Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo VII: Politica economica e monetaria - Capo 4: Disposizioni transitorie - Articolo 123 - Articolo 109 L - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0087 - 0088
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0233 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0043 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte terza: Politiche della Comunità Titolo VII: Politica economica e monetaria Capo 4: Disposizioni transitorie Articolo 123 Articolo 109 L - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 123 1. Non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente all'articolo 121, paragrafo 3, o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1o luglio 1998: - il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 6, - i governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui all'articolo 50 dello statuto del SEBC, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, dello statuto del SEBC, ma in nessun caso può essere inferiore a quattro. Non appena è stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase. 2. Non appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative modalità sono definite nello statuto dell'IME. 3. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 107, paragrafo 3, del presente trattato, il consiglio generale della BCE di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE. 4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di detti Stati membri su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri. Si applica l'articolo 122, paragrafo 5, seconda frase. 5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ecu subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ecu come moneta unica nello Stato membro interessato.