12005S/TTE/02

Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Re pubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Articolo 2

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21/06/2005 pag. 0018 - 0018


Articolo 2

1. Qualora il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non sia in vigore alla data di adesione, la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti dei trattati sui quali è fondata l'Unione, così come modificati o completati.

In tal caso l'articolo 1, paragrafi da 2 a 4, si applica dalla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti che ne derivano per i trattati sui quali è fondata l'Unione, da applicarsi dalla data di adesione fino alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, sono contenuti nell'atto allegato al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato.

3. Qualora il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa entri in vigore dopo l'adesione, il protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 sostituisce l'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 alla data di entrata in vigore di detto trattato. In tal caso, le disposizioni del summenzionato protocollo non producono un nuovo effetto giuridico ma mantengono, alle condizioni stabilite nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e in tale protocollo, gli effetti giuridici già prodotti dalle disposizioni dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Gli atti adottati prima dell'entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 ai sensi del presente trattato o dell'atto di cui al paragrafo 2 rimangono in vigore e i loro effetti giuridici sono preservati fino alla modifica o all'abrogazione di tali atti.

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