11997E138

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XI: Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù - Capo 1: Disposizioni sociali - Articolo 138 - Articolo 118 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0241 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0045 - versione consolidata


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 138

1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.

2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria.

3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.

4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 139. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.