ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO I - Elenco di cui all' articolo 29 dell' atto di adesione - IV. POLITICA SOCIALE - A. SICUREZZA SOCIALE (2.)
Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0087
2. 372 R 0574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE), n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 74 del 27.3.1972, pag. 1), modificato e aggiornato da: - 383 R 2001: Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6), e successivamente modificato da: - 385 R 1660: Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1), - 385 R 1661: Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7), - 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 386 R 0513: Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986 (GU n. L 51 del 28.2.1986, pag. 44), - 386 R 3811: Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5), - 389 R 1305: Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1), - 389 R 2332: Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1), - 389 R 3427: Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1), - 391 R 2195: Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2), - 392 R 1248: Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 7), - 392 R 1249: Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 28), - 393 R 1945: Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1). a) L'allegato 1 è modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce: «K. NORVEGIA 1. Sosial- og helsedepartementet (Ministero della sanità e degli affari sociali), Oslo. 2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (Ministero dell'amministrazione locale e del lavoro), Oslo. 3. Barne- og familiedepartementet (Ministero dell'infanzia e della famiglia), Oslo. L. AUSTRIA 1. Bundesminister fuer Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien. 2. Bundesminister fuer Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia), Wien.»; ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «N. FINLANDIA Sosiaali- ja terveysministerioe - Social- och haelsovaardsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki. O. SVEZIA Regeringen (Socialdepartementet) (il Governo (Ministero della sanità e degli affari sociali)), Stockholm.»; iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»; b) L'allegato 2 è modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «K. NORVEGIA 1. Prestazioni di disoccupazione: Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer paa bostedet eller oppholdsstedet (Direzione del lavoro, Oslo, Uffici regionali del lavoro e Uffici locali del lavoro nel luogo di residenza o di dimora). 2. Tutte le altre prestazioni di cui alla legge norvegese sulla previdenza sociale: Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontor paa bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, Uffici regionali di assicurazione e Uffici locali di assicurazione del luogo di residenza o di dimora). 3. Assegni familiari: Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontor paa bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, e Uffici locali di assicurazione nel luogo di residenza o di dimora). 4. Regime pensionistico per i naviganti: Pensjonstrygden for sjoemenn (Assicurazione pensioni per i naviganti), Oslo. L. AUSTRIA La competenza delle istituzioni austriache è regolata dalle disposizioni della legislazione austriaca, a meno che non sia diversamente indicato in appresso. 1. Assicurazione malattia: a) se l'interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro ed una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) è competente per un'assicurazione e se, in virtù della legislazione austriaca, non è possibile decidere la competenza locale, detta competenza è stabilita come segue: - la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima attività lavorativa in Austria, ovvero - la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima residenza in Austria, ovvero - se non vi è mai stata un'attività lavorativa per cui una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) fosse competente o se non vi è mai stata una residenza in Austria, la Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien; b) per l'applicazione della parte III, capitolo 1, sezione 5 del regolamento in connessione con l'articolo 95 del regolamento di applicazione, per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate a persone aventi diritto a pensione ai sensi della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG): Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi è effettuato sulla base dei contributi per l'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale. 2. Assicurazione pensioni: all'atto di stabilire qual è l'istituzione responsabile del pagamento di una prestazione, si tiene conto esclusivamente dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione austriaca. 3. Assicurazione disoccupazione: a) per la notifica della condizione di disoccupato: l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata; b) per il rilascio dei moduli nn. E301, E302 e E303: l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di lavoro della persona interessata. 4. Prestazioni familiari: a) prestazioni familiari, ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità): il Finanzamt (Intendenza di finanza); b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità): l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.»; ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «N. FINLANDIA 1. Malattia e maternità: a) prestazioni in denaro: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero la cassa occupazione per la quale la persona interessata è assicurata; b) Prestazioni in natura i) Rimborsi previsti dall'assicurazione malattia Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero la cassa occupazione per la quale la persona interessata è assicurata; ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri: le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime. 2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni): a) pensioni nazionali: Kansanelaekelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, oppure b) pensioni da lavoro: l'istituto delle pensioni da lavoro che concede e versa le pensioni. 3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali: l'istituzione responsabile per l'assicurazione contro gli infortuni della persona interessata. 4. Assegni in caso di morte: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, ovvero l'istituzione che concede e versa le prestazioni, in caso di assicurazione contro gli infortuni. 5. Disoccupazione: a) regime di base: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki: ovvero b) egime complementare: la competente cassa disoccupazione. 6. Prestazioni familiari: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.» O. SVEZIA 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione: a) in generale: l'ufficio di previdenza sociale presso cui è assicurata la persona interessata; b) per i naviganti non residenti in Svezia: Goeteborgs allmaenna foersaekringskassa, sjoefartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Goeteborg, sezione naviganti); c) per l'applicazione degli articoli da 35 a 59 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia: Stockholms laens allmaenna foersaekringskassa, utlandsavdelningen (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero); d) per l'applicazione degli articoli da 60 a 77 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia, ad eccezione dei naviganti: - l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui è avvenuto l'infortunio sul lavoro o si è manifestata la malattia professionale, ovvero - Stockholms laens allmaenna foersaekringskassa utlandsavdelningen, (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero). 2. Per le prestazioni di disoccupazione: Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).»; iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»; c) L'allegato 3 è modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «K. NORVEGIA De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer pâ bostedet eller oppholdsstedet (Uffici locali del lavoro e delle assicurazioni nel luogo di residenza o di dimora). L. AUSTRIA 1. Assicurazione malattia: a) in tutti i casi, tranne che per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione, per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento: Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di assicurazione contro le malattie) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata; b) per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento: l'istituzione competente. 2. Assicurazione pensioni: a) se l'interessato è stato soggetto alla legislazione austriaca ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione: l'istituzione competente; b) in tutti gli altri casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione: Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Istituto dell'assicurazione pensioni per i lavoratori subordinati), Wien; c) per l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione: Hauptverband der OEsterreichischen Sozialversicherungstraeger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. 3. Assicurazione infortuni: a) prestazioni in natura: - la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata; - ovvero la Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien può concedere le prestazioni; b) prestazioni in denaro: i) in tutti i casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien; ii) per l'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione: Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. 4. Assicurazione disoccupazione: Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato. 5. Prestazioni familiari: a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità): il Finanzamt (Intendenza di finanza) competente per il luogo di residenza o di dimora del beneficiario; b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità): l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.»; ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «N. FINLANDIA 1. Malattia e maternità: a) prestazioni in denaro: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero b) prestazioni in natura: i) rimborsi previsti dall'assicurazione malattia: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri: le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime. 2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni): a) pensioni nazionali: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, ovvero b) pensioni da lavoro: Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. 3. Assegni in caso di morte: assegno generale in caso di morte: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki. 4. Disoccupazione: a) regime di base: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki; b) regime complementare: i) nel caso dell'articolo 69: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki; ii) negli altri casi: la competente cassa di occupazione presso la quale la persona interessata è assicurata. 5. Prestazioni familiari: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki. O. SVEZIA 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione: l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza o di dimora. 2. Per le prestazioni di disoccupazione: l'ufficio di collocamento locale del luogo di residenza o di dimora.»; iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»; d) l'allegato 4 è modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «K. NORVEGIA 1. Prestazioni di disoccupazione: Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo. 2. In tutti gli altri casi: Rikstrydevertet (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo. L. AUSTRIA 1. Assicurazione malattia, infortuni e pensione: Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. 2. Assicurazione disoccupazione: a) in relazione alla Germania: Landesarbeitsamt Salzburg (Ufficio del lavoro del Land Salzburg), Salzburg; b) in tutti gli altri casi: Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien. 3. Prestazioni familiari: a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità): Bundesministerium fuer Umwelt, Jugend und Familie (Ministero federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien; b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità): Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.»; ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «N. FINLANDIA 1. Assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali, assegni familiari, prestazioni di disoccupazione e assegni in caso di morte: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki. 2. Pensioni da lavoro: Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. 3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olyckfallsfoersaekringsanstalternas Foerbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione infortuni), Helsinki. O. SVEZIA 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione: Riksfoersaekringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali). 2. Per le prestazioni di disoccupazione: Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).»; iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»; e) L'allegato 5 è modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica «9. BELGIO-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «10. BELGIO-NORVEGIA Senza oggetto. 11. BELGIO-AUSTRIA Nulla.»; ii) la rubrica «10. BELGIO-PORTOGALLO» diventa «12. BELGIO-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «13. BELGIO-FINLANDIA Senza oggetto. 14. BELGIO-SVEZIA Senza oggetto.»; iii) la rubrica «11. BELGIO-REGNO UNITO» diventa «15. BELGIO- REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «16. DANIMARCA- GERMANIA» «17. DANIMARCA-SPAGNA» «18. DANIMARCA-FRANCIA» «19. DANIMARCA- GRECIA» «20. DANIMARCA-IRLANDA» «21. DANIMARCA-ITALIA» «22. DANIMARCA- LUSSEMBURGO» «23. DANIMARCA-PAESI BASSI»; iv) dopo il testo della rubrica «23. DANIMARCA- PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «24. DANIMARCA-NORVEGIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici). 25. DANIMARCA-AUSTRIA Nulla.»; v) la rubrica «20. DANIMARCA-PORTOGALLO» diventa «26. DANIMARCA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «27. DANIMARCA-FINLANDIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici). 28. DANIMARCA-SVEZIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).»; vi) la rubrica «21. DANIMARCA-REGNO UNITO» diventa «29. DANIMARCA-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «30. GERMANIA-SPAGNA» «31. GERMANIA-FRANCIA» «32. GERMANIA-GRECIA» «33. GERMANIA-IRLANDA» «34. GERMANIA- ITALIA» «35. GERMANIA-LUSSEMBURGO» «36. GERMANIA-PAESI BASSI»; vii) dopo il testo della rubrica «36. GERMANIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «37. GERMANIA-NORVEGIA Senza oggetto. 38. GERMANIA-AUSTRIA Sezione II, numero 1 e sezione III dell'accordo del 2 agosto 1979 per l'applicazione della convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 19 luglio 1978.»; viii) la rubrica «29. GERMANIA-PORTOGALLO» diventa «39. GERMANIA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «40. GERMANIA-FINLANDIA Nulla. 41. GERMANIA-SVEZIA Nulla.»; ix) la rubrica «30. GERMANIA- REGNO UNITO» diventa «42. GERMANIAREGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «43. SPAGNA-FRANCIA» «44. SPAGNA-GRECIA» «45. SPAGNA-IRLANDA» «46. SPAGNA- ITALIA» «47. SPAGNA-LUSSEMBURGO» «48. SPAGNA-PAESI BASSI»; x) dopo il testo della rubrica «48. SPAGNA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «49. SPAGNA-NORVEGIA Senza oggetto. 50. SPAGNA-AUSTRIA Nulla.»; xi) la rubrica «37. SPAGNA-PORTOGALLO» diventa «51. SPAGNA- PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «52. SPAGNA-FINLANDIA Nulla. 53. SPAGNA- SVEZIA Nulla.»; xii) la rubrica «38. SPAGNA-REGNO UNITO» diventa «54. SPAGNA-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «55. FRANCIA-GRECIA» «56. FRANCIA- IRLANDA» «57. FRANCIA-ITALIA» «58. FRANCIA-LUSSEMBURGO» «59. FRANCIA-PAESI BASSI»; xiii) dopo il testo della rubrica «59. FRANCIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «60. FRANCIA-NORVEGIA Nulla. 61. FRANCIA-AUSTRIA Nulla.»; xiv) la rubrica «44. FRANCIA- PORTOGALLO» diventa «62. FRANCIA-PORTOGALLO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «63. FRANCIA-REGNO UNITO» «64. GRECIA-IRLANDA» «65. GRECIA-ITALIA» «66. GRECIA-LUSSEMBURGO» «67. GRECIA-PAESI BASSI»; xv) dopo il testo della rubrica «67. GRECIA- PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «68. GRECIA-NORVEGIA Nulla. 69. GRECIA- AUSTRIA Nulla.»; xvi) la rubrica «50. GRECIA-PORTOGALLO» diventa «70. GRECIA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «71. GRECIA-FINLANDIA Nulla. 72. GRECIA-SVEZIA Nulla.»; xvii) la rubrica «51. GRECIA-REGNO UNITO» diventa «73. GRECIA-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «74. IRLANDA-ITALIA» «75. IRLANDA-LUSSEMBURGO» «76. IRLANDA- PAESI BASSI»; xviii) dopo il testo della rubrica «76. IRLANDA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «77. IRLANDA-NORVEGIA Senza oggetto. 78. IRLANDA-AUSTRIA Nulla.»; xix) la rubrica «55. IRLANDA-PORTOGALLO» diventa «79. IRLANDA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «80. IRLANDA-FINLANDIA Senza oggetto. 81. IRLANDA-SVEZIA Senza oggetto.»; xx) la rubrica «56. IRLANDA-REGNO UNITO» diventa «82. IRLANDA-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «83. ITALIA-LUSSEMBURGO» «84. ITALIA-PAESI BASSI»; xxi) dopo il testo della rubrica «84. ITALIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «85. ITALIA-NORVEGIA Nulla. 86. ITALIA-AUSTRIA Nulla.»; xxii) la rubrica «59. ITALIA-PORTOGALLO» diventa «87. ITALIA- PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «88. ITALIA-FINLANDIA Senza oggetto. 89. ITALIA- SVEZIA Nulla.»; xxiii) le rubriche «60. ITALIA-REGNO UNITO» e «61. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI» diventano «90. ITALIA-REGNO UNITO» e «91. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI» e si inserisce quanto segue: «92. LUSSEMBURGO-NORVEGIA Senza oggetto. 93. LUSSEMBURGO-AUSTRIA Nulla.»; xxiv) la rubrica «62. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO» diventa «94. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «95. LUSSEMBURGO-FINLANDIA Rimborso - accordo del 24 febbraio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento. 96. LUSSEMBURGO- SVEZIA Nulla.»; xxv) la rubrica «63. LUSSEMBURGO-REGNO UNITO» diventa «97. LUSSEMBURGO- REGNO UNITO» e si inserisce quanto segue: «98. PAESI BASSI-NORVEGIA Nulla. 99. PAESI BASSI- AUSTRIA Accordo del 17 novembre 1993 sul rimborso dei costi della sicurezza sociale.»; xxvi) la rubrica «64. PAESI BASSI-PORTOGALLO» diventa «100. PAESI BASSI-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «101. PAESI BASSI-FINLANDIA Rimborso - accordo del 26 gennaio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento. 102. PAESI BASSI-SVEZIA Nulla.»; xxvii) la rubrica «65. PAESI BASSI-REGNO UNITO» diventa «103. PAESI BASSI-REGNO UNITO» e si inserisce quanto segue: «104. NORVEGIA-AUSTRIA Nulla. 105. NORVEGIA-PORTOGALLO Nulla. 106. NORVEGIA- FINLANDIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici). 107. NORVEGIA-SVEZIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici). 108. NORVEGIA-REGNO UNITO Articolo 7, paragrafo 3 dell'accordo amministrativo del 28 agosto 1990 per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale. 109. AUSTRIA-PORTOGALLO Nulla. 110. AUSTRIA-FINLANDIA Nulla. 111. AUSTRIA-SVEZIA Convenzione del 22 dicembre 1993 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza sociale. 112. AUSTRIA-REGNO UNITO a) Articolo 18, paragrafi 1 e 2 dell'accordo del 10 novembre 1980 per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980, modificato dagli accordi complementari n. 1 del 26 marzo 1986 e n. 2 del 4 giugno 1993, relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al Titolo III, capitolo 1 del regolamento. b) Articolo 18, paragrafo 1 di detto accordo, relativamente alle persone che possono invocare le prestazioni di cui al Titolo III, capitolo 1 del regolamento, fermo restando che per i cittadini austriaci residenti in territorio austriaco e per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio del Regno Unito (ad eccezione di Gibilterra) il passaporto sostituisce il formulario E 111 per tutte le prestazioni da esso coperte. 113. PORTOGALLO- FINLANDIA Senza oggetto. 114. PORTOGALLO-SVEZIA Nulla.»; xxviii) la rubrica «66. PORTOGALLO- REGNO UNITO» diventa «115. PORTOGALLO-REGNO UNITO» e si inserisce quanto segue: «116. FINLANDIA-SVEZIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese derivanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici). 117. FINLANDIA-REGNO UNITO Nulla. 118. SVEZIA-REGNO UNITO Nulla.»; f) l'allegato 6 è modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «K. NORVEGIA Pagamento diretto. L. AUSTRIA Pagamento diretto.»; ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «N. FINLANDIA Pagamento diretto. O. SVEZIA Pagamento diretto.»; iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»; g) L'allegato 7 è modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «K. NORVEGIA Sparebanken Nor (Unione bancaria della Norvegia), Oslo. L. AUSTRIA OEsterreichische Nationalbank (Banca nazionale dell'Austria), Wien.»; ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «N. FINLANDIA Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors (Banca postale srl. Helsinki). O. SVEZIA Nulla.»; iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»; h) L'allegato 8 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO 8 CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI (Articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) e articolo 122 del regolamento di applicazione) L'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di applicazione è applicabile a: A. Lavoratori subordinati e autonomi a) con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti: - tra il Belgio e la Germania - tra il Belgio e la Spagna - tra il Belgio e la Francia - tra il Belgio e la Grecia - tra il Belgio e l'Irlanda - tra il Belgio e il Lussemburgo - tra il Belgio e la Norvegia - tra il Belgio e l'Austria - tra il Belgio e il Portogallo - tra il Belgio e la Finlandia - tra il Belgio e la Svezia - tra il Belgio e il Regno Unito - tra la Germania e la Spagna - tra la Germania e la Francia - tra la Germania e la Grecia - tra la Germania e l'Irlanda - tra la Germania e il Lussemburgo - tra la Germania e la Norvegia - tra la Germania e l'Austria - tra la Germania e la Finlandia - tra la Germania e la Svezia - tra la Germania e il Regno Unito - tra la Spagna e la Norvegia - tra la Spagna e l'Austria - tra la Spagna e la Finlandia - tra la Spagna e la Svezia - tra la Francia e il Lussemburgo - tra la Francia e la Norvegia - tra la Francia e l'Austria - tra la Francia e la Finlandia - tra la Francia e la Svezia - tra l'Irlanda e la Norvegia - tra l'Irlanda e l'Austria - tra l'Irlanda e la Svezia - tra il Lussemburgo e la Norvegia - tra il Lussemburgo e l'Austria - tra il Lussemburgo e la Finlandia - tra il Lussemburgo e la Svezia - tra i Paesi Bassi e la Norvegia - tra i Paesi Bassi e l'Austria - tra i Paesi Bassi e la Finlandia - tra i Paesi Bassi e la Svezia - tra la Norvegia e l'Austria - tra la Norvegia e il Portogallo - tra la Norvegia e la Finlandia - tra la Norvegia e la Svezia - tra la Norvegia e il Regno Unito - tra l'Austria e il Portogallo - tra l'Austria e la Finlandia - tra l'Austria e la Svezia - tra l'Austria e il Regno Unito - tra il Portogallo e la Francia - tra il Portogallo e l'Irlanda - tra il Portogallo e il Lussemburgo - tra il Portogallo e la Finlandia - tra il Portogallo e la Svezia - tra il Portogallo e il Regno Unito - tra la Finlandia e la Svezia - tra la Finlandia e il Regno Unito - tra la Svezia e il Regno Unito; b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti: - tra la Danimarca e la Germania, la Norvegia - tra i Paesi Bassi e la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo, il Portogallo. B. Lavoratori autonomi Con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti: - tra il Belgio e i Paesi Bassi. C. Lavoratori subordinati Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti: - tra il Belgio e i Paesi Bassi.»; i) L'allegato 9 è modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «K. NORVEGIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse in virtù del capitolo 2 della legge sulle assicurazioni sociali (n. 12 del 17 giugno 1966), della legge n. 86 del 19 novembre 1982 sull'assistenza sanitaria comunale, della legge n. 57 del 19 giugno 1969 sugli ospedali e della legge n. 2 del 28 aprile 1961 sull'assistenza in materia di salute mentale. L. AUSTRIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle Gebietskrankenkassen (Casse malattia regionali).»; ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «N. FINLANDIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanità pubblica e i servizi ospedalieri, i rimborsi nell'ambito dell'assicurazione malattia, nonché i servizi di riabilitazione prestati da Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki. O. SVEZIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale della previdenza sociale.»; iii) La rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»; j) L'allegato 10 è modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «K. NORVEGIA 1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di applicazione nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta fuori della Norvegia, e dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b): Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo. 2. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta in Norvegia: il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui la persona interessata risiede. 3. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, se la persona interessata è distaccata per lavoro in Norvegia: il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui il rappresentante del datore di lavoro è registrato in Norvegia e, se il datore di lavoro non ha nessun rappresentante in Norvegia, il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attività lavorativa è svolta. 4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3: il locale ufficio di previdenza del Comune in cui la persona interessata risiede. 5. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 2: il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attività lavorativa è svolta. 6. Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2: Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo. 7. Per l'applicazione del titolo III, capitoli da 1 a 5 e capitolo 8 del regolamento e delle disposizioni ad essi connesse contenute nel regolamento di applicazione: Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo e i suoi organismi designati (organismi regionali e uffici locali di assicurazione). 8. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 6 del regolamento e delle disposizioni ad esso connesse contenute nel regolamento di applicazione: Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo e i suoi organismi designati. 9. Per il regime pensionistico per i naviganti: a) il locale ufficio di assicurazione nel luogo di residenza, se la persona interessata risiede in Norvegia; b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo, per il pagamento di prestazioni nell'ambito di detto regime alle persone residenti all'estero. 10. Per gli assegni familiari: Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo, e i suoi organismi designati (uffici locali di assicurazione). L. AUSTRIA 1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento d'applicazione in relazione all'autoassicurazione di cui al paragrafo 16 della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG) per le persone che risiedono fuori del territorio dell'Austria: Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien. 2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento: Bundesminister fuer Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien, di concerto con il Bundesminister fuer Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien. 3. Per l'applicazione degli articoli 11, 11 bis, 12 bis, 13 e 14 del regolamento d'applicazione: a) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e coperta da un'assicurazione malattia: la competente istituzione di assicurazione malattia; b) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e non è coperta da un'assicurazione malattia: la competente istituzione di assicurazione infortuni; c) in tutti gli altri casi: Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. 4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione: la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza dei familiari. 5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro. 6. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in relazione al Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità): l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro. 7. Per l'applicazione: a) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento: Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien; b) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con l'articolo 70 del regolamento: Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien. 8. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione: - la competente istituzione, ovvero - qualora non vi sia nessuna istituzione austriaca competente, l'istituzione del luogo di residenza. 9. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi per le prestazioni in natura è effettuato sulla base dei contributi dell'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.»; ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «N. FINLANDIA 1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. 2. Per l'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki; 3. Per l'applicazione degli articoli 36 e 90 del regolamento di applicazione: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, e Tyoeelaekelaitokset (Istituzioni pensionistiche dei lavoratori) e Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki 4. Per l'applicazione dell'articolo 37 ter, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki. 5. Per l'applicazione degli articoli da 41 a 59 del regolamento di applicazione: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, e Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. 6. Per l'applicazione degli articoli da 60 a 67, dell'articolo 71, dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 78 del regolamento di applicazione: l'istituzione di assicurazione designata, quale istituzione del luogo di residenza o domicilio, da: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsfoersaekringsanstalternas Foerbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki. 7. Per l'applicazione degli articoli 80 e 81 del regolamento di applicazione: la competente cassa disoccupazione in caso di prestazioni di disoccupazione complementari, Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, in caso di prestazioni di disoccupazione di base. 8. Per l'applicazione degli articoli 102 e 113 del regolamento di applicazione: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsfoersaekringsanstalternas Foerbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni. 9. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione: a) pensioni da lavoro: Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki, in caso di pensioni da lavoro; b) infortuni sul lavoro, malattie professionali: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsfoersaekringsanstalternas Foerbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione infortuni; c) altri casi: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki. O. SVEZIA 1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione: l'ufficio di previdenza sociale presso cui la persona interessata è assicurata. 2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia: l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta. 3. Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia per un periodo eccedente 12 mesi: Goeteborgs allmaenna foersaekringskassa, sjoefartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Goeteborg, sezione naviganti). 4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14 bis, paragrafi 2 e 3 del regolamento: l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza. 5. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 12 bis, paragrafi 5 e 6 e paragrafo 7, lettera a) del regolamento di applicazione: l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta. 6. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento: a) l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è o sarà svolta; b) Riksfoersaekringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), per le categorie dei lavoratori subordinati o autonomi. 7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2: a) Riksfoersaekringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali); b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro), per le prestazioni di disoccupazione.»; iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»; k) L'allegato 11 è modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue: «K. NORVEGIA Nulla. L. AUSTRIA Nulla.»; ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue: «N. FINLANDIA Nulla. O. SVEZIA Nulla.»; iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO».