12002E151

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XII: Cultura - Articolo 151 - Articolo 128 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 128 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0099 - 0100
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0245 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0047 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo XII: Cultura

Articolo 151

Articolo 128 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 128 - Trattato CEE

Articolo 151

1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,

- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,

- scambi culturali non commerciali,

- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251,

- deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni.