12002E030

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo I: Libera circolazione delle merci - Capo 2: Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri - Articolo 30 - Articolo 36 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 36 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0047 - 0047
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0189 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0016 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo I: Libera circolazione delle merci

Capo 2: Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri

Articolo 30

Articolo 36 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 36 - Trattato CEE

Articolo 30

Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.