11994NN01/12

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO I - Elenco di cui all' articolo 29 dell' atto di adesione - XII. ENERGIA

Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0234


XII. ENERGIA

1. 358 X 1101P0534: Consiglio CEEA: Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (GU n. 27 del 6.12.1958, pag. 534/58), modificato da:

- 373 D 0045: Decisione 73/45/Euratom del Consiglio, dell'8 marzo 1973, che modifica lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 20),

- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) All'articolo V, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il capitale dell'Agenzia ammonta a 4 416 000 unità di conto europee.

2. Il capitale è ripartito nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

»

b) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo X sono sostituiti dai seguenti:

«1. É istituito un Comitato consultivo dell'Agenzia composto di cinquantadue membri.

2. I seggi sono ripartiti per nazionalità fra gli Stati membri nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

».

2. 372 D 0443: Decisione 72/443/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972, relativa all'allineamento dei prezzi delle vendite di carbone nel mercato comune (GU n. L 297 del 30.12.1972, pag. 45), modificata da:

- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- 386 S 2526: Decisione 2526/86/CECA della Commissione, del 31 luglio 1986 (GU n. L 222 dell'8.8.1986, pag. 8).

All'articolo 3, dopo la lettera k) si aggiunge quanto segue:

«l) Austria;

m) Finlandia;

n) Norvegia;

o) Svezia.».

3. 377 D 0190: Decisione 77/190/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1977, relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 34), modificata da:

- 379 D 0607: Decisione 79/607/CEE della Commissione, del 30 maggio 1979 (GU n. L 170 del 9.7.1979, pag. 1),

- 380 D 0983: Decisione 80/983/CEE della Commissione, del 4 settembre 1980 (GU n. L 281 del 25.10.1980, pag. 26),

- 381 D 0883: Decisione 81/883/CEE della Commissione, del 14 ottobre 1981 (GU n. L 324 del 12.11.1981, pag. 19),

- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) Nella tabella dell'APPENDICE A, «DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI», si aggiunge quanto segue:

«

>SPAZIO PER TABELLA>

»

;

b) Nella tabella dell'APPENDICE B, «SPECIFICAZIONI DEI CARBURANTI», è aggiunto quanto segue:

«

>SPAZIO PER TABELLA>

»

;

c) Nella tabella dell'APPENDICE C, «SPECIFICAZIONI DEI COMBUSTIBILI», si aggiunge quanto segue:

«

>SPAZIO PER TABELLA>

».

4. 390 L 0377: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU n. L 185 del 17.7.1990, pag. 16), modificata da:

- 393 L 0087: Direttiva 93/87/CEE della Commissione, del 22 ottobre 1993 (GU n. L 277 del 10.11.1993, pag. 32).

a) Nell'allegato I, paragrafo 11, si inserisce quanto segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Nell'allegato II, punto I, n. 2, si inserisce quanto segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

5. 390 L 0547: Direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 30).

Nell'allegato si inserisce quanto segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

6. 391 L 0296: Direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (GU n. L 147 del 12.6.1991, pag. 37).

Nell'allegato si inserisce quanto segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. 392 D 0167: Decisione 92/167/CEE della Commissione, del 4 marzo 1992, riguardante l'istituzione di un comitato d'esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti (GU n. L 74 del 20.3.1992, pag. 43).

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Composizione

1. Il Comitato è composto di ventuno membri ossia:

- sedici rappresentanti delle reti ad alta tensione che operano nella Comunità (un rappresentante per Stato membro),

- tre esperti indipendenti la cui esperienza professionale e la cui competenza in materia di transito di elettricità nella Comunità siano ampiamente riconosciute,

- un rappresentante di Eurelectric,

- un rappresentante della Commissione.

2. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, i sedici rappresentanti delle reti e il rappresentante di Eurelectric sono nominati, previa consultazione degli ambienti interessati, in base ad un elenco comprendente almeno due nominativi per ogni posto.».