11997E071

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo V: Trasporti - Articolo 71 - Articolo 75 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 75 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0205 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0027 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 71

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 70 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, stabilisce:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri,

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro,

c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti,

d) ogni altra utile disposizione.

2. In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune.