12002M014

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo 14 - Articol J.4 - Trattato UE (Maastricht 1992) -

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0015 - 0015
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0156 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0059


Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)

Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune

Articolo 14

Articol J.4 - Trattato UE (Maastricht 1992)

Articolo 14

1. Il Consiglio adotta azioni comuni. Le azioni comuni affrontano specifiche situazioni in cui si ritiene necessario un intervento operativo dell'Unione. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.

2. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di un'azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. L'azione comune resta valida sinché il Consiglio non abbia deliberato.

3. Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.

4. Il Consiglio può chiedere alla Commissione di sottoporgli qualsiasi proposta appropriata relativa alla politica estera e di sicurezza comune per assicurare l'attuazione di un'azione comune.

5. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di un'azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.

6. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali dell'azione comune. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.

7. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.