Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XI: Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù - Capo 1: Disposizioni sociali - Articolo 141 - Articolo 119 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 119 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0096 - 0096
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0242 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0045 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte terza: Politiche della Comunità Titolo XI: Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù Capo 1: Disposizioni sociali Articolo 141 Articolo 119 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 119 - Trattato CEE Articolo 141 1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura; b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro. 3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.