12002E166

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XVIII: Ricerca e sviluppo tecnologico - Articolo 166 - Articolo 130 I - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0106 - 0106
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0252 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0051 - versione consolidata


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo XVIII: Ricerca e sviluppo tecnologico

Articolo 166

Articolo 130 I - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 166

1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni della Comunità.

Il programma quadro:

- fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall'articolo 164 e le relative priorità,

- indica le grandi linee di dette azioni,

- stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.

2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.

3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici.