12003TN02/05

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 5. Politica della concorrenza

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0344 - 0346


5. POLITICA DELLA CONCORRENZA

1. 31968 R 1017: Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1), modificato da:

- 11972 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

All'articolo 30, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia o alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. Tuttavia, il presente comma non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

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2. 31986 R 4056: Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4), modificato da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

L'articolo 26 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 26 bis

Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia o alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

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3. 31993 R 1617: Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU L 155 del 26.6.1993, pag. 18), modificato da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

- 31996 R 1523: Regolamento (CE) n. 1523/96 della Commissione, del 24.7.1996 (GU L 190 del 31.7.1996, pag. 11),

- 31999 R 1083: Regolamento (CE) n. 1083/1999 della Commissione, del 26.5.1999 (GU L 131 del 27.5.1999, pag. 27),

- 32001 R 1324: Regolamento (CE) n. 1324/2001 della Commissione, del 29.6.2001 (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 56),

- 32002 R 1105: Regolamento (CE) n. 1105/2002 della Commissione, del 25.6.2002 (GU L 167 del 26.6.2002, pag. 6).

L'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 6 bis

Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia o alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

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4. 31996 R 0240: Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 31 del 9.2.1996, pag. 2).

All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento."

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5. 31998 R 0447: Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, del 1o marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1).

a) All'articolo 2, paragrafo 2, "23" è sostituito da "33".

b) All'articolo 13, paragrafo 4, "29" è sostituito da "39".

c) All'articolo 19, paragrafo 4, "29" è sostituito da "39".

d) All'allegato, lettera E, quinto capoverso, "23" è sostituito da "33".

6. 31999 R 0659: Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

All'articolo 1, paragrafo 4, il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia e l'allegato IV, punto 3, e l'appendice di detto allegato, dell'atto di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Slovenia e Slovacchia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;"

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7. 31999 R 2790: Regolamento (CE) n. 2790/99 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21).

Dopo l'articolo 12 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 12 bis

Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento."

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8. 32000 R 2658: Regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, concernente l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di specializzazione (GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3).

Dopo l'articolo 8 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 8 bis

Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento."

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9. 32000 R 2659: Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, concernente l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7).

Dopo l'articolo 8 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 8 bis

Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento."

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10. 32000 R 0823: Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24).

All'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento."

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11. 32002 R 1400: Regolamento (CE) No 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30).

All'articolo 10, l'attuale paragrafo diventa paragrafo 1 e si aggiunge il seguente paragrafo:

"2. Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, non si applica agli accordi in vigore alla data di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, se, entro sei mesi dalla data di adesione, sono modificati e soddisfano pertanto le condizioni di cui al presente regolamento."

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