Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo 17 - Articolo J.7 - Trattato UE (Maastricht 1992)
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0157 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0060
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) Articolo 17 1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, a norma del secondo comma, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali. L'Unione dell'Europa occidentale (UEO) è parte integrante dello sviluppo dell'Unione alla quale conferisce l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in particolare nel quadro del paragrafo 2. Essa aiuta l'Unione nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune, come previsto nel presente articolo. L'Unione promuove di conseguenza più stretti rapporti istituzionali con l'UEO, in vista di un'eventuale integrazione di quest'ultima nell'Unione qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali. La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto. La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti. 2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace. 3. L'Unione si avvarrà dell'UEO per elaborare ed attuare decisioni ed azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La competenza del Consiglio europeo a definire orientamenti a norma dell'articolo 13 si estende altresì all'UEO per le questioni per le quali l'Unione ricorre a quest'ultima. Quando l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione di decisioni dell'Unione concernenti i compiti di cui al paragrafo 2, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il Consiglio, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalità pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che contribuiscono a tali compiti di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente paragrafo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, terzo comma. 4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli. 5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in conformità all'articolo 48.