12002E262

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 3: Il Comitato economico e sociale - Articolo 262 - Articolo 198 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 198 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0137 - 0137
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0284 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0069 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

Titolo I: Disposizioni istituzionali

Capo 3: Il Comitato economico e sociale

Articolo 262

Articolo 198 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 198 - Trattato CEE

Articolo 262

Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.

Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

Il Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo.