontiere con l'Ucraina e la Moldova e lungo il litorale del Mar Nero sia coperto in misura il più possibile prossima al 100 % già alla data di adesione. La Romania deve altresì attuare tutte le misure necessarie a combattere efficacemente l'immigrazione clandestina, anche rafforzando la cooperazione con i paesi terzi; |
3) |
elaborare e attuare un piano d'azione e una strategia aggiornati e integrati sulla riforma del sistema giudiziario, comprese le principali misure di attuazione della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario, della legge sullo statuto dei magistrati e della legge sul Consiglio superiore della magistratura entrate in vigore il 30 settembre 2004. Le versioni aggiornate di ambedue i documenti devono essere presentate all'Unione entro il marzo 2005; vanno assicurate adeguate risorse finanziarie e umane da destinare alla realizzazione del piano d'azione, che andrebbe attuato senza ulteriori indugi in conformità del calendario fissato. La Romania deve inoltre dimostrare entro il marzo 2005 che il nuovo sistema per l'assegnazione casuale dei fascicoli è pienamente operativo; |
4) |
potenziare in misura considerevole la lotta alla corruzione, specialmente a quella ad alto livello, assicurando una rigorosa applicazione della vigente legislazione anticorruzione e l'effettiva indipendenza della Procura nazionale anticorruzione (NAPO) e presentando annualmente, a partire dal novembre 2005, una convincente dimostrazione delle attività della NAPO nella lotta alla corruzione ad alto livello. La NAPO deve essere dotata di personale, risorse finanziare e formative e attrezzature necessari all'adempimento della sua funzione cruciale; |
5) |
svolgere una valutazione indipendente dei risultati e degli effetti creati dall'attuale strategia nazionale contro la corruzione; rispecchiare le conclusioni e raccomandazioni di tale valutazione nella nuova strategia pluriennale contro la corruzione, la quale deve essere un documento globale, da presentare entro il marzo 2005, corredato di un piano d'azione che contenga parametri ben precisi cui attenersi, risultati da conseguire e adeguate disposizioni finanziarie; l'attuazione della strategia e del piano d'azione va supervisionata da un organismo indipendente, precisamente definito ed esistente; la strategia deve includere l'impegno a riesaminare entro il 2005 la procedura penale oggi eccessivamente lunga, per far sì che le cause di corruzione siano trattate in modo rapido e trasparente, al fine di garantire sanzioni adeguate con effetto deterrente; infine, essa deve contenere provvedimenti intesi a ridurre considerevolmente entro il 2005 il numero degli organismi preposti a prevenire o a indagare su casi di corruzione, in modo da evitare sovrapposizioni di competenze; |
6) |
garantire che entro il marzo 2005 esista un quadro giuridico chiaro per le funzioni rispettive e la cooperazione di gendarmeria e polizia, anche per quanto riguarda la legislazione applicativa, ed elaborare e attuare, entro il primo semestre del 2005, un preciso programma di assunzioni relativo alle due istituzioni, allo scopo di compiere progressi significativi nel coprire i 7 000 e i 18 000 posti vacanti, rispettivamente, nell'organico della polizia e della gendarmeria entro la data di adesione; |
7) |
elaborare e attuare una coerente strategia pluriennale di lotta alla criminalità, che comprenda azioni concrete per ridimensionare la preminenza della Romania in quanto paese di origine, transito e destinazione di vittime della tratta di esseri umani, e presentare annualmente, a partire dal marzo 2005, dati statistici attendibili sulle modalità con cui si sta affrontando questo fenomeno criminale. |
II. In relazione all'articolo 39, paragrafo 3
8) |
Garantire il controllo effettivo da parte del Consiglio «Competitività» di qualsiasi eventuale aiuto di Stato, compresi gli aiuti previsti tramite pagamenti differiti al bilancio statale di oneri fiscali o sociali o il differimento degli oneri per l'approvvigionamento energetico; |
9) |
rafforzare senza indugio il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato e garantire in seguito un soddisfacente grado di attuazione nei settori dell'antitrust e degli aiuti di Stato; |
10) |
presentare alla Commissione entro la metà del dicembre 2004 un piano riveduto di ristrutturazione per la siderurgia (compreso il programma nazionale di ristrutturazione e i piani d'impresa individuali) conforme agli obblighi stabiliti nel Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (1), e alle condizioni illustrate nell'Allegato VII, Capitolo 4, Sezione B di questo atto. Rispettare pienamente l'impegno di non concedere o erogare alcun aiuto di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale di ristrutturazione dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 nonché rispettare pienamente gli importi degli aiuti di Stato e le condizioni concernenti le riduzioni di capacità da decidersi nel contesto del Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra; |
11) |
continuare a dotare il Consiglio «Competitività» di appropriati mezzi finanziari e di risorse umane sufficienti e adeguatamente qualificate. |
(1) GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE/Romania del 25.9.2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).