12002E214

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 3: Ia Commissione - Articolo 214 - Articolo 158 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 158 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0121 - 0121
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0268 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0059 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

Titolo I: Disposizioni istituzionali

Capo 1: Le istituzioni

Sezione 3: Ia Commissione

Articolo 214

Articolo 158 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 158 - Trattato CEE

Articolo 214

1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 201.

Il loro mandato è rinnovabile.

2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.