Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato IX: Elenco di cui all'articolo 24 dell'Atto di adesione: Lituania - 10. Ambiente - D. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0843 - 0843
D. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI 32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1). In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 ed alla parte A degli allegati IV e VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per il biossido di zolfo e gli ossidi di azoto non si applica alla Lituania fino al 31 dicembre 2015 per i seguenti impianti di combustione: l'impianto di cogenerazione CHP-3 di Vilnius, l'impianto di cogenerazione di Kaunas e l'impianto di cogenerazione di Mažeikiai. Durante tale periodo transitorio le emissioni totali di biossidi di zolfo e di ossidi di azoto originate, in relazione alla generazione di elettricità, dalla Centrale termica lituana, dall'impianto di cogenerazione CHP-3 di Vilnius, dall'impianto di cogenerazione di Kaunas e dall'impianto di cogenerazione di Mažeikiai (ad esclusione della generazione di calore e di altre fonti) non devono superare i seguenti massimali: - 2005: 28300 tonnellate di SO2/anno; 4600 tonnellate di NOx/anno; - 2008: 21500 tonnellate di SO2/anno; 5000 tonnellate di NOx/anno; - 2010: 30500 tonnellate di SO2/anno; 10500 tonnellate di NOx/anno; - 2012: 29000 tonnellate di SO2/anno; 10800 tonnellate di NOx/anno. Entro il 1o gennaio 2007 e di nuovo entro il 1o gennaio 2012, la Lituania presenta alla Commissione un piano aggiornato, comprendente anche un piano di investimento, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non conformi che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'acquis. L'UE ritiene che l'atteso sviluppo economico complessivo in Lituania, le risultanti possibilità di finanziare ulteriori investimenti prima di quanto attualmente programmato e i cambiamenti previsti nel settore dell'energia dovrebbero permettere ulteriori riduzioni per unità di elettricità prodotta. L'Unione europea si attende pertanto che tali piani garantiscano l'ulteriore riduzione delle emissioni ad un livello significativamente inferiore agli obiettivi intermedi summenzionati, in particolare per le emissioni nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2015. Se la Commissione, tenuto conto in particolare degli effetti sull'ambiente e dell'esigenza di ridurre le distorsioni di concorrenza nel mercato interno dovute al regime transitorio, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Lituania. Entro i tre mesi successivi la Lituania comunica le misure adottate per raggiungere tali obiettivi. Se successivamente la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che le misure in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. --------------------------------------------------