ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO I - Elenco di cui all' articolo 29 dell' atto di adesione - V. AGRICOLTURA - A. DISPOSIZIONI GENERALI - I. Rete d' informazione contabile agricola
Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0117
V. AGRICOLTURA A. DISPOSIZIONI GENERALI I. Rete d'informazione contabile agricola 365 R 0079: Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (GU n. 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo da: - 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23). All'articolo 4 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il numero massimo di aziende contabili è di 80 000 per la Comunità. Alla data del 1° marzo 1986, il numero di aziende contabili è di: - 12 000 per la Spagna; tale cifra è gradualmente aumentata nel corso dei cinque anni successivi fino a raggiungere la cifra di 15 000; - 1 800 per il Portogallo; tale cifra è gradualmente aumentata nel corso dei cinque anni successivi fino a raggiungere la cifra di 3 000. Alla data del 1° marzo 1995, il numero di aziende contabili è di: - 2 000 per l'Austria; - 1 100 per la Finlandia; - 1 000 per la Norvegia; - 600 per la Svezia; tale cifra è aumentata nel corso dei tre anni successivi fino a raggiungere la cifra di 1 000.» All'articolo 5, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase: «L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia istituiscono tale comitato entro 6 mesi a decorrere dalla loro adesione.».