Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - PARTE III - LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE - TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE - CAPO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Sezione 4 - Disposizioni comuni alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione - Articolo III-400
Gazzetta ufficiale n. 310 del 16/12/2004 pag. 0172 - 0173
Articolo III-400 1. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano: a) gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, del ministro degli affari esteri dell'Unione, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio; b) le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Corte dei conti; c) tutte le indennità sostitutive di retribuzione delle persone di cui alle lettere a) e b). 2. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano le indennità dei membri del Comitato economico e sociale. --------------------------------------------------