12003TN02/15

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 15. Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0658 - 0664


15. POLITICA REGIONALE E COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI STRUTTURALI

1. 31994 R 1164: Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1), modificato da:

- 31999 R 1264: Regolamento (CE) n. 1264/1999 del Consiglio, del 21.6.1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 57),

- 31999 R 1265: Regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio, del 21.6.1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 62).

a) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5. Dalla data di adesione sino al 31 dicembre 2006 anche la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono ammessi al sostegno del Fondo.

6. Ai fini dell'applicazione del regolamento, PNL indica l'RNL dell'anno ai prezzi di mercato, come previsto dalla Commissione in applicazione del SEC 95 conformemente al regolamento (CE) n. 2223/96."

.

b) All'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1o gennaio 2000, il totale delle risorse disponibili da impegnare per Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda per il periodo 2000-2006 dovrebbe essere di 18 miliardi di euro, ai prezzi 1999."

c) All'articolo 4, dopo il quarto comma sono aggiunti i commi seguenti:

"Il totale delle risorse disponibili da impegnare per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia per il periodo dalla data di adesione al 2006 dovrebbe essere di 7,5905 miliardi di euro, ai prezzi 1999.

Per ogni anno di detto periodo gli stanziamenti d'impegno dovrebbero ammontare a:

- 2004: 2,6168 miliardi di euro

- 2005: 2,1517 miliardi di euro

- 2006: 2,8220 miliardi di euro."

.

d) All'articolo 11, paragrafo 3 si aggiunge il seguente comma:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia una spesa ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 è considerata ammissibile al contributo del Fondo solo se sostenuta successivamente al 1o gennaio 2004 e se sono state osservate tutte le condizioni del presente regolamento."

.

e) Dopo l'articolo 16 si aggiunge l'articolo seguente:

"Articolo 16 bis

Disposizioni specifiche a seguito dell'adesione all'Unione europea di un nuovo Stato membro beneficiario dell'aiuto di preadesione a titolo dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA)

1. Si considerano approvate dal regolamento della Commissione le iniziative che, alla data di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia hanno formato oggetto di decisioni della Commissione sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione [*] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73, modificato. e la cui attuazione non è stata completata entro detta data. Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 5, a dette iniziative si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle iniziative approvate a norma del presente regolamento.

2. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione è già stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applicano le disposizioni previste all'articolo 165 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [**] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.".

Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali non è stato ancora pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le norme e disposizioni di cui all'articolo 8.

3. In casi debitamente giustificati la Commissione può decidere, su richiesta dello Stato membro interessato e soltanto per le quote annue ancora da impegnare a titolo del bilancio generale, di modificare il contributo comunitario da concedere, tenuto conto dei criteri fissati all'articolo 7. La modifica del contributo comunitario non influisce tuttavia sulla parte dell'iniziativa già coperta da un prestito sottoscritto con la BEI, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo o altra istituzione finanziaria internazionale.

I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di un'iniziativa di cui al paragrafo 1 sono imputati ai primi impegni aperti effettuati in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del presente regolamento.

4. Le norme che disciplinano l'ammissibilità della spesa in conformità del regolamento (CE) n. 1267/1999 restano applicabili per le iniziative di cui al paragrafo 1, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta dello Stato membro interessato.

5. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può decidere di autorizzare deroghe specifiche alle norme che, in conformità del presente regolamento, si applicano alle iniziative di cui al paragrafo 1.

f) L'allegato I è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

Ripartizione indicativa delle risorse globali del Fondo di coesione tra gli Stati membri beneficiari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, terzo comma:

- Grecia: 16 %-18 % del totale

- Spagna: 61 %-63,5 % del totale

- Irlanda: 2 %-6 % del totale

- Portogallo: 16 %-18 % del totale

Ripartizione indicativa delle risorse globali del Fondo di coesione tra gli Stati membri beneficiari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, quinto comma:

- Repubblica ceca: 9,76%-12,28% del totale

- Estonia: 2,88%-4,39% del totale

- Cipro: 0,43%-0,84% del totale

- Lettonia: 5,07%-7,08% del totale

- Lituania: 6,15%-8,17% del totale

- Ungheria: 11,58%-14,61% del totale

- Malta: 0,16%-0,36% del totale

- Polonia: 45,65%-52,72% del totale

- Slovenia: 1,72%-2,73% del totale

- Slovacchia: 5,71%-7,72% del totale."

.

2. 31999 R 1260: Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), modificato da:

- 32001 R 1447: Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio, del 28.6.2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).

a) All'articolo 3, paragrafo 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia l'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello NUTS II il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in base alla parità del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari degli anni 1997-1998-1999 sia inferiore al 75 % della media comunitaria al momento della conclusione dei negoziati di adesione."

.

b) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo e secondo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma.

Tale elenco è valido per sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2000. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia tale elenco è valido dalla data di adesione sino al 31 dicembre 2006."

.

c) All'articolo 4, paragrafo 2, dopo la lettera c) è aggiunta la frase seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il massimale di popolazione per il sostegno a titolo dell'obiettivo 2 rappresenta il 31 % della popolazione di tutte le regioni NUTS II incluse nell'obiettivo 2 in ciascuno di questi paesi."

.

d) All'articolo 4, paragrafo 11, è aggiunto il seguente comma:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia l'elenco delle zone è valido dalla data di adesione sino al 31 dicembre 2006."

e) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le risorse disponibili, per impegni dei Fondi, per Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito espresse ai prezzi 1999, ammontano a 195 miliardi di euro per il periodo 2000-2006.

La ripartizione annuale di tali risorse figura nell'allegato I.

Per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia le risorse disponibili, per impegni dei Fondi, espresse ai prezzi 1999, ammontano a 14,1559 miliardi di euro per il periodo dalla data di adesione al 2006.

La ripartizione annuale di tali risorse figura nell'allegato II."

.

f) All'articolo 7, paragrafo 2, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"In deroga alle disposizioni del secondo, terzo e quarto comma, per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia la ripartizione delle risorse di bilancio fra gli obiettivi si effettua nel modo seguente:

- 93,49% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 1 (ossia un totale di 13,2343 miliardi di euro);

- 0,86% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 2 (ossia un totale di 0,1212 miliardi di euro);

- 0,79% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 3 (ossia un totale di 0,1116 miliardi di euro)."

.

g) All'articolo 7, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per l'obiettivo n. 3 la ripartizione per Stato membro è basata principalmente sulla popolazione ammissibile, sulla situazione dell'occupazione e sulla gravità di problemi quali l'emarginazione sociale (nella misura in cui siano disponibili dati per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia), il livello d'istruzione e di formazione e la presenza delle donne sul mercato del lavoro."

.

h) All'articolo 7, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, il 5,35 % degli stanziamenti d'impegno dei Fondi di cui al medesimo paragrafo, primo e secondo comma, è destinato al finanziamento delle iniziative comunitarie.

Lo 0,65 % degli stanziamenti d'impegno di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, è destinato al finanziamento di azioni innovative e dell'assistenza tecnica, quali definite agli articoli 22 e 23.

Per il periodo di cui al paragrafo 1, terzo comma, il 4,58% degli stanziamenti d'impegno dei Fondi di cui al medesimo paragrafo, terzo e quarto comma, è destinato al finanziamento delle iniziative Interreg e EQUAL. Le iniziative comunitarie Leader+ e URBAN non saranno attuate nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia durante il periodo in questione.

Lo 0,27% degli stanziamenti d'impegno di cui al paragrafo 1, terzo e quarto comma, è destinato al finanziamento dell'assistenza tecnica, quale definita all'articolo 23. Le azioni innovative di cui all'articolo 22 non saranno attuate nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia durante il periodo in questione."

.

i) All'articolo 11, paragrafo 2, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia di norma il livello delle spese di cui al primo e al secondo comma è pari almeno all'importo delle spese medie annue in termini reali raggiunto nel periodo di riferimento fissato in stretta collaborazione con la Commissione, ed è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettuano i finanziamenti, e tenendo però conto di talune situazioni economiche specifiche, quali le privatizzazioni, il livello straordinario dello sforzo pubblico a finalità strutturale o assimilabile dello Stato membro durante il precedente periodo di programmazione e le evoluzioni congiunturali nazionali."

.

j) All'articolo 14, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunta la frase seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il periodo di programmazione comincia alla data dell'adesione e copre il periodo dalla data di adesione al 31 dicembre 2006."

.

k) All'articolo 20, paragrafo 1, la frase di apertura è sostituita dalla seguente:

"Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 6, le iniziative comunitarie riguardano i settori seguenti:"

.

l) All'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

"Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 6, su iniziativa della Commissione e previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sugli orientamenti concernenti i vari tipi di azioni innovative, i Fondi possono finanziare, non oltre lo 0,40 % della loro dotazione annuale, azioni innovative a livello comunitario. Tali azioni comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze."

.

m) All'articolo 23, dopo la prima frase è inserito il testo seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il massimale per tali misure è fissato allo 0,27% della rispettiva dotazione annuale di ogni Fondo assegnata a tali dieci Stati membri."

.

n) All'articolo 32, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia l'acconto è pari al 16 % della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. Esso sarà ripartito su due esercizi di bilancio: 10% nel primo anno e 6% nell'anno seguente."

.

o) All'articolo 52, paragrafo 4 si aggiunge il seguente comma:

"In deroga alla data prevista all'articolo 30, paragrafo 2, una spesa effettivamente liquidata per la quale la Commissione abbia ricevuto dalla Repubblica ceca, dall'Estonia, da Cipro, dalla Lettonia, dalla Lituania, dall'Ungheria, da Malta, dalla Polonia, dalla Slovenia o dalla Slovacchia, prima della data di adesione, una domanda di intervento conforme al disposto del presente regolamento può essere considerata ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dal 1o gennaio 2004."

.

p) Nell'allegato, il termine "allegato" è sostituito dai termini "allegato I".

q) Si inserisce il seguente allegato:

"ALLEGATO II

FONDI STRUTTURALI

Ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il periodo dalla data di adesione al 2006 per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (di cui all'articolo 7, paragrafo 1)

(milioni di euro - prezzi 1999) |

2004 | 2005 | 2006 |

3453,5 | 4754,7 | 5947,6 |

"

3. 31999 D 0500: Decisione 1999/500/CE della Commissione, del 1o luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dello strumento finanziario di orientamento della pesca fuori dalle regioni dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 47).

a) All'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia gli importi indicativi si riferiscono al periodo dalla data di adesione sino al 2006."

.

b) All'allegato si aggiunge:

"Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dello strumento finanziario di orientamento della pesca fuori dalle regioni dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia per il periodo dalla data di adesione fino al 2006

(in milioni di euro (prezzi 1999)) |

Stato membro | Importi degli stanziamenti |

Repubblica ceca | — |

Estonia | — |

Cipro | 3,0 |

Lettonia | — |

Lituania | — |

Ungheria | — |

Malta | — |

Polonia | — |

Slovenia | — |

Slovacchia | — |

Totale | 3,0 |

"

4. 31999 D 0501: Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1o luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49).

a) All'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia gli importi indicativi si riferiscono al periodo dalla data di adesione sino al 2006."

.

b) All'allegato I si aggiunge:

"Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia per il periodo dalla data di adesione fino al 2006

(in milioni di euro (prezzi 1999)) |

Stato membro | Importi degli stanziamenti Regioni ammissibili all'obiettivo n. 1 |

Repubblica ceca | 1286,4 |

Estonia | 328,6 |

Cipro | — |

Lettonia | 554,2 |

Lituania | 792,1 |

Ungheria | 1765,4 |

Malta | 55,9 |

Polonia | 7320,7 |

Slovenia | 210,1 |

Slovacchia | 920,9 |

Totale | 13234,3 |

"

5. 31999 D 0502: Decisione 1999/502/CE della Commissione, del 1o luglio 1999, che stabilisce l'elenco delle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 53).

a) All'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia tale elenco è valido dalla data di adesione sino al 31 dicembre 2006."

.

b) All'allegato I si inserisce, prima delle voci relative alla Germania:

"Repubblica ceca (2)

Střední Čechy

Jihozápad

Severozápad

Severovýchod

Jihovýchod

Střední Morava

Moravskoslezsko"

e, tra le voci relative a Germania e Grecia:

"Estonia (2)

Eesti"

e, tra le voci relative a Italia e Austria:

"Lettonia (2)

Latvija

Lituanie (2)

Lietuva

Ungherie (2)

Közép-Magyarország

Közép-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Malta (2)

Malta"

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

"Polonie (2)

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie"

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

"Slovenia [2] Elenco valido dalla data di adesione sino al 31 dicembre 2006.

Slovenija

Slovacchie [2] Elenco valido dalla data di adesione sino al 31 dicembre 2006.

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko"

6. 31999 D 0503: Decisione 1999/503/CE della Commissione, del 1o luglio 1999, che stabilisce un massimale di popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 58).

a) All'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il periodo in questione decorre dalla data di adesione sino al 2006."

.

b) L'allegato è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO

Massimali di popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006

Stati membri | Massimali di popolazione (in migliaia di abitanti) |

Belgio | 1269 |

Repubblica ceca | 370 [*] |

Danimarca | 538 |

Germania | 10296 |

Estonia | — [*] |

Grecia | — |

Spagna | 8809 |

Francia | 18768 |

Irlanda | — |

Italia | 7402 |

Cipro | 213 [*] |

Lettonia | — [*] |

Lituania | — [*] |

Lussemburgo | 118 |

Ungheria | — [*] |

Malta | — [*] |

Paesi Bassi | 2333 |

Austria | 1995 |

Polonia | — [*] |

Portogallo | — |

Slovenia | — [*] |

Slovacchia | 192 [*] |

Finlandia | 1582 |

Svezia | 1223 |

Regno Unito | 13836 |

"

7. 31999 D 0504: Decisione 1999/504/CE della Commissione, del 1o luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 60).

a) All'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia gli importi indicativi si riferiscono al periodo dalla data di adesione sino al 2006."

.

b) All'allegato I si aggiunge:

"Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia per il periodo dalla data di adesione fino al 2006

(in milioni di euro (prezzi 1999)) |

Stato membro | Importi degli stanziamenti |

Repubblica ceca | 63,3 |

Estonia | — |

Cipro | 24,9 |

Lettonia | — |

Lituania | — |

Ungheria | — |

Malta | — |

Polonia | — |

Slovenia | — |

Slovacchia | 33,0 |

Totale | 121,2 |

"

8. 31999 D 0505: Decisione 1999/505/CE della Commissione, del 1o luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 3 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 63).

a) All'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia gli importi indicativi si riferiscono al periodo dalla data di adesione sino al 2006."

.

b) All'allegato si aggiunge:

"Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 3 dei Fondi strutturali per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia per il periodo dalla data di adesione fino al 2006

(in milioni di euro (prezzi 1999)) |

Stato membro | Importi degli stanziamenti |

Repubblica ceca | 52,2 |

Estonia | — |

Cipro | 19,5 |

Lettonia | — |

Lituania | — |

Ungheria | — |

Malta | — |

Polonia | — |

Slovenia | — |

Slovacchia | 39,9 |

Totale | 111,6 |

"

9. Decisione della Commissione, del 12 maggio 2000, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'iniziativa comunitaria EQUAL per il periodo dal 2000 al 2006 (C(2000) 1221).

a) All'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia gli importi indicativi si riferiscono al periodo dalla data di adesione sino al 2006."

.

b) All'allegato si aggiunge:

"Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'iniziativa comunitaria EQUAL per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia per il periodo dalla data di adesione fino al 2006

(in milioni di euro (prezzi 1999)) |

Stato membro | Importi degli stanziamenti |

Repubblica ceca | 28,4 |

Estonia | 3,6 |

Cipro | 1,6 |

Lettonia | 7,1 |

Lituania | 10,5 |

Ungheria | 26,8 |

Malta | 1,1 |

Polonia | 118,5 |

Slovenia | 5,7 |

Slovacchia | 19,7 |

Totale | 223,0 |

"

10. Decisione della Commissione, dell' 11 luglio 2000, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'iniziativa comunitaria Interreg per il periodo dal 2000 al 2006 (C(2000) 1223).

a) All'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia gli importi indicativi si riferiscono al periodo dalla data di adesione sino al 2006."

.

b) All'allegato si aggiunge:

"Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'iniziativa comunitaria Interreg per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia per il periodo dalla data di adesione fino al 2006

(in milioni di euro (prezzi 1999)) |

Stato membro | Importi degli stanziamenti |

Repubblica ceca | 60,9 |

Estonia | 9,4 |

Cipro | 3,8 |

Lettonia | 13,5 |

Lituania | 19,9 |

Ungheria | 60,9 |

Malta | 2,1 |

Polonia | 196,1 |

Slovenia | 21,0 |

Slovacchia | 36,8 |

Totale | 424,4 |

"

[*] Per il periodo dalla data di adesione fino al 2006.

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