Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XV: Reti traneuropee - Articolo 154 - Articolo 129 B - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0248 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0048 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 154 1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 14 e 158 e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. 2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione della Comunità mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.