Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte prima: Principi - Articolo 3 - Articolo 3 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 3 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0181 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0008 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 3 1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato: a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente; b) una politica commerciale comune; c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV; e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca; f) una politica comune nel settore dei trasporti; g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno; h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune; i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione; j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo; k) il rafforzamento della coesione economica e sociale; l) una politica nel settore dell'ambiente; m) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria; n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico; o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee; p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute; q) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri; r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo; s) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale; t) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori; u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo. 2. L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.