11997E177

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XX: Cooperazione allo sviluppo - Articolo 177 - Articolo 130 U - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0256 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0053 - versione consolidata


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 177

1. La politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo, che integra quelle svolte dagli Stati membri, favorisce:

- lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati;

- l'inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale;

- la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo.

2. La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

3. La Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.