12002M032

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo VI: Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Articolo 32 - Articolo K.4 - Trattato UE (Maastricht 1992) -

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0023 - 0023
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0164 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0062


Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)

Titolo VI: Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

Articolo 32

Articolo K.4 - Trattato UE (Maastricht 1992)

Articolo 32

Il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti di cui agli articoli 30 e 31 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo.