Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Protocollo n. 10 su Cipro
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0955 - 0955
Protocollo n. 10 su Cipro LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RIBADENDO il loro impegno a raggiungere una soluzione globale della questione di Cipro, coerente con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché il loro fermo sostegno agli sforzi compiuti a tal fine dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, CONSIDERANDO che tale soluzione globale della questione di Cipro non è stata ancora raggiunta, CONSIDERANDO che è pertanto necessario prevedere la sospensione dell'applicazione dell'acquis nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, CONSIDERANDO che, qualora si pervenga ad una soluzione della questione di Cipro tale sospensione sarà revocata, CONSIDERANDO che l'Unione europea è pronta a prendere in considerazione i termini di una siffatta soluzione conformemente ai principi che sono alla base dell'Unione europea, CONSIDERANDO che è necessario prevedere a quali condizioni le pertinenti disposizioni di diritto comunitario si applicheranno alla linea tra le summenzionate zone, da un lato e entrambe le zone in cui il Governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e la zona orientale di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro, DESIDERANDO che l'adesione di Cipro all'Unione europea sia proficua per tutti i cittadini ciprioti e promuova la pace e la riconciliazione civili, CONSIDERANDO pertanto che nulla nel presente protocollo osta all'adozione di misure finalizzate a tale scopo, CONSIDERANDO che siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis alle condizioni stabilite nel trattato di adesione in nessuna altra parte della Repubblica di Cipro, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. L'applicazione dell'acquis è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, decide in merito alla revoca della sospensione di cui al paragrafo 1. Articolo 2 1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali le disposizioni di diritto comunitario si applicano alla linea che separa le zone di cui all'articolo 1 e le zone sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. 2. I confini tra la zona orientale di sovranità e le zone di cui all'articolo 1 sono considerati parte delle frontiere esterne delle zone di sovranità ai fini della parte IV dell'allegato del protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro per tutta la durata della sospensione dell'applicazione dell'acquis ai sensi dell'articolo 1. Articolo 3 1. Nulla nel presente protocollo osta all'adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico delle zone di cui all'articolo 1. 2. Siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis alle condizioni stabilite nel trattato di adesione in qualsiasi altra parte della Repubblica di Cipro. Articolo 4 Qualora sia trovata una soluzione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, decide in merito agli adeguamenti dei termini relativi all'adesione di Cipro all'Unione europea riguardo la comunità turco-cipriota. --------------------------------------------------