Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte sesta: Disposizioni generali e finali - Articolo 288 - Articolo 215 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 215 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0294 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0075 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 288 La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.