11997M044

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Titolo VII: Disposizioni su una cooperazione rafforzata - Articolo 44

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0169 - versione consolidata


Trattato sull'Unione europea (versione consolidata)

Articolo 44

1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione della cooperazione di cui all'articolo 43 si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia, benché tutti i membri del Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati.

2. Le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.