ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea - PARTE QUARTA : MISURE TRANSITORIE - TITOLO III : MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALL' AUSTRIA - CAPO 2 : Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali - Articolo 70
Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0035
CAPO 2 Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali Articolo 70 In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica d'Austria può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.