ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO I - Elenco di cui all' articolo 29 dell' atto di adesione - VIII. AMBIENTE - D. SOSTANZE CHIMICHE, RISCHI INDUSTRIALI E BIOTECNOLOGIA
Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0174
D. SOSTANZE CHIMICHE, RISCHI INDUSTRIALI E BIOTECNOLOGIA 1. 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo da: - 393 L 0101: Direttiva 93/101/CE della Commissione, dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1). All'articolo 21, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64». 2. 378 D 0618: Decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978, relativa all'istituzione di un Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'eco tossicità dei composti chimici (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 17), modificata da: - 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 380 D 1084: Decisione 80/1084/CEE della Commissione (GU n. L 316 del 25.11.1980, pag. 21), - 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 388 D 0241: Decisione 88/241/CEE della Commissione (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 29). All'articolo 3, «24» è sostituito da «32» e «12» è sostituito da «16». 3. 382 L 0501: Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (GU n. L 230 del 5.8.1982, pag. 1), modificata da: - 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 387 L 0216: Direttiva 87/216/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987 (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 36), - 388 L 0610: Direttiva 88/610/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988 (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 14), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 16, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64». 4. 391 D 0596: Decisione 91/596/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1991, concernente il modello per la sintesi delle notifiche di cui all'articolo 9 della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 322 del 23.11.1991, pag. 1). Nell'allegato, rubrica «INFORMAZIONI ATTINENTI ALL'ALLEGATO II della direttiva 90/220/CEE», Parte A, paragrafo 3, lettera b), punto i), si aggiunge quanto segue: «Boreale [ ] Artico [ ]».