11997M011

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo 11 - Articolo J.1 - Trattato UE (Maastricht 1992)

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0155 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0058


Trattato sull'Unione europea (versione consolidata)

Articolo 11

1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:

- difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

- rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme;

- mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;

- promozione della cooperazione internazionale;

- sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.