11997E064

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo IV: Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone - Articolo 64

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0203 - versione consolidata


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 64

Articolo 64 (articolo 73 L)

1. Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

2. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi e fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata non superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri interessati.