Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo II: Disposizioni finanziarie - Articolo 279 - Articolo 209 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 209 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0292 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0074 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 279 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti: a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio ed al rendimento ed alla verifica dei conti; b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria; c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.