Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 3: Ia Commissione - Articolo 214 - Articolo 158 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 158 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0121 - 0121
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0268 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0059 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte quinta: Le istituzioni della Comunità Titolo I: Disposizioni istituzionali Capo 1: Le istituzioni Sezione 3: Ia Commissione Articolo 214 Articolo 158 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 158 - Trattato CEE Articolo 214 1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 201. Il loro mandato è rinnovabile. 2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.