11997D009

Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Parte seconda - Semplificazione - Articolo 9

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0076


Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Parte seconda - Semplificazione - Articolo 9

1. Senza pregiudizio dei paragrafi successivi, che mirano a conservare gli elementi essenziali delle loro disposizioni, la convenzione del 25 marzo 1957 relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee, e il trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee sono abrogati, ad eccezione del protocollo di cui al paragrafo 5.

2. Le competenze conferite al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti dal trattato che istituisce la Comunità europea, dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono esercitate da istituzioni uniche, alle condizioni rispettivamente previste dai suddetti trattati e dal presente articolo.

Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono esercitate da un comitato unico, alle condizioni rispettivamente previste dai suddetti trattati. A tale comitato si applicano le disposizioni degli articoli 193 e 197 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3. I funzionari e altri agenti delle Comunità europee fanno parte dell'amministrazione unica di tali Comunità e ad essi si applicano le disposizioni adottate a norma dell'articolo 212 del trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Le Comunità europee godono sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite nel protocollo di cui al paragrafo 5. Lo stesso vale per la Banca centrale europea, per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli investimenti.

5. Nel protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, è inserito un articolo 23, quale era previsto dal protocollo che modifica il suddetto protocollo; tale articolo è così redatto:

«Articolo 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.»

6. Le entrate e le spese della Comunità europea, le spese d'amministrazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunità europee, alle condizioni rispettivamente previste dai trattati che istituiscono le tre Comunità.

7. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunità europea, dell'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dell'articolo 1, secondo comma del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie al fine di risolvere taluni problemi specifici del Granducato del Lussemburgo e che derivano dalla creazione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità europee.