Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 6. Agricoltura - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria - II. Normativa fitosanitaria
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0438 - 0444
II. NORMATIVA FITOSANITARIA 1. 31995 D 0514: Decisione 95/514/CE del Consiglio, del 29 novembre 1995, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da: - 31996 D 0217: Decisione 96/217/CE della Commissione, dell' 8.3.1996 (GU L 72 del 21.3.1996, pag. 37), - 31997 D 0033: Decisione 97/33/CE del Consiglio, del 17.12.1996 (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 31), - 31998 D 0162: Decisione 98/162/CE del Consiglio, del 16.2.1998 (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21), - 31998 D 0172: Decisione 98/172/CE della Commissione, del 17.2.1998 (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 29), - 32000 D 0326: Decisione 2000/326/CE del Consiglio, del 2.5.2000 (GU L 114 del 13.5.2000, pag. 30), - 32002 D 0276: Decisione 2002/276/CE della Commissione, del 12.4.2002 (GU L 96 del 13.4.2002, pag. 28). All'allegato, parte I, sono soppresse le voci per i seguenti paesi: Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia. 2. 31997 D 0005: Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al (GU L 2 del 4.1.1997, pag. 21). La decisione 97/5/CE è abrogata. 3. 31997 D 0788: Decisione 97/788/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39), modificata da: - 32002 D 0580: Decisione 2002/580/CE del Consiglio, del 18.6.2002 (GU L 184 del 13.7.2002, pag. 26). a) Nell'allegato sono soppresse le voci per i seguenti paesi: Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia. b) All'allegato, nota in calce 1, sono soppressi i seguenti termini: "CZ = Repubblica ceca", "HU = Ungheria", "PL = Polonia", "SI = Repubblica di Slovenia" e "SK = Repubblica slovacca". 4. 31998 D 0083: Decisione 98/83/CE della Commissione, dell' 8 gennaio 1998, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 41), modificata da: - 31999 D 0104: Decisione 1999/104/CE della Commissione, del 26.1.1999 (GU L 33 del 6.2.1999, pag. 27), - 32001 D 0440: Decisione 2001/440/CE della Commissione, del 29.5.2001 (GU L 155 del 12.6.2001, pag. 13). All'articolo 1, primo trattino sono soppresse le voci per i seguenti paesi: "Cipro" e "Malta". 5. 32000 L 0029: Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell' 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1), modificata da: - 32001 L 0033: Direttiva 2001/33/CE della Commissione, dell' 8.5.2001 (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42), - 32002 L 0028: Direttiva 2002/28/CE della Commissione, del 19.3.2002 (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 23), - 32002 L 0036: Direttiva 2002/36/CE della Commissione, del 29.4.2002 (GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16). - 32002 L 0089: Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28.11.2002 (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 45). a) All'allegato I, parte B, tabella a), dopo il punto 1 si inserisce: 1. | | "1.1.Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) | CY" | b) All'allegato I, parte B, tabella a), i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2.Globodera pallida (Stone) Behrens | FI, LV, SI, SK | 3.Leptinotarsa decemlineata Say | E (Ibiza e Minorca), IRL, CY, MT, P (Azzorre e Madeira), UK, S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), FI (i distretti di Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)" | c) All'allegato I, parte B, tabella b), il punto 1 è sostituito dal seguente: "1.Beet necrotic yellow vein virus | DK, F (Bretagna), FI, IRL, LT, P (Azzorre), S, UK (Irlanda del Nord)" | d) All'allegato II, parte A, sezione I, lettera a), il seguente punto è soppresso: "14.Eutetranychus orientalis Klein | Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi" | e) All'allegato II, parte A, sezione II, lettera a), dopo il punto 6 si inserisce: "6.1Eutetranychus orientalis Klein | Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi" | f) All'allegato II, parte B, tabella a), il punto 6. d) è sostituito dal seguente: "6. d)Ips sexdentatus Börner | Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco | IRL, CY, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man)" | g) All'allegato II, parte B, tabella b), il punto 2 è sostituito dal seguente: "2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. escluso Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl. | E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, e nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago (la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole Anglonormanne)" | h) All'allegato II, parte B, la tabella d) è sostituita dalla seguente: "d) Virus ed organismi patogeni virus-simili Specie | Oggetto della contaminazione | Zone protette | 1.Citrus tristeza virus (isolati europei) | Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli | EL, F (Corsica), I, MT, P | " i) All'allegato III, parte A, punto 12, nella colonna di destra sono soppressi i seguenti termini: "Cipro" e "Malta" j) All'allegato III, parte A, punto 14, nella colonna di destra sono soppressi i seguenti termini: "Estonia, Lettonia, Lituania", "Cipro" e "Malta" k) All'allegato III, la parte B è sostituita dalla seguente: "PARTE B VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE Descrizione | Zone protette | 1.Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 | E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, e nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago (la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria,Vienna), LV, LT, P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole Anglonormanne) | " l) All'allegato IV, parte A, sezione I, punto 34, secondo trattino sono soppressi i seguenti termini: "Estonia, Lettonia, Lituania" m) All'allegato IV, parte A, sezione I, punto 34, terzo trattino sono soppressi i seguenti termini: "Cipro" e "Malta" n) All'allegato IV, parte B, punto 6., colonna di destra, dopo "IRL" si inserisce: "CY" o) All'allegato IV, parte B, punto 12., colonna di destra, dopo "IRL" si inserisce: "CY" p) All'allegato IV, parte B, punto 14.5., colonna di destra, dopo "IRL" si inserisce: "CY" q) All'allegato IV, parte B, il punto 21 è sostituito dal seguente: "21.Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotiya Lindl., Malus Mill, Mesphilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. tranne Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi | Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato III B 1, constatazione ufficiale: a)che i vegetali sono originari delle zone protette di CZ (Moravia meridionale), E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, e nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago (la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole anglonormanne)oppureb)che i vegetali sono stati ottenuti, o sono stati conservati per almeno un anno, nel caso siano stati introdotti in una zona tampone, in un campo:aa)situato in una zona tampone delimitata ufficialmente e con un estensione di almeno 50 km2, ossia in una zona dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati,bb)ufficialmente approvato, prima dell'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto,cc)che, come le altre parti della zona tampone, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato esente da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. all'atto di:ispezioni ufficiali eseguite almeno due volte nel campo e nella zona circostante avente un raggio di almeno 250 m, una volta in luglio/agosto e una volta in settembre/ottobre,sopralluoghi ufficiali effettuati almeno una volta nel periodo da luglio ad ottobre nella zona circostante avente un raggio di almeno 1 km, in luoghi adeguati e in particolare dove sono presenti vegetali che possono fungere da indicatori,eprove ufficiali eseguite secondo metodi di laboratorio su campioni ufficialmente prelevati, dopo l'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, da vegetali che hanno presentato sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nel campo o in altre parti della zona tamponeedd)dal quale, come dalle altri parti della zona tampone, non sono state rimosse, senza preventiva indagine o approvazione ufficiale, piante-ospiti con sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.. | E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, e nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago (la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), LV, LT, P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole Anglonormanne)" | r) All'allegato IV, parte B, dopo il punto 21. si aggiunge: "21.1.Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi | Fermo restando il divieto applicabile ai vegetali di cui all'allegato III A 15, constatazione ufficiale che i vegetali: a)sono originari di una zona notoriamente indenne da Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);ovverob)sono stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite negli ultimi due cicli vegetativi completi;ovveroc)sono stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). | CY | 21.2.Frutti di Vitis L. | I frutti sono privi di foglie e constatazione ufficiale che i frutti: a)sono originari di una zona notoriamente indenne da Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);ovverob)sono stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite negli ultimi due cicli vegetativi completi;ovveroc)sono stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). | CY" | s) All'allegato V, parte A, sezione II, punto 1.9. si aggiunge: ", frutti di Vitis L." t) All'allegato V, parte B, sezione I, punto 7, lettera b), si sopprimono i seguenti termini: "Estonia, Lettonia, Lituania", "Cipro" e "Malta" u) All'allegato V, parte B, sezione II, dopo il punto 6. si aggiunge: "6.a) Frutti di Vitis L." . 6. 32001 L 0032: Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell' 8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38), modificata da: - 32002 L 0029: Direttiva 2002/29/CE della Commissione, del 19.3.2002 (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 26). a) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi: "Nel caso di cui alla lettera a), punto 3.1., la zona suddetta a Cipro è riconosciuta fino al 31 marzo 2006. Nel caso di cui alla lettera a), punto 6, la zona suddetta in Lettonia, Slovenia e Slovacchia è riconosciuta fino al 31 marzo 2006. Nel caso di cui alla lettera a), punto 11, la zona suddetta a Cipro è riconosciuta fino al 31 marzo 2006. Nel caso di cui alla lettera a), punto 13, la zona suddetta a Cipro e Malta è riconosciuta fino al 31 marzo 2006. Nel caso di cui alla lettera b), punto 2, la zona suddetta in Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia è riconosciuta fino al 31 marzo 2006. Nel caso di cui alla lettera d), punto 1, la zona suddetta in Lituania è riconosciuta fino al 31 marzo 2006. Nel caso di cui alla lettera d), punto 3, la zona suddetta a Malta è riconosciuta fino al 31 marzo 2006." b) All'allegato, tabella, lettera a), dopo il punto 3 si aggiunge il seguente punto 3.1: "3.1.Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) | Cipro" | c) All'allegato, tabella, lettera a), il punto 6 è sostituito dal seguente: "6.Globodera pallida (Stone) Behrens | Lettonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia" | d) All'allegato, tabella, lettera a), il punto 11 è sostituito dal seguente: "11.Ips sexdentatus Boerner | Irlanda, Cipro, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)" | e) All'allegato, tabella, lettera a), il punto 13 è sostituito dal seguente: "13.Leptinotarsa decemlineata Say | Spagna (Ibiza e Minorca), Irlanda, Cipro, Malta, Portogallo (Azzorre e Madera), Finlandia (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Svezia (contee di Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar e Skåne), Regno Unito" | f) All'allegato, tabella, lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente: "2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, e nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago (la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonia, Lituania, Austria (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Isole anglonormanne)" | g) All'allegato, tabella, lettera d), il punto 1 è sostituito dal seguente: "1.Beet necrotic yellow vein virus | Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Lituania, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Svezia, Regno Unito (Irlanda del Nord)" | h) All'allegato, tabella, lettera d), il punto 3 è sostituito dal seguente: "3.Citrus tristeza virus (varietà europee) | Grecia, Francia (Corsica), Italia, Malta, Portogallo" | 7. 32001 D 0575: Decisione 2001/575/CE della Commissione, del 13 luglio 2001, che riconosce la Slovacchia e la Slovenia indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 22). La decisione 2001/575/CE è abrogata. 8. 32002 D 0674: Decisione 2002/674/CE della Commissione, del 22 agosto 2002, che riconosce la Slovacchia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (GU L 228 del 24.8.2002, pag. 33). La decisione 2002/674/CE è abrogata. --------------------------------------------------