Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - Protocolli e Allegati - 7.Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. 310 del 16/12/2004 pag. 0261 - 0266
7. PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo III-434 della Costituzione, l'Unione gode sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento della sua missione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica: CAPO I BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE Articolo 1 I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia. Articolo 2 Gli archivi dell'Unione sono inviolabili. Articolo 3 L'Unione e i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale. Articolo 4 L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale. Gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio dello Stato nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale Stato. Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni. CAPO II COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE Articolo 5 Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate. Articolo 6 I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita da un regolamento europeo del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi. CAPO III MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO Articolo 7 Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi: a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concessi agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea; b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea. Articolo 8 I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Articolo 9 Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso: a) beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato, b) non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari. L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri. CAPO IV RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE Articolo 10 I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso. Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione. CAPO V FUNZIONARI E AGENTI DELL'UNIONE Articolo 11 Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione: a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni della Costituzione relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i suoi funzionari ed altri agenti. Continuano a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni; b) non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione né alle formalità di registrazione degli stranieri. Lo stesso vale per i loro coniugi e i familiari a loro carico, c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali; d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima entrata in funzione nello Stato interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto Stato, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato in cui il diritto è esercitato; e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nello Stato della loro ultima residenza o nello Stato di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale Stato, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato interessato. Articolo 12 Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dalla legge europea, i funzionari e gli agenti dell'Unione sono soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati. Detta legge è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate. I funzionari e altri agenti dell'Unione sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione. Articolo 13 Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo Stato qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia. I beni mobili appartenenti alle persone di cui al primo comma e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato. Ai fini dell'applicazione di tale imposta, essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali. Articolo 14 La legge europea stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione. Detta legge è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate. Articolo 15 La legge europea determina le categorie di funzionari e altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, l'articolo 11, l'articolo 12, secondo comma e l'articolo 13. Essa è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri. CAPO VI PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L'UNIONE Articolo 16 Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell'Unione riconosce alle missioni degli Stati terzi accreditate presso l'Unione i privilegi e le immunità diplomatici d'uso. CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 17 I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse dell'Unione. Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione. Articolo 18 Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati. Articolo 19 Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione. Articolo 20 Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali. Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili anche ai membri della Corte dei Conti. Articolo 21 Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. La Banca centrale europea è inoltre esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni possono comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non dà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari. Articolo 22 Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca. La Banca europea per gli investimenti è inoltre esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni possono comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comportano alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari. --------------------------------------------------