Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali - Capo 2: Il diritto di stabilimento - Articolo 47 - Articolo 57 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 57 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0054 - 0054
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0196 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0023 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte terza: Politiche della Comunità Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali Capo 2: Il diritto di stabilimento Articolo 47 Articolo 57 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 57 - Trattato CEE Articolo 47 1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli. 2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.