12002E147

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XI: Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù - Capo 2: Il Fondo sociale europeo - Articolo 147 - Articolo 124 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 124 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0097 - 0097
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0244 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0046 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo XI: Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù

Capo 2: Il Fondo sociale europeo

Articolo 147

Articolo 124 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 124 - Trattato CEE

Articolo 147

L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.

In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.