12004V213

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - PARTE III - LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE - TITOLO III - POLITICHE E AZIONI INTERNE - CAPO III - POLITICHE IN ALTRI SETTORI - Sezione 2 - Politica sociale - Articolo III-213

Gazzetta ufficiale n. 310 del 16/12/2004 pag. 0095 - 0096


Articolo III-213

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente sezione, in particolare per le materie riguardanti:

a) l'occupazione;

b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;

c) la formazione e il perfezionamento professionale;

d) la sicurezza sociale;

e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;

f) l'igiene del lavoro;

g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo รจ pienamente informato.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

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