12002M002

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo I: Disposizioni comuni - Articolo 2 - Articolo B - Trattato UE (Maastricht 1992) -

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0010 - 0011
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0152 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0004


Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)

Titolo I: Disposizioni comuni

Articolo 2

Articolo B - Trattato UE (Maastricht 1992)

Articolo 2

L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:

- promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità dalle disposizioni del presente trattato,

- affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo 17,

- rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione,

- conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima,

- mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.

Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.