12004V400

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - PARTE III - LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE - TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE - CAPO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Sezione 4 - Disposizioni comuni alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione - Articolo III-400

Gazzetta ufficiale n. 310 del 16/12/2004 pag. 0172 - 0173


Articolo III-400

1. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano:

a) gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, del ministro degli affari esteri dell'Unione, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio;

b) le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Corte dei conti;

c) tutte le indennità sostitutive di retribuzione delle persone di cui alle lettere a) e b).

2. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano le indennità dei membri del Comitato economico e sociale.

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