Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni - Capo 3: Ravvicinamento delle legislazioni - Articolo 94 - Articolo 100 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 100 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0069 - 0069
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0213 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0032 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte terza: Politiche della Comunità Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni Capo 3: Ravvicinamento delle legislazioni Articolo 94 Articolo 100 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 100 - Trattato CEE Articolo 94 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.