ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea - PARTE QUARTA : MISURE TRANSITORIE - TITOLO V : MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA SVEZIA - CAPO 1 : Libera circolazione delle merci - Sezione II : Varie - Articolo 113
Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0041
Sezione II Varie Articolo 113 Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Svezia può continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo, nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo. Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sarà riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.