ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea - PARTE QUARTA : MISURE TRANSITORIE - TITOLO VI : AGRICOLTURA - Articolo 137
Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0045
TITOLO VI AGRICOLTURA Articolo 137 1. Il presente titolo riguarda i prodotti agricoli ad eccezione dei prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3759/92, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura. 2. Salvo disposizioni contrarie del presente atto: - gli scambi dei nuovi Stati membri tra loro, con i paesi terzi o con gli Stati membri attuali sono soggetti al regime applicabile a questi ultimi Stati membri. Il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale in materia di dazi all'importazione e tasse di effetto equivalente, restrizioni quantitative e misure ad effetto equivalente si applica ai nuovi Stati membri; - i diritti e gli obblighi derivanti dalla politica agricola comune si applicano integralmente nei nuovi Stati membri. 3. Fatte salve disposizioni speciali del presente titolo che prevedano date o termini diversi, l'applicazione di misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 si conclude alla fine del quinto anno successivo all'adesione per l'Austria, la Finlandia e la Norvegia. Tali misure devono comunque tenere integralmente conto, per ogni prodotto, della produzione complessiva durante l'anno 1999.