12002M025

rattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo 25

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0019 - 0019
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0161 - versione consolidata


rattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)

Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune

Articolo 25

Articolo 25

Fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione.

Nel quadro del presente titolo il comitato, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi.

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione, fatto salvo l'articolo 47.