Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Titolo VIII: Disposizioni finali - Articolo 46 - Articolo L - Trattato UE (Maastricht 1992)
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0170 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0063
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) Articolo 46 Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alla competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato: a) disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; b) disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'articolo 35; c) disposizioni del titolo VII, alle condizioni previste dall'articolo 11 del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 40 del presente trattato; d) articolo 6, paragrafo 2 per quanto riguarda l'attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del presente trattato; e) articoli da 46 a 53.