11994N127

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea - PARTE QUARTA : MISURE TRANSITORIE - TITOLO V : MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA SVEZIA - CAPO 4 : Relazioni esterne, ivi compresa l' Unione doganageale - Articolo 127

Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0043


Articolo 127

1. Dal 1° gennaio 1995, il Regno di Svezia applica:

a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data dell'adesione;

b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi.

2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti dei limiti quantitativi alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità, in modo da tener conto delle attuali correnti degli scambi tra la Svezia ed i suoi paesi fornitori.

3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1° gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.