11997E189

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Articolo 189 - Articolo 137 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 137 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0260 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0055 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 189

Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.

Il numero dei Membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecento.