11997E298

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte sesta: Disposizioni generali e finali - Articolo 298 - Articolo 225 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 225 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0296 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0076 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la ComunitĂ  europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 298

Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 296 e 297 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente trattato.

In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 296 e 297. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.